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22 Gennaio 2018

Il Giudice di pace

Il Giudice di Pace (di Alberto Monari)

Datemi sei righe scritte dal più onesto degli uomini,

e vi troverò una qualche cosa sufficiente a farlo impiccare”

Cardinale Armand Jean du Plessis de Richelieu

Il Giudice di Pace è stato istituito con la legge n.374 del 21 novembre 19912, dopo anni di dibattito dottrinario tra coloro che ne auspicavano la nascita3 e coloro che l’avversavano, considerando l’abolizione del vecchio e glorioso Giudice Conciliatore4, assieme alle caratteristiche del nuovo organo, una vera calamità per il sistema giurisdizionale5 italiano.

In ogni caso, questa riforma6 ha subito un lungo e tormentatissimo iter parlamentare e una serie di rinvii7 che ne hanno portato la piena entrata in vigore solo il 1° maggio 1995.

Nell’idea del legislatore la sua principale ambizione rimaneva quella di snellire il carico dei Tribunali ordinari8, creando un “giudice dei cittadini”, capace di dirimere velocemente le questioni “minori” civili e penali. Ecco perché quello dei Giudici di Pace è il corpo di magistrati maggiormente diffuso sul territorio nazionale; infatti la legge prevede un organico di ben 47009 magistrati, suddivisi in 848 diverse sedi di uffici giudiziari. Ciascun ufficio10 è costituito da uno o più Giudici onorari che esercitano le funzioni in un territorio che può comprendere uno o più comuni, ovvero essere limitato ad una o più circoscrizioni dello stesso comune.

I Giudici di Pace appartengono all’ordine giudiziario11 così come i magistrati ordinari ma, a differenza di questi ultimi, come accennato più volte, sono magistrati onorari12 a titolo temporaneo.

Essi, di conseguenza, sono tenuti ad osservare i doveri previsti per i magistrati ordinari e sono soggetti a responsabilità disciplinare13; inoltre, percepiscono una indennità14 cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

I requisiti richiesti dalla legge (art.5 L.374/91) per la nomina15 sono quelli di avere la cittadinanza italiana, avere l’esercizio dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, avere conseguito la laurea in giurisprudenza, avere idoneità fisica e psichica, avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni16, avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione delle funzioni di Giudice di Pace, l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata, avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense17.

Rispetto al Giudice Conciliatore, si è detto prima, il Giudice di Pace ha una competenza in materia civile molto più ampia, oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi.

In materia civile vi sono alcune materie che sono di competenza esclusiva del G.d.P., a prescindere dal valore della causa in oggetto.

Esse riguardano 1) le cause relative ad apposizione di termini18 ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case19;

3) le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili civili in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità (art.844 codice civile).

Sono di competenza del giudice di pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 2.582,28 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 15.493,71.

Per cause civili di valore fino a € 1.032,9120, se le parti interessate ne fanno richiesta, il giudice di pace decide secondo equità21 cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, in ogni caso, nel rispetto delle norme costituzionali.

Il giudice di pace ha anche una funzione conciliativa22 tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).

Il processo davanti al Giudice di Pace è regolato dal Codice di Procedura Civile (Libro II “Del Processo di Cognizione”, Titolo II “Del processo davanti al G.d.P.”, artt. 311-322).

Per iniziare una causa civile davanti al Giudice di Pace occorre notificare a mezzo di Ufficiale Giudiziario23 alla parte contro la quale si agisce (convenuto), l’atto di citazione (predisposto da un Avvocato), che descrive i fatti e indica le richieste.

Se la parte (attore) sceglie di rivolgersi al Giudice di Pace senza l’assistenza di un avvocato, i fatti e le richieste, esposti davanti allo stesso Giudice, sono raccolti in un verbale che svolge la stessa funzione della citazione.

Sia l’attore che il convenuto possono, infatti, stare davanti al Giudice di Pace senza assistenza legale, soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a € 516,46 o quando il Giudice, su richiesta dell’interessato, lo autorizzi in considerazione della natura ed entità della causa. Negli altri casi le parti devono essere assistite e difese da un avvocato.

Il processo si conclude con una sentenza contro la quale la parte perdente può fare appello al Tribunale nello stesso circondario, tranne nel caso in cui la causa sia decisa secondo equità . Contro la sentenza pronunciata secondo equità, così come contro la sentenza di appello del Tribunale, è sempre possibile proporre il ricorso per cassazione24.

