Esecuzioni

27 Gennaio 2018

L’Ufficiale Giudiziario non può valutare l’appartenenza dei beni da pignorare

L’Ufficiale Giudiziario non può valutare l’appartenenza dei beni da pignorare

Preclusa all’Ufficiale Giudiziario valutazione dei titoli di appartenenza dei beni da pignorare XXSez. 3, Sentenza n. 23625 del 2012

In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 cod. proc. civ., pone una e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione

XXSez. 3, Sentenza n. 23625 del 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso 28255/2010 proposto da:
FORD ITALIA S.P.A. 00894451004, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. THOREL GAETANO, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
XXXXXXX, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2068/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/07/2010 R.G.N. 1215/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2012 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Ford Italia s.p.a. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il Ministero di grazia e giustizia e XXXXXXX, nella sua qualità di ufficiale giudiziario, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione, asseritamente arbitraria, di un pignoramento mobiliare. Precisava la società attrice che, intendendo procedere al recupero coattivo di un proprio credito nei confronti della s.a.s. XXXX fondato su di una sentenza del Tribunale di Como, come da precetto regolarmente notificato, non essendo stati rinvenuti beni della predetta società, essa creditrice aveva chiesto che si procedesse al pignoramento dei beni mobili del socio accomandatario Mario XXXXX, presso l’abitazione dello stesso. L’ufficiale giudiziario aveva omesso, in più accessi successivi, di procedere al pignoramento di una serie di beni mobili rinvenuti presso l’abitazione del XXXXX, ritenendo che gli stessi non appartenessero all’esecutato; sicché la società attrice chiedeva il risarcimento dei danni derivati da tale illegittimo comportamento. Il predetto Tribunale rigettava la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La società Ford Italia s.p.a. interponeva appello avverso tale pronuncia e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14 luglio 2010, rigettava il gravame, confermava la sentenza di primo grado e condannava l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
Osservava la Corte territoriale che, in base all’art. 60 cod. proc. civ. ed al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 108, l’ufficiale giudiziario non può rifiutare gli atti di sua competenza ed è civilmente responsabile quando, senza giusto motivo, rifiuti di compiere gli atti che gli sono stati legalmente richiesti. Da ciò è lecito desumere che l’ausiliario del giudice ha “un certo ambito di discrezionalità nell’esercizio delle sue funzioni”; anche l’art. 513 cod. proc. civ., del resto, nel prevedere che l’ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, dimostra che egli ha la possibilità di astenersi dal procedere ove ritenga, per giusto motivo, che i beni rinvenuti siano impignorabili ovvero non appartenenti al debitore esecutato.
È esatto, secondo la Corte milanese, che l’art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni reperiti presso la sua abitazione; ciò non toglie, però, che l’ufficiale giudiziario non sia obbligato a pignorare “indiscriminatamente tutte le cose che si trovino nella casa del debitore”. D’altra parte, la norma speciale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65, comma 2, in tema di esecuzione esattoriale – secondo cui l’ufficiale giudiziario deve astenersi dal pignoramento quando sia dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore – enuncia il principio generale per cui non può farsi al luogo al pignoramento in presenza della prova della alienità dei beni.
Rilevava, inoltre, la Corte d’appello che il creditore procedente dispone comunque dello strumento di cui all’art. 60 cod. proc. civ., secondo cui il giudice può accertare l’insussistenza delle cause ostative al pignoramento, imponendo all’ufficiale giudiziario di procedere; strumento che non risultava essere stato attivato. Nel caso specifico, tanto in occasione del primo accesso quanto in quelli successivi, il XXXX aveva esibito un contratto di comodato, registrato in data anteriore al pignoramento, dal quale risultava che tutti i beni mobili presenti nella sua abitazione appartenevano alla società comodante Guiamin s.r.l.; in occasione del terzo accesso, inoltre, era stato esibito al XXXXXXX anche un contratto di compravendita dei medesimi beni in favore della società Guiamin. L’ufficiale giudiziario, pertanto, non avrebbe potuto ignorare “la presenza di una apparentemente valida causa ostativa al pignoramento dei beni e neppure, d’altro lato, dare un giudizio sulla validità o l’efficacia dei titoli esibiti dal debitore”.

