Notificazioni all'estero

22 Gennaio 2018

Notifiche a soggetti stranieri residenti fuori UE

Notifiche a soggetti stranieri residenti al di fuori UE

Prima di procedere alla notifica nei confronti di soggetti stranieri al di fuori dell’Unione Europea, di atti giudiziari o extragiudiziali in materia civile e commerciale, sarà opportuno controllare se il Paese destinatario ha aderito o meno a convenzioni internazionali o bilaterali, consultando la tabella tratta dalla guida alla notificazione all’estero del Ministero degli Affari Esteri aggiornata al 2018 dove sono indicate tutte le convenzioni.

1.Notifica nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja (1954 e 1965)

Testo Convenzioni de L’Aja 1965

Elenco dei Paesi aderenti alla convenzione dell’Aja

Guida pratica per la notificazione ai sensi della convenzione del’Aja

Autorità centrali

Modelli per la richiesta di notificazione ai sensi convenzione dell’Aja

Consultazione strumenti di uso pratico per la notificazione ai sensi della convenzione dell’Aja

Convenzione bilaterale Italia Federazione Russa

nella tabella riepilogativa delle dichiarazioni è possibile avere una visione completa e aggiornata in merito alle dichiarazioni di ogni singolo Paese aderente relativamente agli articoli 8, 10, 15, 16 della convenzione.

La consultazione di tutti i trattati internazionali può essere effettuata sul portale ATRIO (Archivio dei trattati internazionali on line).

2.Notifica in Paesi extra UE aderenti a Convenzioni bilaterali

Ai sensi dell’art. 142 c.p.c., occorrerà individuare la convenzione bilaterale di riferimento consultando la tabella tratta dalla guida alla notificazione all’estero del Ministero degli Affari Esteri aggiornata al 2018 dove sono indicate tutte le convenzioni.

Si riportano qui di seguito gli estremi delle Convenzioni bilaterali con i Paesi extra Unione Europea ratificate dall’Italia, cui è necessario fare riferimento per individuare le procedure corrette.

In ogni caso si raccomanda di verificare caso per caso la vigenza attuale di ogni Convenzione e di prestare attenzione alle eventuali modifiche.

Convenzioni Bilaterali

ALGERIA: Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale (Algeri 22.7.2003 – L. n. 291 del 23.12.2005 – G.U. n. 13 del 17.1.2006, in vigore dal 13.12.2006);

• Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia), Algeria (Ministero della Giustizia della Repubblica Algerina Democratica e Popolare).

• Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente e traduzione in lingua francese.

ARGENTINA: Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 9.12.1987 – resa esecutiva in Italia con L. n. 532 del 22.11.1988 – G.U. 292 del 14.12.1988);

• Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia); Argentina (il Ministero degli Affari Esteri e del Culto della Repubblica Argentina).

• Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente e traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.

BRASILE: Trattato relativo all’assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 17.10.1989 – L. n. 336 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993);

• Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia), Brasile (Ministero della Giustizia).

• l’accordo prevede anche la via diplomatica.

• Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente e traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta. CINA: Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia civile (Pechino, 20.5.1991 – L. n. 199 del 4.3.1994 – G.U. 71 del 26.4.1994);

• Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia), Cina (Ministero della Giustizia).

• Lingue di Trasmissione: lingua della parte richiedente e traduzione ufficiale nella lingua della parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese.

EGITTO: Convenzione sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone (Roma, 2.4.1974 – L. n. 619 del 9.5.1977 – G.U. 235 del 30.8.1977);

• Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia); Egitto (Ministero della Giustizia).

• Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente con traduzione certificata conforme in lingua francese o inglese oppure nella lingua della Parte richiesta.

PAESI EX JUGOSLAVIA: Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa (Roma, 3.12.1960 – L. n. 1368 del 12.8.1962 – G.U. 237 del 20.9.1962);

• Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia), Paesi ex Jugoslavia (Ministero della Giustizia).

• Lingue di Trasmissione: Lettera di trasmissione nella lingua della parte richiesta.

• L’accordo si applica a Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia. PAESI EX URSS: Convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia civile (Roma, 25.1.1979 L. n. 766 dell’11.12.1985 – G.U. 303 del 27.12.1985);

• l’accordo prevede la via diplomatica.

• Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiesta oppure lingua della Parte richiedente con traduzione certificata conforme.

