10 Aprile 2019
Estinzione anticipata e liquidazione compensi ex art. 122
UNEP – Risposta 10 aprile 2015 – Catanzaro – Modalità di liquidazione del compenso spettante al personale unep ai sensi dell’art. 122 del d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/275/03-1/2015/CA
Allegati: //
ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
(Rif. Prot. 3473 dell’11/03/2015)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Catanzaro – Quesito in ordine alle modalità di liquidazione del compenso spettante al personale UNEP ai sensi dell’art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”), come modificato dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 n. 162.
Con riferimento al quesito sulla materia in oggetto, in cui il funzionario dirigente dell’Ufficio NEP presso codesta Corte di Appello pone la questione, in particolare, sulle modalità di liquidazione del compenso previsto dal novellato art. 122 del D.P.R. n. 1229/59 “per il caso di pignoramento positivo successivamente non iscritto a ruolo”, si espone quanto segue.
Sul punto, questa Direzione Generale si è già espressa in risposta ad apposito interpello, con nota prot. VI-DOG/202/03-1/2015/CA del 13 marzo 2015 – consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link “risposte a quesiti degli uffici giudiziari” – alla quale ci si riporta integralmente nella parte in cui si evidenzia “che nei casi di chiusura anticipata della procedura esecutiva di pignoramento (mobiliare o presso terzi) non rientrano le ipotesi di mancato deposito e di iscrizione a ruolo da parte del creditore nei termini previsti – quindici giorni per il pignoramento mobiliare, trenta giorni per il pignoramento presso terzi – od il caso di mancata indicazione all’ufficiale giudiziario, entro dieci giorni, da parte del creditore, dei beni da sottoporre ad esecuzione – ai sensi dell’art. 155-ter, secondo comma, disp. att. c.p.c. – tenuto conto che tali casistiche possono essere conseguenti ad eventuali accordi tra le Parti successivi all’attività espletata dallo stesso ufficiale giudiziario”.
Pertanto, quando il menzionato art. 122 del D.P.R. n. 1229/59 fa riferimento al caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo, si ritiene che il legislatore prenda in considerazione, nel primo caso, la rinuncia del creditore pignorante agli atti a processo esecutivo avviato di cui all’art. 629 c.p.c. o l’inattività delle parti di cui all’art. 630 c.p.c., mentre nel secondo caso l’infruttuosità dell’espropriazione forzata di cui all’art. 164-bis delle disp. att. c.p.c. (“Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.”), situazione che si determina sempre dopo l’avvio e l’istruttoria del processo esecutivo e che, in quanto tale, porta alla chiusura anticipata dello stesso, disposta con ordinanza del giudice dell’esecuzione.
Roma, 10 aprile 2015
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli
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