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  • #5521

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    Ci dispiace ma non possiamo dare corso alla sua richiesta.
    La invitiamo a segnalare l’accaduto direttamente alla Camera Nazionale degli Ufficiali Giudiziari,
    che è l’organo che sovraintende la professione di Ufficiale Giudiziario in Francia.
    https://www.huissier-justice.fr/

    #5517

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    Gentile L.G.,
    la traduzione dell’atto sarebbe richiesta in Inglese qualora fossero inviati gli atti all’autorità centrale ai sensi dell’art. 5 della convenzione come riportato nelle dichiarazioni del Regno Unito che riportiamo di seguito:”The authorities designated by the United Kingdom will require all documents forwarded to them for service under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the English language.” https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=427&disp=resdn

    La notifica ai sensi dell’art. 10 è una notifica informale e pertanto non richiede particolari adempimenti. Per quanto riguarda la traduzione in Spagnolo, se pur non previsto, forse sarebbe opportuno tradurre l’atto in ogni sua parte.

    #5513

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    1) non ci si deve curare di dove mandare l’atto perché l’Ufficiale giudiziario invierà l’atto all’autorità centrale australiana;
    2) lo sceriffo competente reinvierà l’atto all’U.N.E.P. mittente con la richiesta di pagamento di una somma che dovrebbe corrispondere a circa 37 dollari australiani … io trattengo originale e risposta e quando vedo il bonifico restituisco l’atto;
    3) è necessaria la traduzione che non necessariamente deve essere asseverata ma è opportuno che il traduttore sottoscriva la propria traduzione;
    4) oltre i 150 gg previsti dalla legge bisognerà pensare a un altro buon termine di almeno 4 mesi come tempo tecnico della notifica.

    #5507

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    La notifica in Francia dall’Italia può essere effettuata ai sensi del Reg, UE 1393/2007. La via più semplice è procedere ai sensi del art. 14 mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale all’indirizzo del destinatario.
    Può rivolgersi direttamente presso l’UNEP del suo Tribunale compilando preventivamente il modulo reperibile al seguente link:
    https://www.auge.it/wp/wp-content/uploads/2014/01/notificazione_estero.doc

    Per ulteriori approfondimenti può consultare i seguenti link:
    https://www.auge.it/notificazione-nei-paesi-ue-ai-sensi-regolamento-1393-2007/
    https://www.auge.it/forums/topic/notifica-in-francia-codice-iban-per-il-pagamento-spese-notifica/

    #5504

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    Il periodo di sospensione è applicabile in tutta Italia. Per i dettagli dovrà necessariamente rivolgersi al suo legale.

    #5501

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    Egregio Avvocato,
    è possibile espletare la notifica ai sensi della convenzione dell’Aja o seguendo le prescrizioni della convenzione bilaterale. Praticamente sarà sufficiente recarsi presso l’UNEP del foro di Bergamo e seguire le prescrizioni di tali convenzioni.
    La invitiamo inoltre a leggere la circolare riportata sul nostro sito al seguente indirizzo:
    https://www.auge.it/notifica-atti-giudiziari-regno-del-marocco/

    #5487

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    La migliore soluzione al suo caso è fare riferimento all’art. 151 c.p.c. forme particolari di notifica disposte dal giudice. Il giudice esaminate le risultanze delle attività svolte disporrà il metodo più appropriato di notificazione.

    #5479

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    Eseguire la notifica ex art. 143 cpc secondo comma mediante consegna di copia dell’atto da notificare al PM.

    #5459

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    Per la notificazione si può procedere:

    – ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1965

    – ai sensi degli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967 per via Consolare
    qui può trovare l’indirizzo della rappresentanza consolare a Monaco https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/rappresentanze/

    Per ulteriori approfondimenti può consultare la pagina del nostro sito al seguente indirizzo:
    https://www.auge.it/notifiche-soggetti-stranieri-residenti-fuori-ue/

    #5421

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    Dovrebbe rivolgersi agli uffici della Corte di Appello competente, che si occupano di amministrare gli UNEP del distretto.

    #5419

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    La Serbia aderisce asks Convenzione dell’Aia del 1965 pertanto si applicano le norme ad essa correlate.
    Per maggiori informazioni può leggere la nostra guida al seguente Link: https://www.auge.it/notifiche-soggetti-stranieri-residenti-fuori-ue/

    #5412

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    Non abbiamo giurisprudenza a supporto. Trattandosi di accordo tra le parti, non segue la lettera della legge che prevede sospensione solamente per sfratti per morosità. Il verbale di conciliazione indipendentemente dalla ragione per la quale si sia costituito non rientra nella sospensione come anche titoli esecutivi ottenuti giudizialmente a seguito di opposizione allo sfratto per morosità.
    AUGE

    #5407

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    Si può certamente procedere all’esecuzione con il verbale di conciliazione che abbia I requisiti di titolo esecutivo. Tale fattispecie di titolo se attivato non rientra nella sospensione degli sfratti prevista fino al 30 giugno 2021.

    #5394

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    Per la notifica consolare ai sensi del decreto legislativo 71/2011 bisognerà recarsi presso l’unep del Tribunale del suo Foro che provvederà ad inviare l’atto da notificare al Consolato competente.
    Il Consolato a sua volta ricevuto l’atto procederà alla sua notificazione presso il domicilio del destinatario.
    Per richiedere la notifica presso l’unep competente, qualora non vi siano moduli predisposti potrà utilizzare il modulo di richiesta presente sul nostro sito al seguente indirizzo:
    https://www.auge.it/wp/wp-content/uploads/2014/01/notificazione_estero.doc

    #5389

    admin

    1 January 1970

    admin
    Amministratore del forum

    È sicuramente applicabile la convenzione bilaterale tra la Repubblica
    Italiana e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
    sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma
    il 25 gennaio 1979.
    https://www.auge.it/wp/wp-content/uploads/2018/01/convenzione-bilaterale-Italia-Federazione-Russa.pdf
    Come richiamato agli articoli 9 e 12 della stessa,

    ART. 9 … i documenti da notificare sono redatti nella propria lingua oppure corredati di traduzione certificata conforme.
    Nei casi in cui i documenti non siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, oppure
    non siano corredati dalla traduzione, essi sono notificati al destinatario,
    se questi consente volontariamente a riceverli.

    ART. 12
    1. Inoltre Le richieste di assistenza giudiziaria, nonché i documenti ad esse
    allegati, sono redatti nella lingua della Parte contraente richiedente e sono corredati di traduzione nella lingua della Parte contraente richiesta.

    2. La traduzione è certificata conforme da un traduttore ufficiale, dalla Rappresentanza diplomatica o dall’Ufficio consolare della Parte contraente richiedente.

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