31 Gennaio 2018
La ricerca dei beni da pignorare – il panorama europeo
La ricerca dei beni da pignorare – il panorama europeo
I – Premessa
Il libro verde della Commissione delle Comunità europee del 20061 si apre denunciando che “la normativa in materia di esecuzione è stata spesso definita < Il tallone d’Achille > dell’area della giustizia civile in Europa” tale comunicazione prosegue affermando che “a tutt’oggi, l’esecuzione di un’ordinanza giudiziaria, dopo che essa è stata dichiarata esecutiva in un altro Stato membro, resta interamente una questione di diritto nazionale”. Tali considerazioni sono ancora in buona parte valide, scopo di questo intervento è, prendendo spunto dalle esperienze delle legislazioni nazionali, definire le linee di indirizzo della legislazione comunitaria, stante che l’esigenza di armonizzazione non è certamente scemata in questi anni anzi si è accresciuta la consapevolezza che le sfide che ci pone innanzi questo secolo potranno essere affrontate solo in un ottica di sistema paese ove per sistema paese non dobbiamo più considerare gli angusti confini nazionali ma quelli comunitari.
Accanto al libro verde del 2006 per la nostra ricerca è essenziale quello dal titolo “L’esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore” del 06 marzo 2008 COM (2008) 1282 definitivo, in entrambi i casi la Commissione, partendo da studi sulle problematiche delle varie legislazioni europee ha in un certo qual modo bandito un concorso di idee rivolgendosi non solo agli Stati nazionali ma a tutti i soggetti interessati sia pubblici sia privati; i documenti dell’U.I.H.J.3 e dell’E.J.E.4 si devono iscrivere in quest’ambito di cooperazione con le istituzioni comunitarie.
Pur riguardando il libro verde del24 ottobre 2006 la tematica dell’esecuzione di misure conservative sui depositi bancari5 e quello del 6 marzo 2008 la tematica delle indagini patrimoniali e la dichiarazione patrimoniale del debitore, queste due problematiche si intrecciano sia nella Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sull’Esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore (2008/2233 (INI)), sia nella Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 recante raccomandazioni alla Commissione sulle misure transitorie proposte relative al congelamento e alla trasparenza degli attivi patrimoniali dei debitori nei casi transfrontalieri (2009/2169(INI)).
II – Trattamento e ricerca di dati personali
In materia di trattamento di dati personali le legislazioni degli Stati membri si devono informare, giusta la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, a due principi fondamentali: quello della limitazione ovvero i dati devono essere rilevati unicamente per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità e quello della proporzionalità ovvero i dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati o successivamente trattati. Le informazioni ottenute non devono essere trasferite a terzi non autorizzati.
Questi due principi basilari devono trovare applicazione sia nella ricerca dei beni da pignorare attingendo a banche dati pubbliche, sia nella dichiarazione del debitore, istituti entrambi introdotti anche nel nostro sistema giuridico dalla riforma dell’esecuzione forzata entrata in vigore il 1° marzo 20066 sulla scorta dell’esperienza giuridica di vari Stati comunitari.7
Non in tutti gli Stati membri il debitore ha l’obbligo di dichiarare il proprio patrimonio, fra tali stati annoveriamo:
1) la Francia (sistema libero professionale) ove gli huissiers de justice devono prima rivolgersi alla Procura della Repubblica, ed il debitore può essere obbligato a dichiarare unicamente i suoi depositi bancari, agli ufficiali giudiziari è fatto divieto di utilizzare le informazioni ottenute per scopi diversi da quelli inerenti l’esecuzione del titolo del creditore;
2) il Belgio (sistema libero professionale) ove il debitore deve dichiarare il suo patrimonio quando viene chiesta una misura cautelare e nel procedimento di insolvenza del consumatore, questo limite viene compensato dal fatto che gli ufficiali giudiziari possono ottenere informazioni sull’indirizzo e l’occupazione del debitore attingendole direttamente dai registri della sicurezza sociale;
3) il Lussemburgo (sistema libero professionale) ove non è prevista la dichiarazione patrimoniale del debitore ma il creditore può rivolgersi al juge de paix chiedendogli di consultare il registro della sicurezza sociale;
4) la Scozia (sistema libero professionale) ove gli ufficiali giudiziari non hanno poteri speciali in questa materia, possono interpellare il debitore ma non è loro possibile obbligarlo a procurare informazioni sul suo patrimonio, in materia vi è una legge relativamente recente chiamata “Information disclosure Orders”, tale mancanza è supplita dalla accessibilità di informazioni tramite registri informatici;