3. La Ford Italia s.p.a. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, con atto affidato a tre motivi e supportato da memoria.
XXXXXXX ed il Ministero della giustizia non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3) e 4), degli artt. 60 e 513 cod. proc. civ. e del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 108, nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), del codice di rito.
Osserva il ricorrente che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di merito, anche in assenza di pronunce di questa Corte, l’ufficiale giudiziario è tenuto, in sede di l’espropriazione mobiliare presso il debitore, a verificare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto e a procedere al pignoramento dei beni rinvenuti nella disponibilità del debitore fino a concorrenza del credito per cui si procede. Egli può rifiutarsi soltanto quando l’appartenenza dei beni ad un terzo “risulti ictu oculi da circostanze inequivocabili”.
La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che l’ufficiale giudiziario abbia il potere di indicare i beni da sottoporre al pignoramento, ma tale interpretazione è in contrasto con le norme positive: da un lato l’art. 513 cod. proc. civ., che contiene una presunzione di appartenenza, e dall’altro l’art. 60 cod. proc. civ., norma finalizzata a porre un rimedio “avverso i differimenti irragionevoli opposti dall’ufficiale giudiziario all’inizio delle operazioni espropriative”. Non sarebbe ipotizzabile, quindi, che l’ausiliario del giudice rifiuti di procedere al pignoramento sulla base di una personale valutazione della apparente idoneità del titolo opposto dal debitore.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3), degli artt. 1153, 1161, 1321 e 1376 cod. civ..
Si rileva, al riguardo, che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha affermato che nell’esecuzione ordinaria può essere superata la presunzione di cui all’art. 513 cod. proc. civ., con una scrittura privata di data certa anteriore al pignoramento, non richiedendosi l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata. La prova della proprietà, infatti, non potrebbe mai rinvenirsi nell’atto, quanto nel titolo di provenienza.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3), dell’art. 1362 cod. civ., e segg. e art. 1803 cod. civ., e segg., oltre a vizio di motivazione.
Osserva in proposito il ricorrente che nella sentenza impugnata si afferma che il contratto di comodato esibito dal XXXXX all’ufficiale giudiziario sarebbe idoneo a dimostrare la proprietà dei beni in capo al comodante; tale affermazione sarebbe erronea, perché la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che nel contratto di comodato si richiede, in capo al comodante, la sola disponibilità della cosa, e non anche la proprietà. Nulla esclude che tale proprietà effettivamente vi sia, ma nella specie essa non è stata neppure affermata nel contratto in questione, sicché ne risulterebbe anche la violazione dell’art. 1362 cod. civ., in quanto il contratto non è stato correttamente interpretato. Sussisterebbe, infine, anche il vizio di motivazione, perché la sentenza impugnata non ha dato il dovuto risalto al carattere evidentemente fraudolento dell’intero comportamento del debitore; il successivo contratto di compravendita dei beni oggetto del comodato, infatti, è stato esibito solo in occasione del terzo accesso dell’ufficiale giudiziario, il che dimostrerebbe trattarsi di una “mera precostituzione della prova dell’apparente allenita dei beni”.