Il Giudice di Pace competente è quello nel cui territorio si trova il luogo di residenza della parte convenuta ovvero, il luogo di residenza dell’attore, ma soltanto se il convenuto non ha in Italia nessun recapito: residenza, domicilio, dimora.

In via facoltativa – che vale solo se il convenuto non la contesta – ci si può rivolgere al Giudice di Pace competente nel luogo in cui deve essere adempiuta un’obbligazione o essere fatto un pagamento25 o consegnata una cosa o dove si trovano i beni per le cause di servizi condominiali.

Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa è assicurato, anche davanti al Giudice di Pace, il gratuito patrocinio, vale a dire la difesa a carico dello Stato26.

Il Giudice di Pace, dal 1° ottobre 2001 è anche un giudice penale (ma è entrato effettivamente in funzione dal 1° gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 27427, ha attribuito alla sua cognizione una lunga serie di reati “minori”28 di notevole diffusione, contro la persona (tra gli altri le percosse e le lesioni, l’omissione di soccorso); contro l’onore (quali l’ingiuria, la diffamazione, la minaccia); contro il patrimonio (quali il danneggiamento, l’ingresso abusivo nel fondo altrui, uccisione di animali altrui, il deturpamento e l’imbrattamento, l’appropriazione di cose smarrite ecc.). Il G.d.P. è anche competente per l’applicazione delle sanzioni penali previste da una nutrita serie di disposizioni speciali (Codice della navigazione, disciplina dei rifugi alpini, leggi elettorali, settore farmaceutico, giochi e lotterie, sicurezza dei giocattoli, pubblicità ingannevole, Codice della Strada-art.186 187, Guida sotto l’influenza di alcool e stupefacenti, Dispositivi medici, ecc.).

Dal punto di vista procedurale, una volta acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria29 compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e l’individuazione del colpevole e ne riferisce al Pubblico Ministero, con una relazione scritta entro 4 mesi. Altrimenti può essere lo stesso PM ad acquisire la notizia criminis ed allora si servirà della PG sia per svolgere le eventuali indagini, sia per autorizzare la citazione in giudizio dell’imputato. Se la fattispecie di reato risulta fondata (altrimenti il Giudice disporrebbe l’archiviazione), il PM esercita l’azione penale richiedendo il “rinvio a giudizio” dell’imputato30.

La fase del giudizio è caratterizzata dalla massima semplificazione, per cui il G.d.P., dopo aver controllato la regolare costituzione delle parti31, è tenuto a procedere al tentativo di conciliazione32. In mancanza di queste forme di definizione anticipata del processo33, si apre il dibattimento, in cui l’esame di testimoni, periti e consulenti tecnici può essere condotto direttamente dal Giudice, sulla base delle domande e contestazioni proposte dal PM e dai difensori.

Il Giudice di Pace commina solo pene pecuniarie oppure sanzioni “paradetentive”: come la detenzione domiciliare, o, qualora il condannato lo richieda, lavoro di pubblica utilità34.

Gli aspetti interessanti nella disciplina di questo “Giudice dei cittadini” sarebbero ancora molti, ma trovo più opportuno concludere affermando la indubbia efficacia dell’opera del Giudice di Pace per il nostro sistema giudiziario, sia in ambito civile che nei limitati ambiti penali di competenza. Di fronte ai noti, cronici problemi del “servizio giustizia” nel nostro Paese, la direzione della semplificazione delle forme, del contatto diretto Cittadino/Giudice (senza la necessaria intermediazione di un difensore tecnico), con la conseguente diminuzione delle spese, che sembra avere intrapreso il legislatore, appare, però, ancora troppo timida.

È facile augurarsi che i forti interessi al mantenimento dello status quo (e delle connesse rendite di posizione), non siano tali da bloccare queste forme più “semplificate” (anche se mai più semplici) di Giurisdizione.