5)i Paesi Bassi (sistema libero professionale) ove il debitore non ha l’obbligo di dichiarazione del proprio patrimonio, tale mancanza è compensata con la possibilità per gli ufficiali giudiziari di accedere ai registri di sicurezza sociale, tuttavia le informazioni reperibili da altri registri non sono verificate8;
vi sono poi sistemi giuridici in cui non è prevista una dichiarazione del debitore in senso proprio, ad esempio:
6) la Lettonia (sistema libero professionale) ove il codice di procedura civile (art. 552 e 557) prevede che il debitore comunichi all’ufficiale giudiziario alcune informazioni sulla sua situazione finanziaria al momento dell’esecuzione di una decisione o sentenza di un tribunale. Se fornisce intenzionalmente false informazioni, il debitore si espone a sanzioni amministrative o penali;
7) la Romania (sistema libero professionale) ove il debitore non è tenuto a presentare dichiarazioni relative al proprio patrimonio o ai propri redditi prima che il giudice abbia emesso un’ordinanza di esecuzione. Il codice di procedura civile prevede che l’ufficiale giudiziario debba insistere con tutti i mezzi legali affinché il debitore soddisfi integralmente e rapidamente quanto prescrive l’ordinanza di esecuzione. L’ufficiale giudiziario può chiedere al debitore di dichiarare i suoi redditi e il suo patrimonio per iscritto, indicando anche il luogo in cui si trovano (art. 373 c.p.c.).
III – Le tipologie di registri
La stessa tematica dell’accesso a banche dati presenta notevoli differenze a seconda della tipologia dei registri:
a) Registri delle Imprese – forniscono notizie sulla sede, capitale sociale, soci (a seconda del tipo), poteri di rappresentanza. Questi registri sono stati armonizzati in parte dalla prima direttiva del Consiglio sul diritto delle società (direttiva “pubblicità”) del 9 marzo 1968 n. 68/151/CEE e dall’undicesima direttiva (direttiva “succursali”) del 21 dicembre 1989 n. 89/666/CEE, tuttavia gli Stati membri hanno discipline non uniformi, vi sono paesi come l’Italia ove le informazioni ivi trascritte subiscono un controllo di legalità e sono obbligatorie per i pubblici ufficiali che redigono il verbale assembleare, inoltre le visure possono esser fatte per via informatica su tutto il territorio nazionale pur essendovi diversi Registri Imprese, altri paesi ove non vi è questo controllo, la ricerca è resa più difficoltosa in quanto esistono paesi come il Regno Unito ove esistono tre registri centrali, altri come la Germania ove esistono oltre 400 registri presso i tribunali locali. Sulla base dei registri ufficiali esistono servizi privati come European Business Register (www.ebr.org) che danno informazioni commerciali;
b) Registri di stato civile – contengono informazioni come residenza, regime coniugale, morte. Questi registri sono redatti secondo criteri molto diversi da paese a paese e risentono fortemente delle tradizioni amministrative. Vi sono paesi come l’Italia e la Germania ove tali registri sono tenuti dalle autorità locali con la conseguenza che non sarà possibile lanciare una ricerca su tutto il territorio nazionale con la conseguenza che il debitore dovrà essere ricercato partendo dal comune di residenza/nascita fino all’ultimo dei suoi spostamenti, altri paesi come l’Austria ove vi è un registro centrale di stato civile, infine paesi come l’Irlanda ed il Regno Unito ove non risultano censiti tutti gli abitanti in una data località;
c) Registri della sicurezza sociale e dell’amministrazione fiscale – tali registri sono particolarmente utili per rintracciare un debitore e individuare il datore di lavoro. A differenza delle due superiori tipologie di registri in questo caso si tratta di registri non pubblici nel senso che l’accesso ai dati in essi contenuti è consentito solo a determinati soggetti; nei paesi ove non è prevista la dichiarazione patrimoniale la legislazione consente l’accesso a tali registri agli ufficiali giudiziari, tuttavia non è vero il contrario nel senso che, come si vedrà nelle successive schede paese, la dichiarazione non esclude le indagini, anzi nei paesi con legislazione più avanzata la ricerca presso tali registri può essere condotta precedentemente agli atti esecutivi in senso stretto.
IV – Lo scambio di informazioni tra le autorità preposte all’esecuzione
Attualmente le autorità responsabili dell’esecuzione in uno Stato membro non possono accedere direttamente ai registri (non pubblici) di un altro Stato membro che, al contrario, consente alle autorità di esecuzione di accedervi. Negli Stati membri dove esiste, il diritto di accesso è esclusivamente consentito alle autorità nazionali preposte all’esecuzione. Attualmente non esiste alcuno strumento internazionale che disciplini lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali preposte all’esecuzione.