4. Per ragioni di economia processuale, il primo ed il secondo motivo vengono esaminati congiuntamente, in quanto pongono all’esame della Corte il problema dei poteri spettanti all’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare presso il debitore, nonché degli strumenti giuridici che l’ordinamento pone a disposizione del creditore procedente in caso inerzia dell’ufficiale giudiziario. La materia è stata oggetto di sporadici interventi da parte di questa Corte, fra i quali occorre richiamare principalmente la sentenza 12 marzo 1992, n. 3030.
In quell’occasione si discuteva della possibilità, per il creditore procedente, di proporre opposizione agli atti esecutivi per ottenere una pronuncia declaratoria dell’illegittimità del rifiuto posto dall’ufficiale giudiziario al compimento del pignoramento mobiliare. La Corte evidenziò che tale rifiuto poteva essere esaminato “sotto il duplice profilo della responsabilità del funzionario e dei riflessi sul procedimento esecutivo che tale rifiuto può provocare”. In tale pronuncia fu già riconosciuto – attraverso il richiamo all’art. 60 cod. proc. civ., ed al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 108 – che è la legge a disporre che l’ufficiale giudiziario non possa ricusare il suo ministero, essendo egli tenuto ad eseguire “senza indugio” gli atti che gli vengono commessi. Si disse, inoltre, che tale ausiliario può legittimamente rifiutarsi di eseguire il pignoramento ove il creditore procedente non gli consegni il titolo esecutivo ed il precetto, precisando che le verifiche che il medesimo può compiere in sede di esecuzione sono “strettamente formali, in quanto all’ufficiale giudiziario non è consentito di adottare alcuna decisione in ordine al potere del creditore o all’obbligo del debitore, perché la misura del primo e del secondo è
rispettivamente determinata dal titolo esecutivo e dalla possibilità di proporre opposizioni”.
La pronuncia in esame, poi, affrontando il problema degli strumenti offerti al creditore procedente per superare l’inerzia dell’ufficiale giudiziario, evidenziò che l’art. 60 cod. proc. civ. e l’art. 168 disp. att. cod. proc. civ., prevedono che la parte si rivolga al giudice dal quale l’ausiliario dipende “perché fissi, un termine entro i quale l’atto dell’ufficiale giudiziario sia compiuto”; e solo dopo, avverso il provvedimento del giudice risolutivo del contrasto tra ufficiale giudiziario e creditore procedente, il creditore possa utilizzare lo strumento dell’opposizione all’esecuzione, che è un procedimento ordinario a cognizione piena.
Le conclusioni raggiunte da questa pronuncia in tema di esperibilità dell’opposizione all’esecuzione solo dopo aver azionato la procedura di fissazione del termine di cui all’art. 60 cod. proc. civ., sono state in seguito confermate, sia dalla sentenza 21 marzo 2008, n. 7674, che dalla recente ordinanza 20 gennaio 2011, n. 1335, quest’ultima, peraltro, nella ben diversa ipotesi di affidamento ad un notaio della procedura di esecuzione.

5.1. La pronuncia odierna, ponendosi in linea di continuità con quelle ora richiamate, è chiamata a compiere un passo ulteriore, verificando quali siano i margini di autonomia dell’ufficiale giudiziario in sede di espropriazione mobiliare presso il debitore e stabilendo, di conseguenza, se il creditore procedente abbia la possibilità di agire a titolo di responsabilità civile – com’è accaduto nel caso in esame – contro l’eventuale inerzia dell’ausiliario del giudice.
Il dato normativo impone, innanzitutto, di ricordare che l’ufficiale giudiziario, in occasione dell’accesso alla casa del debitore ed agli altri luoghi di sua appartenenza, ha il dovere di astenersi dal pignorare i beni indicati dall’art. 514 cod. proc. civ., come assolutamente impignorabili, il che vuoi dire che egli non è tenuto ad un pignoramento indiscriminato. Nel sistema delineato dal codice, infatti, assume un rilievo decisivo la nozione di appartenenza intesa come disponibilità, sicché i beni mobili che si trovano nell’ambito spaziale individuato dall’art. 513 cod. proc. civ., si presumono appartenenti al debitore; l’ufficiale giudiziario, dunque, non può sindacare se a tale dato esteriore faccia riscontro, o meno, anche la titolarità giuridica, perché una valutazione del genere andrebbe a stravolgere la logica stessa della procedura.
Non è corretto richiamare, a questo proposito, le disposizioni relative all’esecuzione esattoriale. La normativa speciale dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è tale in quanto inserita in quel particolare contesto, ben diverso da quello dell’esecuzione ordinaria; il fatto che il testo attuale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 63 – peraltro sostanzialmente corrispondente nel contenuto al precedente art. 65, dopo la modifica e conseguente nuova numerazione introdotta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (v. sul punto Corte costituzionale, ordinanza n. 158 del 2008) – consenta all’ufficiale giudiziario di astenersi dal pignoramento “quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo”, significa che questa è un’eccezione, non applicabile in via generale all’espropriazione mobiliare; e tale disposizione, comunque, esige che la prova della diversa appartenenza sia offerta con atto pubblico o scrittura privata autenticata o sentenza passata in giudicato. Al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, quindi, ipotizzare che l’ufficiale giudiziario abbia la possibilità – come, invece, ammesso dalla Corte d’appello di Milano di valutare i titoli giuridici idonei a giustificare l’eventuale appartenenza a terzi dei beni da sottoporre a pignoramento costituisce un’eventualità del tutto estranea al sistema delineato dal codice e dalle citate norme speciali.