Alberto Monari

Essere innocenti in Italia è pericoloso! Non si hanno alibi

Boris Makaresco

Aggiornamento 2009: con legge 18 giugno 2009, n. 69Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civileGU n. 140 del 19-6-2009-in vigore dal 4 luglio 2009, la competenza del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili è stata innalzata da € 2.582,28 a € 5.000, mentre per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, da € 15.493,71 a € 20.000

1 Nell’immagine: la bilancia della Giustizia. Ministero della Giustizia, via Arenula Roma, stucco dello scalone. Rappresenta i due piatti della bilancia, simbolo della Giustizia, ironicamente sbilanciati. L’immagine, dal chiaro tono mordace, è probabilmente una delle numerose “pasquinate” sul tema “La legge è uguale per tutti”.

2 Più recentemente la legge 24 novembre 1999, n.468 ha modificato notevolmente le caratteristiche di questo Giudice rispetto alla legge istitutiva.

3 Sull’esempio della figura di magistrato onorario tipica del sistema processuale americano.

4 Questo Giudice aveva una limitata funzione conciliativa e contenziosa in materia civile. Interveniva in pratica, avendo sede in ogni comune e svolgendo il suo compito a titolo gratuito, in via preventiva (prima che sorgesse la controversia), su richiesta degli interessati nelle cause civili di valore non superiore a 1 milione di lire e in tutte le cause relative all’uso dei servizi condominiali. Il cittadino non doveva essere in possesso di particolari requisiti per la nomina a Conciliatore, essendo sufficiente la residenza nel comune e la “capacità di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario”. Infatti, nell’esercizio della Giurisdizione (vedi oltre) il C. decideva sempre a norma dell’art.113 codice procedura civile, secondo equità (senza applicare norme giuridiche), osservando i principi regolatori della materia (sul concetto di equità vedi oltre).

5 La giurisdizione è una delle tre funzioni fondamentali dello Stato democratico, insieme alla funzione legislativa e alla funzione di governo e persegue il fine di dare applicazione concreta alle norme dell’ordinamento giuridico. La funzione giurisdizionale viene svolta dai magistrati, i quali operano negli uffici giudiziari dislocati nel territorio; il Consiglio Superiore della Magistratura impartisce direttive ai Capi degli uffici per la composizione degli stessi in ambito distrettuale e la ripartizione fra essi dei magistrati. La funzione amministrativa correlata a quella giurisdizionale è svolta dal Ministro della Giustizia, che si avvale della struttura centrale con sede in Roma e degli uffici periferici posti presso gli uffici giudiziari. Negli uffici periferici, il personale amministrativo – sotto la direzione del Capo dell’ufficio e del dirigente ad esso preposto – svolge sia compiti di supporto all’attività giudiziaria (documentazione processuale, pubblicazione degli atti del giudice, esecuzione dei provvedimenti giudiziali) che propriamente amministrativi (gestione del personale, del bilancio).

6 Che nel nostro Paese ha avuto un percorso inverso a quello avvenuto in Francia dove l’antico “Juge de Paix”, nato in piena Rivoluzione nel 1790, è stato abolito nel 1958 e sostituito dal Conciliateur de Justice nel 1978.

7 Dovuti alle difficoltà logistiche e amministrative per il reclutamento dei magistrati e l’attivazione degli uffici.

8 Il 2 giugno 1999 è divenuto efficace il Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 che ha riformato l’organizzazione dell’ordinamento giudiziario istituendo la nuova figura del Giudice Unico di primo grado. Il decreto ha abolito l’ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario in materia sia civile che penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace. Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile che penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre giudici).

9 In realtà i Giudici in servizio effettivo sono attualmente 4207 (fonte Consiglio Superiore della Magistratura).

10 Il personale di cancelleria addetto in pianta organica in via esclusiva agli uffici del Giudice di Pace è di 5119 unità (rispetto ai 6.059 previsti dalla legge-fonte Ministero della Giustizia).

11 Su un organico previsto per legge di 10.109 magistrati ordinari (GdP esclusi), quelli in servizio sono 9.063, ma solo 8.519 sono effettivamente in attività presso gli uffici giudiziari (317 sono Uditori Giudiziari senza funzioni- i “praticanti magistrati” vincitori di concorso al primo gradino della carriera- e ben 230 sono i magistrati fuori ruolo, impegnati come funzionari direttivi o consulenti nei vari organi Istituzionali, o membri del Parlamento ecc.).

12 Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera, perciò non ha un rapporto di impiego con lo Stato.

