27 Dicembre 2015
Notificazione di atti giudiziari ai Capi di Stati stranieri ed ai rispettivi Governi
La notificazione di atti giudiziari diretta ai Capi di Stati stranieri ed ai rispettivi Governi
Una richiesta apparentemente ordinaria di “notifica all’estero”, in realtà inusuale quanto alla natura del destinatario, ha permesso ai Funzionari e Ufficiali Giudiziari dell’UNEP di Piacenza, tramite la collaborazione del legale richiedente e la “consulenza” del Ministero degli Affari Esteri, di approfondire un particolarissimo tipo di notifica, che esce da ogni previsione di norma codicistica, convenzionale bilaterale/multilaterale, o regolamentare comunitaria, essendo diretta non ad una singola Persona Fisica o Giuridica privata, situata sul territorio di uno Stato estero, ma alla stessa entità statuale, dotata di soggettività giuridica di Diritto internazionale. Tralasciando il merito della controversia, per la quale il Giudice ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti dello Stato della Libia (Stato che sconta, oltre all’attuale situazione di generale disordine interno dovuta ad una guerra civile in corso, la ulteriore caratteristica di non riconoscere alcun tipo di Convenzione internazionale, bilaterale e/o multilaterale, disciplinante le notifiche a soggetti stranieri residenti nel suo territorio), la parte richiedente, trovandosi nell’urgenza di notificare l’atto giudiziario entro la sua scadenza di legge (60 giorni dalla emissione), non ha potuto nemmeno impiegare la procedura prevista in via residuale dall’art. 142 c.p.c., anch’essa dettata per le “Notifiche a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica”, intesa come soggetto privato. Ecco che, per affrontare la fattispecie, occorre rifarsi a una datata Circolare, la n. 10-1215/2062(56) del 18 aprile 1956, con cui l’allora Ministero di Grazia e Giustizia nel rispondere alle doglianze formulate da alcune autorità diplomatiche straniere, relativamente ad “atti giudiziari provenienti da cittadini italiani (persone fisiche e/o giuridiche), e notificati direttamente, mediante il servizio postale, ai Capi 2 di Stati stranieri od ai rispettivi governi, invece che in via diplomatica, secondo una consuetudine comunemente seguita in materia”, innanzitutto accertò l’esistenza effettiva di questa “consuetudine” consultandosi col Ministero degli Affari Esteri. Quest’ultimo confermava che le notificazioni in esame vengono, nei rapporti internazionali, ordinariamente eseguite soltanto in via diplomatica, essendo noto che per il diritto internazionale la consuetudine costituisce una fonte normativa tipica, dalla quale, cioè, deriva per i singoli Stati l’obbligo di adottare comportamenti conformi (il principio dell’adattamento automatico del nostro ordinamento interno alle “norme del diritto internazionale” la cui esistenza è generalmente riconosciuta, è sancito dall’art. 10 della Costituzione, come ripete sullo stesso tema l’ulteriore Circolare ministeriale del 17/09/1957 n.7-247/3478(57), emanata a fronte della reiterata segnalazione da parte del Ministero degli Esteri dell’abitudine degli Ufficiali Giudiziari di notificare all’epoca gli atti, in casi del genere, nelle forme dell’art.142 c.p.c.). Il Ministero, di conseguenza, avvertì la necessità di informare gli stessi Ufficiali Giudiziari, responsabili delle notificazioni di atti giudiziari, dell’esistenza della citata consuetudine, affinché si uniformassero ad essa nel provvedere alla notifica diretta ai Capi degli Stati stranieri ed ai rispettivi Governi, mediante la trasmissione degli atti al Ministero degli Affari Esteri (ufficio del Cerimoniale diplomatico della Repubblica) per il successivo inoltro alle autorità competenti di quello Stato estero.
Alberto Monari

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