Notificazioni all'estero

22 Gennaio 2018

Notificazione nei Paesi UE ai sensi regolamento 2020/1784

Notificazione nei Paesi UE ai sensi regolamento 1393/2007

NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!

NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E STRAGIUDIZIALI NEI PAESI UE (inclusa Danimarca)

La disciplina delle notifiche in ambito UE si trova nel Regolamento n. 1393 del 2007, in vigore dal 13 novembre 2008, relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

Il testo del Regolamento, nonché tutte le informazioni relative la notifica sono disponibili sulle pagine di e-justice.europa.eu, ai fini della notificazione è molto utile conoscere le dichiarazioni di ogni singolo stato aderente all’UE come previsto dall’art. 23 del regolamento, che possono riguardare gli articoli 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 e 19. Per esempio sarà utile ad un cittadino Belga o Francese sapere che l’Italia non ha alcuna preclusione circa l’art. 15 del regolamento, pertanto “Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto…“, accelerando notevolmente i tempi di notificazione.  In merito è possibile consultare la pagina dove sono indicate tutte le dichiarazioni  di ogni singolo stato membro clicca qui per leggere le dichiarazioni (sulla sono visibili le bandiere di ogni Paese, cliccando su ciascuna bandiera si potranno leggere le dichiarazioni relative al Paese corrispondente, come ad esempio i costi della notificazione, le modalità di trasmissione, ecc..);

STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI GIUDICI E DEI PROFESSIONISTI LEGALI: Ogni Paese membro in questa sezione da indicazioni su cosa sia una notifica e come procedere. Basterà cliccare sulla bandiera corrispondente per avere informazioni specifiche sul Paese desiderato.

Di seguito riportiamo una tabella esemplificativa sulla possibilità di notificare ai sensi dell’art. 15 del Reg. CE 1393/2007:

  Stato notifica diretta Art. 15 Reg. 1393/2007  
Art. 11 spese forfettarie
 
1 Austria no  
2 Belgio si 165 euro
3 Bulgaria no  
4 Cipro si 21 euro
5 Croazia no  
6 Danimarca si  
7 Estonia no 30 – 60 euro
8 Finlandia si  
9 Francia si 48,75 euro
10 Germania si (in alcuni casi) 20,50 euro
11 Grecia si 50 euro
12 Irlanda no 70 – 100 euro
13 Italia si  
14 Lettonia no  
15 Lituania no 110 euro
16 Lussemburgo si 138 euro
17 Malta si 50 euro
18 Paesi Bassi si 65 euro
19 Polonia no  
20 Portogallo no 50 – 76 euro
21 Inghilterra, Eire, Galles no 45 £ Irl del nord
  Scozia, Gibilterra si 44.25 – 138.90 £ Scozia
22 Rep. Ceca no  
23 Romania no 20 – 400 Ron
24 Slovacchia no  
25 Slovenia no  
26 Spagna no  
27 Svezia si (in alcuni casi)  
28 Ungheria no

Al fine di reperire gli indirizzi degli uffici competenti per la notificazione degli atti negli Stati membri è possibile consultare la pagina per la ricerca degli indirizzi;

mentre di seguito sono reperibili tutti i moduli necessari per richiedere la notificazione nei paesi dell’U.E. nonché tutte le informazioni circa le autorità designate per la ricezione degli atti e le modalità di notificazione.

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio mira a migliorare e accelerare la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ai fini della loro notificazione o comunicazione tra gli Stati membri.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea compresa la Danimarca, che ha confermato l’intenzione di attuare il contenuto del regolamento mediante una dichiarazione basata su un accordo parallelo concluso con la Comunità europea.

Il regolamento prevede diversi modi di trasmissione, notificazione e comunicazione degli atti: trasmissione attraverso organi mittenti e riceventi, per via consolare o diplomatica, notificazione o comunicazione diretta, oppure mediante i servizi postali.

Non concerne la materia fiscale, doganale o amministrativa né la responsabilità statuale per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri. Inoltre non si applica quando è ignoto il recapito della persona alla quale l’atto deve essere notificato o comunicato.

Gli atti sono trasmessi e ricevuti dagli organi designati a tal fine dagli Stati membri (organi mittenti per l’Italia: Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari costituiti presso le Corti di Appello, Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari costituiti presso i Tribunali Ordinari che non siano sede di Corte di Appello e presso le relative Sezioni distaccate; organo ricevente per l’Italia: Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma). Ogni Stato membro dispone inoltre di un’Autorità centrale incaricata di fornire informazioni agli organi, risolvere eventuali difficoltà e, in casi eccezionali, trasmettere le domande di notificazione o comunicazione dell’organo mittente all’organo ricevente competente (per l’Italia: Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma).

Gli atti devono essere trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi, ricorrendo a qualsiasi mezzo appropriato, purché siano leggibili e fedeli all’originale. Devono essere corredati di una domanda redatta usando il modulo standard allegato al regolamento, compilata in una delle lingue ammesse indicate dagli Stati membri. Gli atti sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

Gli atti possono essere notificati o comunicati anche direttamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione sia ammessa dallo Stato membro in questione.

In circostanze eccezionali, gli atti possono essere trasmessi agli organi di un altro Stato membro per via consolare o diplomatica.

A tal proposito, l’Italia ha notificato di essere contraria alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in altro Stato membro (tranne che l’atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro).

L’Italia è contraria alla notifiche e/o comunicazione di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l’atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.

Modulistica

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