Orazio Melita

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  • #5311

    Egregio avvocato,
    il precetto è atto necessario solo per richiedere l’esecuzione in Italia, in Slovenia dovrà seguire le regole del diritto sloveno, e nella Slovenia (W l’Unione europea, menomale che esiste e ne facciamo parte!) facendo parte della U.E. sono valide tutte le norme dell’Unione fra cui il T.E.E. ovvero il titolo esecutivo europeo (troverà materiale interessante su questo stesso sito).
    Troverà utili informazioni sul sito dell’Unione internazionale degli Ufficiali giudiziari (di cui l’Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa di cui mi onoro di esser membro fa parte) al seguente indirizzo: https://www.uihj.com/wp-content/uploads/2020/03/slovenia_-_en.pdf
    Sul sito ufficiale dell’Unione europea troverà informazioni sul T.E.E. al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_european_enforcement_order-376-it.do
    Infine i colleghi sloveni sono liberi professionisti (un po’ come i notai nostrani, liberi professionisti e pubblici ufficiali) quindi le consiglio di contattare uno studio per concordare modalità e costi dell’esecuzione.
    Spero di esserle stato d’aiuto. cordiali saluti,
    dott. Orazio MELITA Ufficiale giudiziario U.N.E.P. Caltagirone
    Coordinatore Scuola Nazionale di Procedura A.U.G.E.

    #5310

    Egregio avvocato,
    nei casi come il suo soccorrono gli artt. 142, I c. e 143, III c., c.p.c. ovvero con la consegna dell’atto al P.M.
    Tuttavia farei precedere questa notifica da un’interrogazione alla nostra competente ambasciata.
    Spero di esserle stato utile, cordiali saluti,
    dott. Orazio MELITA Ufficiale giudiziario U.N.E.P. Caltagirone
    Coordinatore Scuola Nazionale di Procedura A.U.G.E.

    #5309

    Egregio signore,
    non è la prima notifica che faccio in Brasile e nel modulo (scritto in italiano, francese ed inglese) che uso inserisco gli elementi essenziali dell’atto in italiano ed in inglese e non ho mai avuto problemi.
    Purtroppo i tempi postali sono lunghissimi, credo che l’inconveniente che le sia occorso dipenda dal fatto che questa nazione è da poco membro della Convenzione de L’Aja.
    Io riproverei spedendo l’atto sempre con i moduli plurilingua all’autorità centrale brasiliana e contemporaneamente inviando altra copia dell’atto direttamente (sempre ai sensi di detta convenzione) al destinatario.
    Spero di esserle stato utile, cordiali saluti,
    dott. Orazio MELITA
    Ufficiale giudiziario U.N.E.P. Caltagirone
    Coordinatore Scuola Nazionale di Procedura A.U.G.E.

    #5308

    Egregio avvocato,
    Oslo è in Norvegia e quindi non fa parte dell’U.E. pertanto si potrà notificare ai sensi della Convenzione de L’Aja del 1965 a cui la Norvegia ha aderito dal primo ottobre del 1969 (fonte http://www.esteri.it).
    Da un esame del sito http://www.hcch.net (il sito dei membri della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato) l’autorità centrale risulta:
    “Royal Ministry of Justice and the Police
    Legislation Department
    Postboks 8005 dep
    Akersgt 42
    0030 OSLO 1
    tel.: +47 2224 5335
    fax: +47 2224 2722
    e-mail: signe.christophersen@jd.dep.no

    N.B.
    The purpose of National Organs is the communication between the Members and the HCCH’s Permanent Bureau (Secretariat). They are not intended for communications with the public.

    Questions concerning a specific Convention may be directed to a Central or Competent Authority designated by a State for a particular Convention. The details of those authorities are available on the webpage relating to the specific Convention. If legal advice is required, assistance from a qualified lawyer may be necessary.

    The Permanent Bureau does not respond to legal queries from private persons or legal practitioners concerning the operation of the various Hague Conventions.”
    Ai sensi della convenzione de L’Aja non è necessario che l’atto sia tradotto ma che vengano indicati gli elementi essenziali dell’atto e l’Ufficio (da noi l’U.N.E.P.) che può dare ulteriori informazioni a proposito dell’atto e sicuramente non è necessaria la traduzione in albanese ma eventualmente nella lingua del paese di destinazione ovvero in norvegese.
    Sempre ai sensi della Convenzione l’atto può essere spedito direttamente al destinatario o può essere spedito all’autorità centrale.
    Consiglio sempre la notifica tramite le competenti autorità giudiziarie per svariati motivi:
    1) la compilazione della cartolina da parte del portalettere straniero lascia spessissimo a desiderare;
    2) la cartolina non va per posta raccomandata quindi spesso si perde o è comunque irrintracciabile;
    3) non vale il meccanismo del rifiuto = notifica o quello della compiuta giacenza.
    Con la notifica tramite autorità centrale questa può rifiutare l’atto se non tradotto IN NORVEGESE.
    In questo caso poiché il destinatario si ritrova ristretto in carcere vi è un’ulteriore motivo per preferire la spedizione tramite autorità centrale e quindi la notifica tramite A.G. norvegese.
    Non mi pare che i colleghi norvegesi siano privati, ma con la notifica tramite A.G. potrebbero essere chiesti dei compensi.
    Spero di esserle stato d’aiuto. Cordiali saluti,
    dott. Orazio MELITA
    Ufficiale giudiziario U.N.E.P. Caltagirone
    Coordinatore della Scuola Nazionale di Procedura A.U.G.E.

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