15 Aprile 2019
Guida notificazione all’estero istruzioni per l’uso
Guida notificazione all’estero di atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile e commerciale
Se hai un quesito invia un post nella sezione Forum Notifiche all’estero
Per notificare un atto all’estero occorre tener presente il dispositivo dell’art. 142 Codice di Procedura Civile:
Art. 142 c.p.c. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica
1. Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che né cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200.
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PRINCIPALI CONVENZIONI INTERNAZIONALI
1) Notifiche nei Paesi UE (inclusa la Danimarca);
2) Notifica nel Regno Unito post Brexit;
4) Notifiche in Paesi che non hanno aderito ad alcuna Convenzione;
In assenza di convenzioni, la notifica avviene ai sensi dell’art. 142 del c.p.c.
4) Notifiche a soggetti Italiani (persone fisiche e giuridiche residenti all’estero);
In caso di notifica a destinatari che abbiano la sola cittadinanza italiana è ammessa la procedura per via consolare ai sensi degli articoli 37 e 77 del D. Lvo n. 71 del 3 febbraio 2011 e non occorre la traduzione.
Elenco delle rappresentanze italiane all’estero Ambasciate e Consolati
5) Notifiche all’estero di atti amministrativi:
Convenzione Europea sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa (Strasburgo 24.11.1977), di cui sia Italia è parte.
Guida notifica atti amministrativi
6) Notifiche soggette a disciplina speciale:
Nell’ambito dei contenziosi sorti in Italia che coinvolgono le Rappresentanze diplomatico-consolari estere ed il personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo accreditati presso lo Stato Italiano, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica trasmette per via diplomatica gli atti giudiziari a loro diretti. Gli atti giudiziari diretti alle Rappresentanze diplomatico-consolari estere ed al personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo accreditati presso lo Stato Italiano vanno indirizzati dunque al Ministero degli Affari Esteri – Cerimoniale Diplomatico della Repubblica – Ufficio II. Nel caso di notifiche dirette a Rappresentanze diplomatiche estere accreditate presso la Santa Sede o presso le Organizzazioni Internazionali in Italia (FAO, IFAD, PAM), ivi compreso il relativo personale accreditato, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica trasmette l’atto, rispettivamente, per il tramite dell’Ambasciata d’Italia accreditata presso la Santa Sede e per il tramite della Rappresentanza d’Italia presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite con sede in Roma. La richiesta di notifica deve pervenire per il tramite degli Uffici Giudiziari territorialmente competenti.
7) ULTERIORI INFORMAZIONI
Legalizzazione
Gli Stati aderenti alla Convenzione de L’Aja ed al Regolamento Europeo hanno esonerato dall’obbligo della legalizzazione degli atti da notificare; pertanto le traduzioni possono essere prodotte in modo libero, senza alcuna asseverazione.
Traduzioni
La traduzione in una lingua prevista dalle Convenzioni o in una lingua “veicolare” in caso di notifica per via diplomatica, è assolutamente obbligatoria (fa eccezione solo il caso in cui il destinatario sia italiano e che la notifica avvenga per via consolare).
Numero di copie
Di norma sono richieste due copie degli atti. Ne richiedono tre le Autorità giudiziarie di Cuba, Panama, Colombia, Uruguay.
Casi particolari
Taiwan
Poiché, come noto, l’Italia e Taiwan non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di soggetti colà residenti deve essere eseguita necessariamente ex art. 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese, all’Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center – Kelung Road, 333 – Suite 1808 Floor 18 – 110 – Taipei, Taiwan R.O.C.). L’Ufficio ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.
Cuba e Panama
Paesi non firmatari di convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile, né di accordi bilaterali con l’Italia, si ricorda che gli ordinamenti giuridici cubani e panamensi non consentono alle Rappresentanze straniere di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a propri cittadini e configurano le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali.
L’atto da notificare (in triplice copia con traduzione giurata in lingua spagnola) va trasmesso dall’Ufficiale giudiziario italiano alle Ambasciate d’Italia a L’Avana e a Panama, accompagnato da una Nota predisposta dal Ministero della Giustizia (per informazioni: centralino 06-68851, poi chiedere dell’Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Civile). Le Autorità cubane e panamensi impiegano mediamente 90 giorni per l’espletamento della procedura.
Modello relazione di notifica per via consolare
Modello di richiesta di notificazione di atto estero da presentare all’Ufficiale Giudiziario qualora non vi fossero in uso moduli per la richiesta della notifica all’estero presso l’UNEP competente modulo_richiesta_notifica_estero
per ulteriori approfondimenti:
Guida alla notificazione all’estero del Ministero degli Affari Esteri aggiornata 2020
Convenzioni bilaterali e multilaterali con altri Paesi
Notificazione atti amministrativi all’estero
Formazione sulla notificazione all’estero
Modello di richiesta di notificazione all’estero
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1981, n. 358 Esecuzione di taluni atti Internazionali adottati a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 dal XVIII Congresso dell’Unione postale universale. (GU Serie Generale n.189 del 11-07-1981 – Suppl. Straordinario)

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