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7 Maggio 2016

Sfratti: l’ufficiale giudiziario non busserà più alla porta

AGGIORNAMENTO 12.02.2019

Approvato Il ddl semplificazioni che riscrive l’art. 560 c.p.c.

Con l’approvazione del decreto 59 del 2016, il governo ha introdotto novità sostanziali nella procedura di sfratto. Da oggi, sfrattare chi non paga il mutuo, sarà più rapido, con meno garanzie processuali e affidandone l’esecuzione a privati.

Il decreto avrà un impatto devastante su chi ha subito il pignoramento della casa, abolendo di un colpo le garanzie poste a tutela della procedura, rappresentate dagli art. 605 c.p.c. e seguenti, e sostituendo poi l’ufficiale giudiziario, con il custode incaricato di vendere l’immobile.

Gli art. 605 c.p.c. e seguenti, non più applicabili alle procedure di liberazione d’immobile, oltre a garantire il diritto di difesa, consentivano all’ufficiale giudiziario di informare gli occupanti degli immobili e stabilire quel necessario contatto e rapporto di fiducia, per una pacifica soluzione delle procedure.

Secondo i dati diffusi dal ministero della Giustizia, le procedure immobiliari ogni anno sono circa 69.000, con un arretrato che sfiora i 264.000 procedimenti. Inoltre il 90% delle aste vanno deserte e gli immobili rimangono invenduti con danni enormi per l’economia. Il governo, per porre rimedio alla situazione e rilanciare l’economia, ha deciso di riformare drasticamente il settore, con una riforma che presenta moltissime zone d’ombra e che alla fine penalizza le fasce più deboli della popolazione. Dietro le fredde cifre ci sono famiglie, i cui componenti a causa della crisi hanno perso il lavoro, e sono nell’impossibilità di pagare il mutuo per l’acquisto della casa.

Con l’entrata in vigore del decreto, lo sfratto dall’immobile sarà “immediato”, cioè subito dopo il pignoramento, e consentirà ai privati che gestiscono la vendite all’asta, di provvedere in proprio alla liberazione dagli occupanti senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

Si crea quindi una procedura speciale con “diritti attenuati” per chi non paga il muto, dove i rapporti di forza sono sproporzionatamente a favore dei creditori.

L’articolo 4, comma 1) lettera d) del D.L. 59/16 – recante “Disposizioni in materia espropriazione forzata” – ha previsto la sostituzione del quarto comma dell’all’articolo 560 con il seguente:


”Il provvedimento e’ attuato dal custode secondo le disposizioni del Giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano.
 Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68.”

L’articolo 4 del d.l. 59/2016 elimina quindi la necessità di notificare l’atto di precetto e il preavviso di rilascio, risparmiando di fatto 30 giorni e riducendo la possibilità del debitore di difendersi.

Inoltre appare evidente la volontà di esclude l’Ufficiale Giudiziario dall’attività di liberazione dell’immobile, affidandone in esclusiva i compiti al Custode Giudiziario.

In base al comma 4 dell’art. 4, comma del D.L. 59/16 “La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Risparmiare 30 giorni in procedure così complesse e delicate ed eliminare l’ufficiale giudiziario soggetto terzo e imparziale, e specializzato, che fino ad oggi è stato posto dalla legge quale garante dei diritti del creditore e quelli del debitore, rischia di aggravare l’emergenza abitativa legata alle procedure di sfratto ed acuire il conflitto sociale, con un decadimento dei principi costituzionali e dello stato di diritto in favore di una giustizia sommaria e improntata al “fai da te”.

Bisogna ricordare che la procedura di sfratto dell’immobile che va all’asta, è uno dei procedimenti più delicati e drammatici di tutto il processo esecutivo. Pensare che l’attuazione dell’ordine di liberazione sia la conseguenza immediata o logica di un provvedimento del giudice è pura utopia.

Dietro ogni procedura immobiliare c’è una storia di quotidiana sopravvivenza, ci sono suicidi, minacce di morte, gesti estremi ai quali suo malgrado l’ufficiale giudiziario ogni giorno deve fare fronte. Applicare la durezza della legge in queste situazioni è estremamente delicato e difficile.

Il ruolo imparziale dell’ufficiale giudiziario, che in nome dello stato applica la legge, nel rispetto assoluto della dignità dei soggetti coinvolti, rende umanamente più accettabile un momento così drammatico, per persone che non hanno più nulla da perdere se non proprio la loro dignità.

L’impianto normativo che con un colpo viene smantellato per risparmiare 30 giorni, e sostituire all’ufficiale giudiziario il custode dell’immobile, desta moltissime perplessità sul reale scopo della norma e preoccupazioni sull’impatto sociale.

Sui temi qui trattati, si auspica una attenta e ponderata riflessione nell’ambito del dibattito parlamentare in sede di conversione del decreto, evitando che si perpetri questo ulteriore scempio alla giustizia italiana e allo stato di diritto.

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