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17 Aprile 2018

Adeguamento del diritto di protesto e delle indennita’ di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. (18A02620) (GU Serie Generale n.88 del 16-04-2018)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-16&atto.codiceRedazionale=18A02620&elenco30giorni=false

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno  1973,  n.  349,
che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire,
alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo
della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti  ai
notai, agli ufficiali giudiziari ed  ai  segretari  comunali  per  la
levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati; 
  Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2014; 
  Considerato che l'indice del costo della vita nel  periodo  2016  -
2018  ha  subito  la  maggiorazione  del   1,8   %,   come   indicato
dall'Istituto Centrale di Statistica; 
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere  all'adeguamento   nella
misura del 1,8 % in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e
delle indennita' di accesso; 
 
                              Decreta: 
 
  Gli  importi  minimo  e  massimo  del  diritto  di  protesto  e  le
indennita' di accesso previsti, rispettivamente,  dagli  articoli  7,
primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n.  349,  maggiorati  dal
citato decreto ministeriale del 26  marzo  2012,  sono  fissati  come
segue: 
    1. diritto di protesto: 
      minimo € 2,16 + 0,04 = 2,20 
      massimo € 46,62 + 0,84 = 47,46 
    2. indennita' di accesso: 
      a) fino a 3 chilometri: 
        € 1,93 + 0,03 = 1,96 
      b) fino a 5 chilometri: 
        € 2,28 + 0,04 = 2,32 
      c) fino a 10 chilometri: 
        € 4,21 + 0,08 = 4,29 
      d) fino a 15 chilometri: 
        € 5,94 + 0,11 = 6,05 
      e) fino a 20 chilometri: 
        € 7,36 + 0,13 =7,49 
  Oltre i venti  chilometri,  per  ogni  sei  chilometri  o  frazione
superiore a  tre  chilometri  di  percorso  successivo,  l'indennita'
prevista alla precedente lettera e) e' aumentata 1,93 + 0,03 =1,96 
  Il presente decreto entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 marzo 2018 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 

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