• L’accordo si applica a Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Federazione Russa, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina. GIAPPONE: Scambio di note per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Tokyo, 5.10.1937 – RD n. 574 del 17.3.1938 – G.U. 119 del 27.5.1938);

• l’Accordo prevede la via diplomatica.

• Lingue di Trasmissione: lingua della parte richiedente con lettera di accompagnamento nella lingua della parte richiesta.

KUWAIT: Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze in materia civile (Al Kuwait 11.12.2002 – L. n. 209 del 28.7.2004 – G.U. 189 del 13.8.2004; in vigore dal 21.12.2004);

• Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia), Kuwait (Ministero della Giustizia).

• Lingue di Trasmissione: lingua madre e lingua inglese.

LIBANO: Convenzione relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, all’esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all’estradizione (Beirut, 10.7.1970 – L. n. 87 del 12.2.1974 – G.U. 91 del 5.4.1974);

• l’Accordo prevede la via diplomatica.

• Lingue di Trasmissione: lingua della parte che trasmette accompagnata da traduzione certificata conforme in lingua francese.

MAROCCO: Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione (Roma, 12.2.1971 – L. n. 1043 del 12.121973 – G.U. 83 del 28.3.1974); • l’Accordo prevede la via diplomatica.

• Lingue di Trasmissione: non è necessaria la traduzione ma la lettera di trasmissione deve essere redatta nella lingua dell’Autorità richiesta. MOLDOVA: Accordo per l’assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 7.12.2006 – L. 174 del 12.11.2009);

• Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia), Moldova (Ministero della Giustizia).

• Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente e traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese o in lingua francese. SAN MARINO: Convenzione di amicizia e buon vicinato (come modificata dall’Accordo firmato a Roma il 28.2.1946) – Roma, 31.3.1939 – L. n. 1320 del 6.6.1939 – G.U. 217 del 16.9.1939;

• Autorità Centrali: autorità nazionali competenti.

• Lingue di Trasmissione: Italiano. SANTA SEDE: Convenzione per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale con dichiarazione annessa (Roma 6.9.1932 – L. n. 379 del 13.4.1933 – G.U. 107 dell’8.5.1933);

• Autorità Centrale: Italia (Procuratori della Repubblica), Santa Sede (Promotore di giustizia presso il tribunale di prima istanza dello Stato della Città del Vaticano). TUNISIA: Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all’estradizione (Roma, 15.11.1967 – L. n. 267 del 28.1.1971 – G.U. 128 del 21.5.1971);

• l’accordo prevede la via diplomatica.

• Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente e traduzione certificata conforme secondo le regole stabilite dalla legge dello Stato richiedente.

TURCHIA: Convenzione concernente la protezione giudiziaria, l’assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (Roma, 10.8.1926 – L. n. 1076 del 26.4.1930 – G.U. 199 del 26.8.1930);

• Autorità Centrali: Italia (Ministero degli Affari Esteri), Turchia (Ministero degli Affari Esteri). • Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente accompagnata da una traduzione certificata conforme nella lingua della Parte richiesta. In caso di impossibilità la traduzione può essere effettuata in francese.

Si segnala, infine, la convenzione italo-britannica per l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (Londra, 17.12.1930 – L. n. 373 del 31.3.1932 – G. U. 98 del 28.4.1932);

• l’accordo prevede la via diplomatica.

• Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiesta oppure lingua della Parte richiedente con traduzione certificata conforme.

• L’accordo si applica a Australia, Bahamas, Canada, Giamaica, Kenya, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore, Sri Lanka, St. Kitts e Nevis, Swaziland, Tanzania, Tonga, Tuvalu. Nei casi in cui la trasmissione degli atti da notificare ai sensi di una Convenzione bilaterale debba avvenire per “via diplomatica normale”, l’Ufficiale giudiziario può trasmettere la documentazione direttamente all’Ambasciata italiana competente che, a sua volta, ne cura l’inoltro alle Autorità locali. Poiché le Rappresentanze diplomatico-consolari non sono il destinatario della notifica, ma solo il tramite per l’esecuzione della stessa, non ha rilevanza il mezzo di trasmissione della documentazione dall’Ufficiale giudiziario alla Rappresentanza. Le modalità di trasmissione della documentazione in parola dalle nostre Rappresentanze alle Autorità, individuate come competenti dall’ordinamento locale, variano da Paese a Paese.

Guida notificazione all’estero istruzioni per l’uso

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