Statuto

Articolo 1- Denominazione

E’ costituita una Associazione regolata dagli articoli 36 e segg. del Codice Civile, denominata: Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa, e che si identifica anche nella sigla:”AUGE – ITALIA.”

Articolo 2 – Sede

L’AUGE ha sede sociale presso l’indirizzo dichiarato dal Presidente in carica.

Articolo 3- Durata

L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4 – Fondo comune

Il fondo comune dell’associazione costituito :

– dai versamenti delle quote di iscrizioni e di quelle associative annuali;
– da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
– da eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati.

Articolo 5- Scopi

L’attività della Associazione, che non si prefigge scopi di lucro, è rivolta principalmente a:

1.   promuovere la figura dell’Ufficiale Giudiziario, così come operante nella maggioranza dei Paesi Europei;
2.  promuovere processi organizzativi, innovativi e buone prassi che coinvolgano gli UNEP e le attività degli Ufficiali Giudiziari, al fine di consentire una maggiore efficienza del servizio Giustizia a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;
3. promuovere attività di carattere professionale, iniziative di coordinamento degli Ufficiali Giudiziari del Ministero della Giustizia volte ad accrescerne il ruolo professionale, nonché attività culturali e sociali;
4.  favorire l’aggiornamento e la formazione professionale continua dei soci, sia con incontri periodici che con strumenti di formazione a distanza;
5.  promuovere studi e pubblicazioni, raccogliere dati e notizie, anche in campo internazionale, riguardanti l’ambito della professionalità dell’Ufficiale Giudiziario, svolgere attività di consulenza a favore dei soci, promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune con enti e associazioni in Italia e all’ estero, svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

L’Associazione garantisce il proprio contributo professionale, tecnico e giuridico nell’elaborazione delle riforme legislative, con particolare riferimento all’organizzazione ed ai servizi degli UNEP e in merito alle attività dell’Ufficiale Giudiziario.

L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate e comunque connessa alle finalità della diffusione della cultura giuridica e delle nuove tecnologie applicate al funzionamento del sistema giudiziario.

L’associazione non ha carattere politico né sindacale e si pone a tutela degli interessi professionali e del prestigio degli Ufficiali Giudiziari, mirando al perseguimento del rispetto della funzione agli stessi attribuita dalla legge e dai contratti.

Articolo 6 – ammissione dei soci.

L’Associazione ha tre categorie di soci:
a)  Soci fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l’atto di fondazione dell’Associazione.
b)  Soci ordinari. Sono coloro che sottoscrivono la quota associativa annuale, compresi coloro che sono stati collocati a riposo o dimissionari.
c)  Soci sostenitori. Sono gli ufficiali giudiziari, senza diritto di voto, nonché tutti coloro che non sono ufficiali giudiziari ma che possono dare significativi contributi di idee ed esperienze all’associazione. Ai soci sostenitori, non avendo diritto di voto, è preclusa la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie, e la possibilità di ricoprire qualsiasi carica sociale.

Articolo 7  – doveri dei soci

I soci sono tenuti:
a) all’osservanza dello statuto, del regolamento di attuazione e delle delibere regolarmente adottate dagli organi competenti;
b) alla regolare corresponsione delle quote associative nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
c) ad astenersi da qualsiasi comportamento od iniziativa che sia in contrasto con gli scopi e le attività dell’Associazione o che procuri nocumento morale o materiale alla stessa.

Articolo8 – diritti

Ogni Socio ha diritto:
a.      partecipare all’attività associativa e di avvalersi di tutte le prestazioni erogate dall’Associazione;
b.      di eleggere e di poter essere eletto alle cariche associative eccetto il socio sostenitore che non potrà essere eletto nelle cariche associative;
c.      di intervenire alle Assemblee secondo le norme statutarie.
L’adesione comporta l ’obbligo di osservare le norme del presente Statuto nonché le delibere che saranno adottate dagli Organi Direttivi dell’Associazione.
La partecipazione all’attività associativa e il diritto alle prestazioni erogate dall’Associazione spettano ai Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Articolo 9 – recesso

L ’iscrizione vale per un anno, che decorre dalla data di iscrizione, e si intende tacitamente rinnovata se non è presentato dal socio formale atto di dimissioni. Le dimissioni possono essere trasmesse con raccomandata, e-mail, o fax presso la sede dell’Associazione.

