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8 Giugno 2022

Richiesta di parere notificazione ex art. 140 c.p.c.

TRIBUNALE DI FORLÌ – U.N.E.P.

Forlì 13/9/2021

Al Presidente del Tribunale di Forlì

Dott.ssa Rossella Talia

Oggetto: “Richiesta di parere, notificazione ex art. 140 c.p.c.”

Gentile Presidente,

Con la presente Le chiedo un parere se ritiene o meno che sia corretta la mia interpretazione nella situazione che segue.

IL FATTO. Notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in cui l’Ufficiale Giudiziario ha individuato l’abitazione del destinatario ed ha proceduto al deposito presso la casa Comunale, affisso avviso alla porta di abitazione – con le informazioni sia della natura dell’atto che l’invito a ritirare l’atto in comune – e infine ha spedito la raccomandata informativa.

A questo punto, e succede spesso, l’agente postale quando il nominativo del destinatario non figura nel citofono o nelle cassette postale, nonostante vi è la certezza che il destinatario abita all’indirizzo indicato, restituisce l’atto con l’indicazione irreperibile/sconosciuto senza procedere al deposito della raccomandata presso l’ufficio postale, ma restituendo immediatamente la raccomandata al mittente. In questo modo, la notificazione potrebbe essere dichiarata nulla, come afferma la Cassazione, in quanto l’iter del procedimento notificatorio non si è perfezionato.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 140 cod. proc. civ., e stabilito che la notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

IL MIO PARERE. La mia opinione, quando a seguito di precetto notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – e l’avviso delle poste riporta l’attestazione irreperibile/sconosciuto – e vi è certezza che il destinatario abiti all’indirizzo indicato, l’Ufficiale Giudiziario è tenuto ad eseguire la richiesta di pignoramento/sfratto anche se vi è la possibilità che la notifica del precetto possa essere dichiarata nulla. Inoltre non si può non evidenziare che la cosiddetta “presunzione di conoscenza“, si potrebbe realizzare ancor prima del perfezionamento della notifica. Infatti nell’avviso che l’Ufficiale Giudiziario affigge sulla porta (in busta chiusa) già mette in condizione il destinatario di conoscere il contenuto dell’atto, non solo dalle informazioni indicate nell’avviso stesso, ma ha anche la possibilità di ritirare l’atto presso la casa comunale indipendentemente dal ritiro o meno della raccomandata informativa. Tutto questo a mio parere fa risaltare una ingiustificata disparità di trattamento perché consente al notificando di prolungare gli effetti legali della notifica.

Tale interpretazione personale nasce dalle seguenti considerazioni:

  1. Tale notifica non influisce sulla validità dell’atto, ma può determinare soltanto la nullità della notificazione (Cassazione, sentenza n. 5556/2019) in quanto non è assoluta, ma relativa e quindi può essere dichiarata solo ad istanza di parte e non d’ufficio, salvo la rinnovazione prevista dall’articolo 291 c.p.c. La disciplina della rilevabilità è espressamente contenuta all’art. 157 c.p.c.: “Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio. Ed ancora:” La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
  2. In queste situazione non esiste altra forma di notifica se non quella del 140 – con il rischio del ripetersi dell’anomalia – e ancor meno quella prevista dall’art. 143 c.p.c. anche perché dalla relazione di notifica redatta dall’Ufficiale Giudiziario risulta evidente che l’atto non è stato consegnato al destinatario per difficoltà di ordine materiale e cioè per una sua irreperibilità c.d. relativa, attestazione che fa fede fino a querela di falso. La stessa Cassazione – Ordinanza 8638/2017 – ha statuito che la nullità di una notificazione ex articolo 143 impone al giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., quando è stata eseguita ex art. 143 c.p.c. sulla base dell’assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell’indirizzo di residenza anagrafica.

Da un parere espresso dall’ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia è stato evidenziato che

  1. Il legislatore ha valorizzato la professionalità e l’autonomia dell’ufficiale giudiziario, ma ha posto, a salvaguardia dell’interesse delle parti che a lui si rivolgono, il divieto, da parte dello stesso, di ricusare il proprio ministero senza giusti motivi, oltre che di motivare per iscritto l’eventuale rifiuto: articolo 60, n. 1) c.p.c. ed articolo 108 del d.P.R 15 dicembre 1959, n. 1229.

Gentile Presidente, lo scopo di tale richiesta è di tranquillizzare i miei colleghi sulla responsabilità che si possono assumere nell’eseguire un atto in cui la notificazione possa essere dichiarata nulla.

L’Ufficiale Giudiziario Dirigente

Arcangelo D’Aurora

TRIBUNALE DI FORLÌ

All’U.N.E.P. – sede

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FORLÌ,

Visto la su estesa richiesta, esprime il seguente parere.

Nei casi in cui la parte istante fa richiesta di pignoramento o rilascio/sfratto sulla base di un precetto notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e dalla relata di notifica risultano effettuate regolarmente tutte le tre formalità previste dall’art. 140 c.p.c. – deposito, affissione e spedizione della raccomandata informativa – indipendentemente dall’esito del ricevimento o meno della lettera informativa l’Ufficiale Giudiziario è tenuto a dar corso all’esecuzione – trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa – in quanto trattasi comunque di una notifica valida – se pur vi è la possibilità di una eventuale nullità della notificazione dell’atto – escluso il caso in cui sull’avviso di ricevimento risulta che il destinatario è deceduto o trasferito.

Si precisa che nessuna norma in materia di attribuzioni e di compiti riconosce all’ufficiale giudiziario, il potere di effettuare un’autonoma e preventiva valutazione circa la nullità dell’atto richiestogli dalla parte, attività questa riservata esclusivamente al giudice chiamato eventualmente a pronunciarsi sulla validità dell’ atto (in tal senso lo stesso articolo 162 c.p.c.).

In merito alla notificazione ex art. 140 c.p.c., la responsabilità civile dell’Ufficiale Giudiziario si ha quanto è lui stesso a commettere un atto nullo – ad esempio notifica un atto con la predetta formalità anche quando è a conoscenza che il destinatario si è trasferito altrove – e ne risponde penalmente quando vi è una eventuale querela di falso.

Forlì 14 settembre 2021

Il Presidente

Dott.ssa Rossella Talia

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