6 Novembre 2018
Risposta del 24 ottobre 2018 sul recupero dei compensi ex art. 122 materia Esente
Si riporta per opportuna conoscenza risposta al quesito dell’UNEP di ALESSANDRIA circa il recupero dei compensi dovuti ai sensi dell’art. 122, commi secondo, terzo e quarto, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modifiche e non corrisposti all’UNEP.
“..pignoramento mobiliare, si rileva che tali emolumenti sono dovuti anche nell’ipotesi in cui i pignoramenti mobiliari sono eseguiti in materia di lavoro con la conseguenza che gli oneri sono a carico della parte datoriale (Ministero della Giustizia) e ciò si giustifica in quanto non esclusi dalla precitata normativa di riferimento.”
UNEP – Risposta 24 ottobre 2018 – Alessandria – Recupero compensi
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Pos. IV-DOG/03-1/2017/CA
Prot. m_dg.DOG.25/10/2018.0220091.U
ALLA CORTE DI APPELLO
UFFICIO GESTIONE PERSONALE UFFICIALI GIUDIZIARI
TORINO
(Rif. Prot. n. 8712/U del 21.06.2017)
E, p.c
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Alessandria – Recupero dei compensi dovuti ai sensi dell’art. 122, commi secondo, terzo e quarto, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modifiche (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”) e non corrisposti all’Ufficio NEP – Risposta a quesiti.
Con riferimento ai quesiti posti dal funzionario UNEP dirigente di Alessandria inerenti i compensi attribuiti ai funzionari UNEP ed agli ufficiali giudiziari ai sensi dell’art. 122, commi secondo, terzo e quarto, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 – così come novellato dal D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 – a seguito di operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’art. 492-bis c.p.c. o di pignoramento mobiliare, si rileva che tali emolumenti sono dovuti anche nell’ipotesi in cui i pignoramenti mobiliari sono eseguiti in materia di lavoro con la conseguenza che gli oneri sono a carico della parte datoriale (Ministero della Giustizia) e ciò si giustifica in quanto non esclusi dalla precitata normativa di riferimento.
Tra i predetti pignoramenti mobiliari, per i quali spetta l’emolumento dei compensi di cui trattasi, sono da ricomprendere anche quelli effettuati ai sensi dell’art. 521-bis c.p.c., qualunque sia l’iter procedurale seguito per la pratica attuazione della norma, la quale dispone che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito sia con le forme previste dall’art. 518 c.p.c. sia “mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.”
A seguito del pignoramento ai sensi dell’art. 521-bis c.p.c., l’Ufficiale giudiziario che lo ha eseguito procede alla richiesta di liquidazione del compenso al Giudice dell’esecuzione che – previa verifica delle condizioni richieste dalla legge in merito – emette provvedimento di liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 122 del citato D.P.R. n. 1229 del 1959, dando disposizione alla Cancelleria esecuzioni mobiliari di dare comunicazione di quest’ultimo all’Ufficio NEP interessato.
Infine, per quanto concerne l’effettiva procedura da seguire per il recupero dei compensi liquidati dal Giudice dell’esecuzione e rimasti non pagati dalla parte tenuta all’obbligazione pecuniaria – date le difficoltà di effettiva applicazione della nota prot. VI-DOG/285/03-1/2016/CA del 23 maggio 2016, da ritenersi superata – considerando che il decreto con cui il giudice dell’esecuzione liquida il compenso previsto dall’art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 riveste natura di titolo esecutivo, l’Ufficio NEP potrà avvalersi dell’istituto della c.d. ingiunzione amministrativa prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, al fine di definire più celermente ed economicamente il recupero delle somme dovute dalla parte obbligata – all’esito della procedura esecutiva mobiliare – in favore degli ufficiali giudiziari.
Detto ciò, per azionare il decreto di liquidazione del compenso di cui trattasi, l’Ufficio NEP che ha rilevato entro un congruo termine il mancato pagamento del predetto compenso dovrà richiedere – con apposita istanza – l’emanazione della precitata ingiunzione amministrativa al Capo dell’Ufficio giudiziario o al magistrato da lui delegato alla sorveglianza UNEP, allegando la copia conforme all’originale del decreto di liquidazione del compenso, rilasciata dalla competente Cancelleria esecuzioni mobiliari.
Roma, 24 ottobre 2018
Il Direttore generale
Barbara Fabbrini
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