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Settembre 30, 2021 alle 8:28 pm #5521Amministratore del forum
Ci dispiace ma non possiamo dare corso alla sua richiesta.
La invitiamo a segnalare l’accaduto direttamente alla Camera Nazionale degli Ufficiali Giudiziari,
che è l’organo che sovraintende la professione di Ufficiale Giudiziario in Francia.
https://www.huissier-justice.fr/Settembre 30, 2021 alle 8:05 pm #5517Amministratore del forumGentile L.G.,
la traduzione dell’atto sarebbe richiesta in Inglese qualora fossero inviati gli atti all’autorità centrale ai sensi dell’art. 5 della convenzione come riportato nelle dichiarazioni del Regno Unito che riportiamo di seguito:”The authorities designated by the United Kingdom will require all documents forwarded to them for service under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the English language.” https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=427&disp=resdnLa notifica ai sensi dell’art. 10 è una notifica informale e pertanto non richiede particolari adempimenti. Per quanto riguarda la traduzione in Spagnolo, se pur non previsto, forse sarebbe opportuno tradurre l’atto in ogni sua parte.
Settembre 21, 2021 alle 10:01 am #5513Amministratore del forum1) non ci si deve curare di dove mandare l’atto perché l’Ufficiale giudiziario invierà l’atto all’autorità centrale australiana;
2) lo sceriffo competente reinvierà l’atto all’U.N.E.P. mittente con la richiesta di pagamento di una somma che dovrebbe corrispondere a circa 37 dollari australiani … io trattengo originale e risposta e quando vedo il bonifico restituisco l’atto;
3) è necessaria la traduzione che non necessariamente deve essere asseverata ma è opportuno che il traduttore sottoscriva la propria traduzione;
4) oltre i 150 gg previsti dalla legge bisognerà pensare a un altro buon termine di almeno 4 mesi come tempo tecnico della notifica.Settembre 20, 2021 alle 8:32 pm #5507Amministratore del forumLa notifica in Francia dall’Italia può essere effettuata ai sensi del Reg, UE 1393/2007. La via più semplice è procedere ai sensi del art. 14 mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale all’indirizzo del destinatario.
Può rivolgersi direttamente presso l’UNEP del suo Tribunale compilando preventivamente il modulo reperibile al seguente link:
https://www.auge.it/wp/wp-content/uploads/2014/01/notificazione_estero.docPer ulteriori approfondimenti può consultare i seguenti link:
https://www.auge.it/notificazione-nei-paesi-ue-ai-sensi-regolamento-1393-2007/
https://www.auge.it/forums/topic/notifica-in-francia-codice-iban-per-il-pagamento-spese-notifica/-
Questa risposta è stata modificata 2 anni, 7 mesi fa da
Settembre 20, 2021 alle 7:38 pm #5504Amministratore del forumIl periodo di sospensione è applicabile in tutta Italia. Per i dettagli dovrà necessariamente rivolgersi al suo legale.
Settembre 20, 2021 alle 7:33 pm #5501Amministratore del forumEgregio Avvocato,
è possibile espletare la notifica ai sensi della convenzione dell’Aja o seguendo le prescrizioni della convenzione bilaterale. Praticamente sarà sufficiente recarsi presso l’UNEP del foro di Bergamo e seguire le prescrizioni di tali convenzioni.
La invitiamo inoltre a leggere la circolare riportata sul nostro sito al seguente indirizzo:
https://www.auge.it/notifica-atti-giudiziari-regno-del-marocco/Giugno 25, 2021 alle 3:29 pm #5487Amministratore del forumLa migliore soluzione al suo caso è fare riferimento all’art. 151 c.p.c. forme particolari di notifica disposte dal giudice. Il giudice esaminate le risultanze delle attività svolte disporrà il metodo più appropriato di notificazione.
Giugno 11, 2021 alle 7:28 am #5479Amministratore del forumEseguire la notifica ex art. 143 cpc secondo comma mediante consegna di copia dell’atto da notificare al PM.
Giugno 3, 2021 alle 9:14 am #5459Amministratore del forumPer la notificazione si può procedere:
– ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1965
– ai sensi degli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967 per via Consolare
qui può trovare l’indirizzo della rappresentanza consolare a Monaco https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/rappresentanze/Per ulteriori approfondimenti può consultare la pagina del nostro sito al seguente indirizzo:
https://www.auge.it/notifiche-soggetti-stranieri-residenti-fuori-ue/Maggio 4, 2021 alle 3:53 pm #5421Amministratore del forumDovrebbe rivolgersi agli uffici della Corte di Appello competente, che si occupano di amministrare gli UNEP del distretto.
Aprile 29, 2021 alle 8:25 pm #5419Amministratore del forumLa Serbia aderisce asks Convenzione dell’Aia del 1965 pertanto si applicano le norme ad essa correlate.
Per maggiori informazioni può leggere la nostra guida al seguente Link: https://www.auge.it/notifiche-soggetti-stranieri-residenti-fuori-ue/Aprile 27, 2021 alle 7:41 pm #5412Amministratore del forumNon abbiamo giurisprudenza a supporto. Trattandosi di accordo tra le parti, non segue la lettera della legge che prevede sospensione solamente per sfratti per morosità. Il verbale di conciliazione indipendentemente dalla ragione per la quale si sia costituito non rientra nella sospensione come anche titoli esecutivi ottenuti giudizialmente a seguito di opposizione allo sfratto per morosità.
AUGEAprile 19, 2021 alle 8:39 pm #5407Amministratore del forumSi può certamente procedere all’esecuzione con il verbale di conciliazione che abbia I requisiti di titolo esecutivo. Tale fattispecie di titolo se attivato non rientra nella sospensione degli sfratti prevista fino al 30 giugno 2021.
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Questa risposta è stata modificata 3 anni fa da
Marzo 12, 2021 alle 3:39 pm #5394Amministratore del forumPer la notifica consolare ai sensi del decreto legislativo 71/2011 bisognerà recarsi presso l’unep del Tribunale del suo Foro che provvederà ad inviare l’atto da notificare al Consolato competente.
Il Consolato a sua volta ricevuto l’atto procederà alla sua notificazione presso il domicilio del destinatario.
Per richiedere la notifica presso l’unep competente, qualora non vi siano moduli predisposti potrà utilizzare il modulo di richiesta presente sul nostro sito al seguente indirizzo:
https://www.auge.it/wp/wp-content/uploads/2014/01/notificazione_estero.docMarzo 11, 2021 alle 6:33 am #5389Amministratore del forumÈ sicuramente applicabile la convenzione bilaterale tra la Repubblica
Italiana e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma
il 25 gennaio 1979.
https://www.auge.it/wp/wp-content/uploads/2018/01/convenzione-bilaterale-Italia-Federazione-Russa.pdf
Come richiamato agli articoli 9 e 12 della stessa,ART. 9 … i documenti da notificare sono redatti nella propria lingua oppure corredati di traduzione certificata conforme.
Nei casi in cui i documenti non siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, oppure
non siano corredati dalla traduzione, essi sono notificati al destinatario,
se questi consente volontariamente a riceverli.ART. 12
1. Inoltre Le richieste di assistenza giudiziaria, nonché i documenti ad esse
allegati, sono redatti nella lingua della Parte contraente richiedente e sono corredati di traduzione nella lingua della Parte contraente richiesta.2. La traduzione è certificata conforme da un traduttore ufficiale, dalla Rappresentanza diplomatica o dall’Ufficio consolare della Parte contraente richiedente.
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