13 Il magistrato ordinario che manchi ai suoi doveri, o tenga, in ufficio o fuori, una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario è disciplinarmente sanzionabile (cfr. art. 18 r.dlgs. 31 maggio 1946, n. 511). La genericità della norma attribuisce al giudice disciplinare l’ampia potestà della concreta individuazione dei fatti rilevanti. Il procedimento disciplinare (cfr. artt. 27 ss. r.d. lgs. n. 511/46) è promosso ad iniziativa del Ministro della giustizia mediante richiesta al Procuratore generale della Corte di cassazione. Il Ministro, in tal modo, esercita la facoltà che l’art. 107 Cost. gli attribuisce. È in ogni caso il Procuratore generale che prosegue l’azione, richiedendo alla Sezione disciplinare del C.S.M. l’istruzione formale o comunicando alla stessa Sezione che procede con istruzione sommaria. Le sanzioni possono essere: l’ammonimento, la censura, la perdita dell’anzianità, il trasferimento d’ufficio, la rimozione, la destituzione (a seguito di condanna penale). Le sanzioni previste per il G.d.P. sono sostanzialmente le stesse ma il procedimento è condotto dal Presidente della Corte d’Appello (il cui distretto corrisponde, di regola, al territorio di una Regione).

14 L’art. 11, comma 2, della legge n. 374/91 prevede che ai magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudici di pace sia corrisposta “un’indennità di L. 70.000 (€36,15) per ciascuna udienza civile o penale… nonché di L. 110.000 (€ 56,81) per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo”. E’ inoltre prevista una indennità fissa di 258,23 € al mese.

15 Il procedimento per la nomina Giudice di Pace segue un complesso percorso, sinteticamente così riassunto.

Il Presidente della Corte d’Appello richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia dei posti vacanti nel loro territorio, disponibilità che vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; inizia, così, a decorrere il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande da parte dei potenziali candidati. Successivamente, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera sull’ammissione ad un tirocinio di 6 mesi che viene svolto nell’ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante. Gli idonei sono nominati Giudici di Pace con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

16 I Giudici di Pace durano in carica quattro anni e alla scadenza possono essere confermati una sola volta per altri quattro anni. Un’ulteriore nomina può avvenire dopo un periodo di quattro anni dall’ultimo precedente incarico. In ogni caso, al compimento di 75 anni il giudice di pace cessa dalle funzioni.

17 Quest’ultimo requisito non è richiesto per chi è stato (per almeno due anni) magistrato, o anche notaio, docente di diritto nelle Università, dirigente nelle Cancellerie o Segreterie giudiziarie (gli uffici che documentano l’attività rispettivamente di Giudici e Pubblici Ministeri). Gli Avvocati, in particolare, non possono esercitare le funzioni di Giudice di Pace nel circondario del tribunale dove esercitano la professione, o dove la esercitano i loro associati di Studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado, gli affini fino al primo.

18 E’ quell’azione con cui ciascuno dei proprietari confinanti può chiedere, quando sia certo oggettivamente il confine dei fondi, che siano apposti o ripristinati, a spese comuni, i segni materiali e tangibili di tale confine, che precedentemente mancavano o erano divenuti irriconoscibili (art. 951 c.c.).

19 È interessante osservare come, al fine di eliminare le grosse incertezze derivanti dal sistema precedente al 1995, la competenza per materia del G.d.P. viene a comprendere non solo le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case, prima spettanti al Pretore, ma anche quelle relative alle modalità d’uso dei servizi condominiali, che erano di competenza del Conciliatore.

20 Per le cause di tale valore, il processo davanti al Giudice di Pace dal punto di vista tributario non implica costi, in quanto gli atti ed i provvedimenti sono esenti da imposte e tasse e da qualsiasi diversa spesa.

21 La giurisdizione civile può essere giurisdizione di diritto e giurisdizione di equità. Normalmente la tutela degli interessi da parte del giudice si attua mediante l’applicazione di norme giuridiche ai singoli casi concreti, attraverso un sillogismo (giuridico), di cui la premessa maggiore è data dalla norma, la minore dalla fattispecie in esame, mentre la conclusione rappresenta il c.d. dispositivo della sentenza (l’operazione è anche detta “sussunzione”). In alcuni casi, invece, la legge autorizza il Giudice ad andare oltre la norma, quando, cioè, l’applicazione del comando al caso concreto da luogo a conseguenze che urtano contro il sentimento di giustizia (l’equità è anche definita “la giustizia del caso singolo”).