Articolo 10 – esclusione

Decade di diritto dalla qualifica di socio colui che non versi la quota associativa entro il termine dalla comunicazione di sollecito al pagamento.
Tale primo comma non si applicherà ai soci sostenitori.
L’esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio su delibera motivata del consiglio direttivo.

Articolo 11 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

a. l’Assemblea Generale;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il segretario organizzativo;

e. il Tesoriere;

f. il consiglio dei presidenti di sezione;

g. I Presidenti delle sezioni locali;

Articolo 12 – Assemblea dei soci.

L’ Assemblea dei soci si compone di tutti i soci iscritti ed aventi diritto al voto e si riunisce ogni quattro anni in via ordinaria.

L’assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria ed in qualsiasi sede su richiesta della maggioranza dei membri del consiglio direttivo o dietro richiesta di almeno il 30 per cento dei Soci.

L ’avviso di convocazione, a firma del Presidente, deve contenere l’ordine del giorno, la data e il luogo ed è comunicato, dieci giorni prima della data dell’evento, mediante pubblicazione nel sito ufficiale dell’associazione e/o nelle forme deliberata dal consiglio direttivo.

L’assemblea generale elegge, per la durata di 4 anni il presidente o la lista dei candidati a membri del consiglio direttivo;

Ogni socio dispone di un voto. Sono ammesse deleghe conferite ad altro socio, purché in numero non superiore a tre.

I soci possono esprimere il loro voto anche per posta o email. Sono validi i voti che pervengono al Consiglio Direttivo prima dell’apertura dell’Assemblea.

L’Assemblea è valida in unica convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice.

L’Assemblea ordinaria elegge il Presidente e delibera su ogni argomento all’ordine del giorno;

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto di sette consiglieri così individuati:
– Il Presidente, eletto dall’Assemblea generale;
– Il Vice Presidente, il segretario organizzativo e quattro Responsabili Nazionali nominati dal Presidente;

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Tesoriere.
Se  nel corso del quadriennio vengono meno uno o più membri del Consiglio provvede alla nomina il Presidente.

Il Consiglio Direttivo attua il programma dell’Associazione, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e delibera sull’ammissione dei nuovi soci. Delibera inappellabilmente a maggioranza sull’eventuale esclusione di soci per comportamenti contrari ai fini associativi.

Il Consiglio Direttivo può conferire ai singoli Consiglieri l’incarico di costituire, con la cooperazione di altri soci, dei gruppi di lavoro per il conseguimento di particolari obiettivi sociali.

In caso di parità di votazioni, al presidente o chi ne esercita le funzioni, viene assegnato il doppio voto.

Il Consiglio Direttivo  validamente costituito con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell’Associazione o ne facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio.

Per la validità delle adunanze è necessaria almeno la metà più uno dei membri.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione: in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno o è richiesto da almeno tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle quote associative e su eventuali contributi supplementari e straordinari.

Il Segretario Organizzativo cura i rapporti con i politici, la stampa e le istituzioni nonché con tutte le sezioni locali dell’associazione.

Il Tesoriere cura la gestione dei fondi ed è delegato dal Presidente a compiere le necessarie operazioni bancarie.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, a scopo consultivo, di invitare periodicamente alle proprie riunioni gli altri soci o organi associativi

Articolo 13 b – Consiglio dei presidenti di sezione

Il consiglio dei presidenti è composto da tutti i presidenti di sezione e, unitamente al Consiglio Direttivo,  si riunisce due volte all’anno.

Il presidente della sezione è nominato dal presidente tra i soci ordinari in funzione della sede U.N.E.P. di appartenenza. Il socio ordinario designato a ricoprire tale carica può essere eletto o dall’assemblea locale dei soci ordinari ovvero in caso di mancata elezione è scelto dal presidente.

Articolo 14 -SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa da deliberarsi dall’Assemblea straordinaria, l’Assemblea stessa nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce le determinazioni delle eventuali attività patrimoniali residue.

Articolo 15 – Norma transitoria

Entro due anni dal primo congresso, il presidente convoca in via straordinaria l’assemblea generale al fine di sottoporre, per l’approvazione, un nuovo statuto AUGE elaborato dal consiglio direttivo.

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