Tuttavia, a fronte di questa carente cooperazione tra i soggetti preposti all’esecuzione nelle materie civili, si registra un’intensa cooperazione fra le autorità tributarie in tutta l’Unione europea. La direttiva comunitaria che disciplina il recupero dei crediti risultanti dalle operazioni del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola9 istituisce un sistema di scambio diretto di informazioni fra le autorità nazionali. La sfera di operatività di questa direttiva è stata ampliata e comprende anche alcuni crediti fiscali10. L’art. 4 della direttiva dispone che “l’autorità adita fornisce al richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni utili per il recupero di un credito”. Le richieste vengono ora trasmesse per via elettronica11. L’autorità adita non ha l’obbligo di fornire informazioni che rivelerebbero segreti commerciali, industriali o professionali, né è tenuta a divulgare informazioni la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico di detto Stato.
Il Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari12 recepisce l’esperienza maturata e all’art. 51, paragrafo 2, lett. f) prevede che tra le funzioni generali delle autorità centrali vi sia quella di “agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti”, all’art. 61 viene regolato lo “accesso alle informazioni da parte dell’autorità centrali”13, all’art. 62 viene regolata la “trasmissione e uso delle informazioni”14 e all’art. 63 viene previsto lo “avviso alla persona interessata dalla raccolta di informazioni”15.
In ultimo il libro verde del 2008 auspica che il vigente strumento comunitario in materia di reciproca assistenza tra le autorità fiscali serva da modello per una regolamentazione comunitaria dell’accesso ai dati del debitore.
V – La dichiarazione patrimoniale
Prima di passare alle schede dei paesi che prevedono l’istituto della dichiarazione patrimoniale occorre fare un passo indietro e ritornare al principio di proporzionalità di cui alla ricerca dei dati. Anche in questo caso le istituzioni comunitarie raccomandano che una regolamentazione comune della dichiarazione debba prevedere che il debitore possa limitare la propria dichiarazione a quegli elementi patrimoniali che siano sufficienti a soddisfare il credito vantato, infatti tale principio non è universalmente adottato e viene invece previsto che il debitore abbia l’onere di dichiarare tutto il proprio patrimonio.
Il libro verde del 2008 rileva inoltre che “poiché nella grande maggioranza degli ordinamenti dell’U.E. di tradizione romanistica le autorità preposte all’esecuzione sono chiaramente separate dal sistema giudiziario, l’acquisizione di queste prove può essere considerata incompatibile con le strutture dell’esecuzione”, tale considerazione è solo in parte condivisibile, infatti se è vero che la dichiarazione spesso è considerata dai vari legislatori (quelli con più antica tradizione in proposito) come una sorta di testimonianza da rendere quindi necessariamente di fronte ad una A.G. ed in quanto testimone può essere disposto una sorta di accompagnamento coattivo, credo che una visione più moderna dell’istituto debba inquadrare la dichiarazione del debitore come un atto di adempimento ad un obbligo di correttezza contrattuale, nel nostro ordinamento il principio di buona fede assiste il vincolo contrattuale dalla sua interpretazione (art. 1366 c.c.) alla sua esecuzione (art. 1375 c.c.) per non dimenticare la clausola generale di cui all’art. 1175 c.c.16.
Vista la dichiarazione patrimoniale alla luce di tale principio questa può quindi essere inquadrata piuttosto fra i mezzi di ricerca dei beni al fine di garantire il credito, vista la vicenda esecutiva come un possibile momento della vicenda obbligatoria si può concepire anche l’apparato sanzionatorio connesso ad una mancata o infedele dichiarazione.
VI – I singoli paesi
a) la Germania – (sistema di pubblico impiego) – attualmente vige la “eidesstattliche Versicherung”, il debitore ha obbligo di dichiarare tutto il patrimonio davanti al G.E., la dichiarazione del debitore deve essere stilata secondo un modello stabilito dalla legge e per essa non si applica il principio della territorialità ovvero il debitore ha l’obbligo di dichiarare anche beni non presenti nel territorio tedesco, in caso di dichiarazione reticente/mendace il debitore può essere punito con pena detentiva. Dal 01 gennaio 2013 entrerà in vigore una recente riforma, l’obiettivo della nuova legge è che l’ufficiale giudiziario può ottenere tutte le informazioni circa il debitore se questi non dichiara tutto o se l’ufficiale giudiziario pensi che il debitore non dica la verità. L’ufficiale giudiziario può ottenere queste informazioni dai registri sulle automobili, conti bancari, registri stranieri e registri sociali, questo solamente da richieste oltre € 500,00.
