Esecuzioni

9 Febbraio 2016

Nomina del Medico legale spetta all’Ufficiale Giudiziario

Nomina del medico legale spetta all’ufficiale giudiziario

Interessante provvedimento del Tribunale di Roma nel quale viene disposta la cessazione dell’attività di designazione da parte della Quarta Sezione Civile bis dei medici incaricati di coadiuvare gli ufficiali giudiziari nell’espletamento delle operazioni di rilascio. Il provvedimento della Sezione IV Bis Civile del Tribunale di Roma pone fine ad una consuetudine che non trovava alcun fondamento normativo in merito alla nomina di ausiliari dell’ufficiale giudiziario.

Tribunale Ordinario di Roma

Sezione IV bis civile

Il Presidente di Sezione

premesso che da lungo tempo la prassi di questa sezione è quella di provvedere alla designazione dei medici che provvedono ad assistere l’ufficiale giudiziario nella effettuazione delle operazioni di rilascio degli immobili occupati da persone ammalate o anziane;

che, tuttavia, tale prassi non appare conforme a legge in quanto la nomina non rientra tra le funzioni del giudice dell’esecuzione ed è l’U.n.e.p. a dover adottare le misure necessarie per portare a termine l’esecuzione, individuando, coloro che devono coadiuvare l’ufficiale, giudiziario nell’espletamento dei suoi compiti;

che lo svolgimento dell’esecuzione avviene, infatti, a cura dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente il quale opera in piena autonomia e procede al compimento delle attività materiali in cui si estrinseca il procedimento ed il giudice dell’esecuzione viene investito dell’esecuzione solo nel caso in cui le parti propongano l’istanza prevista dall’art. 610 cpc. chiedendogli di pronunciare i provvedimenti ritenuti opportuni;

che, peraltro, la prassi del Tribunale di Roma non sembra condivisa da altri uffici giudiziari;

rilevato, per altro verso, dopo la designazione del medico il giudice dell’esecuzione non ha il potere di effettuare alcun controllo sull’attività del professionista designato né sul compenso da lui richiesto;

ritenuto che, in tale situazione, appare Opportuno rimettere all’U.n.e.p. l’attività di designazione dei medici e di ogni altro soggetto che debba coadiuvare l’ufficio nell’attività esecutiva;

P.Q.M.

dispone che cessi l’attività di designazione da parte di questa sezione dei medici incaricati di coadiuvare gli ufficiali giudiziari nell’espletamento delle operazioni di rilascio;

dispone la trasmissione del presente provvedimento all’UN.E.P. per quanto di competenza;

manda alla cancelleria per l’esecuzione.

Roma 3.12.2015

Il Presidente

nomina del medico legale spetta all’ufficiale giudiziario

Leggi il provvedimento sul sito del Tribunale di Roma

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