5.2. La ricostruzione del sistema normativo, unita agli approdi già raggiunti dai precedenti giurisprudenziali – le cui conclusioni trovano anche il sostegno di autorevole dottrina – inducono questa Corte a ribadire che l’attività dell’ufficiale giudiziario è meramente esecutiva e non può mai ammettersi che egli abbia il potere discrezionale di decidere autonomamente di rifiutarsi di procedere al pignoramento mobiliare dei beni che si trovano “nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti”. La conclusione ora raggiunta trova il conforto di due ulteriori considerazioni. Da un lato, c’è un aspetto pratico: consentire che l’ufficiale giudiziario si rifiuti di procedere al pignoramento per il fatto che il debitore gli esibisce una documentazione attestante, in astratto, l’appartenenza dei beni ad altri finirebbe col vanificare, molto spesso, le finalità dell’esecuzione forzata, rimettendo alla valutazione dell’ausiliario ciò che, invece, può e deve essere valutato soltanto dal giudice. In secondo luogo, poi, non può tacersi che la legge prevede un rimedio apposito, ossia l’opposizione di terzi all’esecuzione, per risolvere ogni questione relativa all’eventuale pignoramento, da parte dell’ufficiale giudiziario, di beni che non appartengano al debitore ancorché siano nella sua apparente disponibilità. Proprio perché non si può escludere che vengano (inconsapevolmente) pignorati beni che appartengono in effetti ad un terzo, la legge lascia a quest’ultimo la facoltà di scelta: l’art. 619 cod. proc. civ., infatti, consente il ricorso a tale strumento per il caso in cui un terzo pretenda di avere “la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati”.

5.3. Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, è evidente che il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati, non avendo la Corte d’appello di Milano fatto buon governo dei principi che regolano i poteri dell’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare presso il debitore. Nel caso specifico, infatti, l’ufficiale giudiziario non si è limitato a verificare se i beni esistenti nella disponibilità del XXXXX rientrassero in una delle ipotesi di cui all’art. 514 cod. proc. civ., ma si è rifiutato di procedere al pignoramento dietro esibizione prima di un contratto di comodato e, dopo il terzo accesso, di un contratto di compravendita dei beni esistenti nell’abitazione del debitore, in tal modo compiendo una valutazione del tutto estranea ai suoi poteri.

6. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono, pertanto, fondati, rimanendo assorbito l’esame del terzo.
La sentenza impugnata è cassata, enunciandosi il seguente principio di diritto:
“In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 cod. proc. civ., pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione”.

7. Non va dimenticato, peraltro, che l’azione proposta dall’odierna ricorrente è un’azione di responsabilità civile contro l’ufficiale giudiziario XXXXXXX e, in via solidale, contro il Ministero della giustizia.
Tale azione è esperibile in base al citato art. 60 cod. proc. civ., il quale stabilisce il principio della responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario nei casi ivi indicati. Nè assume importanza il fatto che il creditore procedente abbia preferito – anziché sollecitare il giudice alla fissazione di un termine secondo le modalità in precedenza ricordate – agire per l’immediato risarcimento dei danni, trattandosi di una scelta evidentemente discrezionale e non vigendo in materia i principi di cui alla L. 13 aprile 1988, n. 117, in tema di responsabilità civile dei magistrati.
Sarà tuttavia compito del giudice di rinvio, alla luce del principio sopra enunciato, stabilire se sussistano o meno gli estremi del dolo o della colpa, necessari per la configurazione dell’illecito civile fonte della relativa responsabilità.
Al giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Milano in diversa composizione, va demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2012

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