8 Maggio 2018
Riconoscimento economico per l’Ufficiale Giudiziario Dirigente Corte di Appello di Catanzaro
La Corte di Appello di Catanzaro ribalta la sentenza del Tribunale di Cosenza e riconosce il diritto degli Ufficiali Giudiziari dirigenti al maggiore trattamento economico della superiore qualifica di cui all’Area C 3, oggi Fascia Economica F4.
Si tratta di rilevante pronuncia nell’ambito della riclassificazione delle qualifiche del personale addetto all’Ufficio Notifiche ed Esecuzioni. L’UNEP è l’ufficio che svolge le attività di notificazione degli atti giudiziari, di esecuzione dei provvedimenti giudiziali e anche dei protesti dei titoli non pagati.
Il personale addetto all’Unep è dipendente del Ministero della Giustizia ed è costituito da diverse posizioni lavorative, quali ufficiali giudiziari dirigenti, ufficiali giudiziari, operatori ed altri. La direzione dell’Unep è affidata ad un ufficiale giudiziario dirigente, nominato con provvedimento del direttore generale del Ministero della Giustizia.
IL RICORSO
Nel 1999 lo status del personale addetto all’Unep veniva modificato. La regolamentazione, che prima era attribuita esclusivamente a fonti normative, è stata demandata alla Contrattazione Collettiva. Così per tutti i dipendenti del Ministero della Giustizia, escluse alcune categorie, nel 2000 veniva approvato il contratto integrativo che stabiliva la riclassificazione delle posizioni del personale ministeriale settore Giustizia, dalle qualifiche (V, VII, VIII etc.) si passava alle Aree A, B e C. Il personale Unep veniva inserito nell’area C, a sua volta suddiviso in tre fasce economiche C1 C2 e C3. Gli ufficiali giudiziari dirigenti venivano inquadrati nella C1, al pari degli altri ufficiali giudiziari non dirigenti, pur avendo di questi il coordinamento e la direzione. Il dr. S.G. dirigente dell’Unep presso il Tribunale di Cosenza, oggi in pensione, non condividendo una tale riclassificazione ritenuta riduttiva rispetto ai gravosi compiti, iniziava una battaglia legale contro il Ministero della Giustizia, affidando l’incarico legale all’avv. Giuseppe Tagliaferro, il quale presentava ricorso davanti il Tribunale di Cosenza, ove l’U.G. prestava il suo ufficio. Il Tribunale di Cosenza non accoglieva però la domanda, ritenendola infondata. Il legale del dr. S.G. non condividendo l’emanata sentenza, proponeva impugnazione davanti la Corte di Appello di Catanzaro, sostenendo l’erroneità della prima pronuncia e chiedendo il riconoscimento del diritto al trattamento economico per la maggiore posizione di C3, stante la rilevanza dei compiti svolti, l’ingiustizia di un trattamento pari agli altri ufficiali giudiziari dello stesso Ufficio diretto.
RICONOSCIUTO DIRITTO MAGGIORE TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE UNEP
Evidenziava come la prima pronuncia, pur basatasi sull’orientamento negativo in tale materia della Corte di Cassazione, in quanto la stessa Suprema Corte non aveva giammai considerato nelle sue diverse sentenze, prodotte dal Ministero della Giustizia, la particolarità di due aspetti da ritenere fondamentali , ossia l’importanza del compito svolto dal dirigente ufficiale giudiziario in ordine al pagamento degli stipendi del personale dello stesso Unep, non limitato alle sole funzioni di sostituto d’imposta ma anche alla formazione del trattamento accessorio che si aggiunge a quello di base. Ma l’altro aspetto ancora più importante non considerato è la rilevanza dell’attività svolta dall’ufficiale giudiziario dirigente sotto il profilo fiscale, in quanto lo stesso predispone e sottoscrive i modelli fiscali per i compensi ricevuti dal personale dell’ufficio diretto. Le disposizioni fiscali pongono a carico anche delle Amministrazioni Pubbliche l’obbligo di predisporre i modelli fiscali per la denuncia dei redditi dei soggetti a cui erogano compensi e stabiliscono che sono sottoscritti dal legale rappresentante della stessa P.A., a pena di nullità delle stesse dichiarazioni. Inoltre, la stessa Cassazione Penale ha attribuito responsabilità anche penale agli Ufficiali Giudiziari e secondo la Commissione Tributaria Centrale (sentenza n.3195 del 1986) trattasi di attività importante ed obbligata a cui gli stessi sono tenuti. Pertanto deve ritenersi che l’ufficiale giudiziario dirigente assume il ruolo di legale rappresentante, con rappresentanza anche esterna dell’ufficio diretto.
La Corte di Appello con sentenza n. 2073 pubblicata il 12.1.2018 ha accolto l’impugnazione nei termini proposti. Soddisfazione è stata espressa dal dr. S.G e dal mondo degli operatori giudiziari per l’avvenuto riconoscimento del diritto al maggiore trattamento economico come riconosciuto dalla Corte di Appello di Catanzaro per il periodo dedotto in giudizio.
FONTE COMUNICATO STAMPA AVV. GIUSEPPE TAGLIAFERRO
fonte: http://www.ecodellojonio.it/corte-dappello-catanzaro-riconosce-importante-diritto-ufficiali-giudiziari/

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