ART. 9 … i documenti da notificare sono redatti nella propria lingua oppure corredati di traduzione certificata conforme.
Nei casi in cui i documenti non siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, oppure
non siano corredati dalla traduzione, essi sono notificati al destinatario,
se questi consente volontariamente a riceverli.
ART. 12
1. Inoltre Le richieste di assistenza giudiziaria, nonché i documenti ad esse
allegati, sono redatti nella lingua della Parte contraente richiedente e sono corredati di traduzione nella lingua della Parte contraente richiesta.
2. La traduzione è certificata conforme da un traduttore ufficiale, dalla Rappresentanza diplomatica o dall’Ufficio consolare della Parte contraente richiedente.
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