22 L’accordo delle parti, che perviene al componimento della controversia, determina la cessazione della materia del contendere. La sentenza, in questo caso, viene sostituita dal verbale di conciliazione che fa stato tra le parti.

23 L’Ufficiale Giudiziario è un organo giudiziario ausiliario, incaricato di un complesso di attività esecutive degli atti e dei provvedimenti giudiziari (del Giudice e del Pubblico Ministero), tra le quali spicca l’attività di notificazione (il far conoscere gli atti mediante consegna di copia conforme all’originale al destinatario), e l’attività esecutiva (pignoramenti, espropriazioni, sfratti ecc.).

24 Secondo l’art.111, 7°comma, della Costituzione: “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”, dunque anche contro le sentenze secondo equità del G.d.P., pur non essendoci stata applicazione di specifiche norme giuridiche, è possibile sempre il ricorso per “violazione o falsa applicazione” di quei principi generali di “giustizia del caso singolo” da rispettare.

25 Se vuole chiedere, cioè, nei limiti della competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma.

26 Fin dal 1923 fu previsto l’obbligo per la classe forense di prestare la propria opera in favore dei meno abbienti in regime di assoluta gratuità. In seguito alle critiche della categoria, solo nel 1990 si è posto a carico dello Stato l’onere del patrocinio. Da ultimo l’art.76 del D.P.R. 115/2002 (sulle spese di Giustizia) ha stabilito, in via generale, che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile (IRPEF) non superiore a 9.296,22 € (ma vi sono norme specifiche sul reddito famigliare complessivo e sui figli a carico che innalzano la soglia). In sede civile è il consiglio dell’ordine degli avvocati l’organo competente a decidere sull’istanza di ammissione all’istituto.

27 La delega al Governo, affinché specificasse con proprio Decreto tale competenza, era prevista sin dalla legge del 1991. Non essendo mai stata attuata, solo la citata legge 468 /1999 ha “ridelegato” il Governo, il quale, finalmente, ha emanato il Decreto 274 nel 2000.

28 Vedi art.4 D.lgs. 274/2000, che elenca gli articoli del Codice Penale interessati.

29 Il Dlgs. 274/2000 (art.11) ha potenziato le funzioni della Polizia Giudiziaria, che quasi si sostituisce al Pubblico Ministero (in questa fase che corrisponde alle indagini preliminari del procedimento Ordinario), il quale, di regola, si limiterà a far proprio un capo di imputazione formulato da altri.

30 Anche la persona offesa, per i reati perseguibili a querela, può chiedere al giudice l’instaurazione del processo. In questi casi, l’offeso può presentare un “ricorso diretto” alla Cancelleria del Giudice di Pace, previa comunicazione alla segreteria del Pubblico Ministero, che provvederà poi alla formalizzazione dell’addebito. Il Giudice di Pace, se non ritiene il ricorso infondato o inammissibile, dispone la convocazione delle parti innanzi a sé, in quanto il rito penale innanzi al G.d.P. è caratterizzato dalla particolare attenzione a favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra imputato e persona offesa.

31 L’imputato e la persona offesa, in sede penale, sono sempre difesi da un avvocato.

32 Prima dell’apertura del dibattimento, l’imputato può anche fare domanda di oblazione, ottenendo, in altri termini, di vedersi degradare il reato contravvenzionale (che si estingue) in illecito amministrativo, attraverso il pagamento di una somma di denaro.

33 Il giudice, sentita la persona offesa, può dichiarare estinto il reato se l’autore della violazione dimostra di aver provveduto alla riparazione del danno causato e di avere eliminato la situazione di pericolo eventualmente determinata (art.35 Dlsg.274/2000)

E’ inoltre previsto che il Giudice di Pace possa astenersi dal procedere quando risulti, per l’esiguità dell’offesa e l’occasionalità del comportamento, la particolare “tenuità” del fatto (tenuto conto anche del danno che l’ulteriore corso del procedimento arrecherebbe alle esigenze di lavoro, famiglia o salute dell’imputato), sempre che l’offeso non si opponga (art.34 Dlsg.274/2000).

34 La scelta si giustifica in base alla inopportunità di affidare ad un Giudice Onorario l’irrogazione di pene più o meno restrittive della libertà personale, anche in conformità con gli orientamenti affermatisi in molte esperienze straniere.

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