27 Gennaio 2018
Ufficiale Giudiziario compenso accessorio nuovo art. 122 dpr 1229/59
Si riporta di seguito il nuovo art. 122 cosi come modificato dal DL n. 132/2014 convertito con legge n. 162/2014 e successive modificazioni:
“Art. 122.
– Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;
2) con una percentuale sui crediti recuperati dall’Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall’Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici percento. Tale percentuale e’ comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.
3) Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, ed e’ dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell’esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull’importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull’importo superiore.
– In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell’articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso e’ determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta’, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull’importo della somma versata.
– In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e’ posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell’esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell’articolo 164-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile o a norma dell’articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non e’ dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell’articolo 164-ter o dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
– Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.
In ogni caso il compenso dell’ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo’ essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non puo’ eccedere l’importo di euro 3.000,00.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio nella misura del sessanta per cento all’ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento e’ distribuita dall’ufficiale giudiziario coordinatore dell’ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. Quando l’ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e’ diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall’articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all’articolo 155-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma e’ attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.”
Riferimento normativo all’articolo 15
1.- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia (Testo A)), come modificato dalla presente legge e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n.139, S.O..
DPR 1229/1959 – ORDINAMENTO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI
NUOVO ART. 122
La norma prevede un compenso spettante all’ufficiale giudiziario e liquidato dal giudice dell’esecuzione nei limiti della tabella riepilogativa che segue:
COMPENSO SPETTANTE DA CALCOLARE SUL VALORE DI ASSEGNAZIONE O SUL RICAVATO DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI PIGNORATI
PERCENTUALE SPETTANTE
Fino a 10.000,00 …………………………………… 5%
Da 10.001,00 ad euro 25.000,00 …………….. 2%
Oltre 25.000,00 …………………………………….. 1%
COMPENSO SPETTANTE DA CALCOLARE SUL RICAVATO DELLA VENDITA O SUL VALORE DI ASSEGNAZIONE DEI BENI E DEI CREDITI PIGNORATI AI SENSI DELL’ART. 492 BIS PERCENTUALE SPETTANTE
Fino a 10.000,00 ……………………………………. 6%
Da 10.001,00 ad euro 25.000,00 ……………… 4%
Oltre 25.000,00 ……………………………………… 3%
In ogni caso il compenso non può essere superiore ad un importo pari al 5% del valore del credito
per cui si procede e comunque non può eccedere l’importo di euro 3.000,00.
– In caso di CONVERSIONE il compenso è ridotto della metà
– In caso di ESTINZIONE anticipata è ridotto della metà
– In caso di CHIUSURA ANTICIPATA del processo esecutivo, indipendentemente se iscritto o meno a ruolo, è ridotto alla metà ed è posto a carico del creditore (così come nell’ipotesi di estinzione) sulla base delle stesse percentuali di cui innanzi calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.
dpr_1229_del_1959 ordinamento degli ufficiali giudiziari aggiornato D.L. 12 settembre 2014, n. 132
Risposta del 24 ottobre 2018 sul recupero dei compensi ex art. 122 materia Esente
Delucidazioni sull’art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 in caso di pignoramento di autoveicolo
Estinzione anticipata e liquidazione compensi ex art. 122
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