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10 Agosto 2020

Liquidazione compensi dell’Ufficiale Giudiziario ex art 122 in caso di fallimento e in caso di pendenza del giudizio di appello

Pubblichiamo due importanti provvedimenti segnalati dal collega Marco Casaretta dell’UNEP di Torino.

Nel primo provvedimento Il Tribunale di Aosta ha rigettato l’istanza di liquidazione del compenso depositata dall’Ufficiale Giudiziario ritenuto che la dichiarazione del curatore di non subentrare nell’esecuzione mobiliare (manifestazione che sollecita il potere del GE all’emissione di un provvedimento avente ad oggetto una dichiarazione di improcedibilità ex art. 107 comma VI l.f.,) è ipotesi assimilabile ad una chiusura anticipata del processo esecutivo di cui all’art. 532 comma II terzo periodo c.p.c. e che, pertanto, il compenso all’Ufficiale Giudiziario non è dovuto.

Nel secondo provvedimento Il Tribunale di Venezia revoca il compenso già assegnato all’Ufficiale Giudiziario essendo pendente giudizio di appello e non potendosi procedere alla liquidazione all’esito della sola rinuncia del creditore procedente, e dovendosi attendere l’esito del processo esecutivo, dovendosi interpretare l’art. 122 comma 4 primo periodo nel senso che esso si applica comunque solo all’esito del processo esecutivo e in ragione del suo risultato effettivo finale.

Inoltre si può notare come la legittimazione attiva sia in capo al Ministero della Giustizia.

https://www.auge.it/wp/wp-content/uploads/2020/08/Provvedimento-Aosta-122bis.pdf

https://www.auge.it/wp/wp-content/uploads/2020/08/Provvedimento-Venezia-122bis.pdf

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