La novità consiste che la trasparenza della situazione patrimoniale del debitore sta all’inizio della procedura esecutiva;
b) l’Austria – (sistema di pubblico impiego) – la legge dà preferenza alle informazioni contenute nei registri della sicurezza sociale. Una dichiarazione del debitore può essere chiesta solo se il registro della sicurezza sociale non ha fornito alcun dato sull’occupazione o sul reddito del debitore, la dichiarazione patrimoniale del debitore viene resa avanti ad un funzionario del Tribunale secondo un modello stabilito dalla legge, anche in questo caso alla dichiarazione del debitore non si applica il principio della territorialità ed il debitore reticente/mendace può essere punito con pena detentiva;
c) la Svezia – (sistema di pubblico impiego) – le autorità preposte all’esecuzione possono anche chiedere direttamente le informazioni contenute nel registro dei contribuenti, quindi in sistema consente di ottenere rapidamente informazioni precise sul patrimonio del debitore. È prevista la dichiarazione patrimoniale del debitore che deve essere stilata secondo un modello stabilito dalla legge davanti al G.E. Anche in Svezia il debitore reticente e/o mendace può essere punito con pena detentiva;
d) l’Inghilterra ed il Galles – ( sistema misto gli “High Court enforcement officers” sono liberi professionisti mentre i “County Court bailiff” sono pubblici impiegati) – il debitore ha l’obbligo di dichiarare tutto il patrimonio avanti ad un funzionario del tribunale ed alla dichiarazione non si applica il principio di territorialità. Il debitore può essere sottoposto ad un controinterrogatorio e deve presentare la documentazione relativa al proprio patrimonio l’inottemperanza ad un ordinanza del Tribunale è considerata reato “disprezzo della corte” ed in caso di dichiarazioni reticenti e/o mendaci può essere punito con pene detentive;
e) l’Irlanda – ( sistema misto gli “Sheriff” sono liberi professionisti mentre i “County Registrars” sono pubblici impiegati) – il panorama normativo ha notevoli similitudini con quello inglese;
f) la Spagna – (sistema libero professionale) – i tribunali possono chiedere agli enti di sicurezza sociale informazioni relative all’occupazione del debitore. È prevista la dichiarazione patrimoniale del debitore secondo un modello stabilito dalla legge avanti ad un funzionario del tribunale ma obbligo è limitato a quanto necessario a soddisfare il credito, tale limitazione come l’anticipo di essa all’inizio del procedimento fanno della legislazione spagnola uno dei sistemi più avanzati. Inoltre in caso di dichiarazioni reticenti e/o mendaci del debitore è prevista una sanzione detentiva;
g) il Portogallo – (sistema libero professionale) – il sistema presenta notevoli similitudini con quello spagnolo, gli ufficiali giudiziari per avere accesso ai registri per avere conoscenza delle consistenze patrimoniali del debitore devono prima ottenere l’autorizzazione del G.E. Infine, la dichiarazione patrimoniale del debitore deve essere resa davanti al G.E.;
g) altri paesi in cui è prevista la dichiarazione patrimoniale e gli ufficiali giudiziari sono liberi professionisti sono la Grecia, l’Estonia, la Polonia, la Slovenia e la Repubblica Ceca.
VII – I vari sistemi a confronto
Anche da un sommario confronto appare che il sistema libero professionale non è appannaggio di un solo sistema giuridico, infatti non è presente solo in Francia e in paesi ad essa affini come il Belgio, ma è stato adottato con successo in paesi della più varia tradizione giuridica, a ciò si deve aggiungere che in paesi come la Germania l’adozione del sistema libero professionale non è finora dipesa dalla inconciliabilità della disciplina processualistica né tanto meno dall’avversione della associazione che rappresenta gli Ufficiali giudiziari, ma solo da un ostacolo di diritto costituzionale in quanto nella Grundgesezt è previsto che tutti gli organi che partecipano della attività giurisdizionale devono essere pubblici17; per quanto riguarda poi i paesi che una volta avremo definito oltre la cortina di ferro, dovendo adeguare la loro legislazione ad uno standard di tipo capitalistico, hanno rivolto il loro shopping legislativo all’emulazione dei paesi con un sistema libero professionale, cosicché in quelle legislazioni possiamo esaminare in vitro l’applicazione di una sorta di antologia delle legislazioni di più antica tradizione continentale.
Certamente non possiamo da ciò stesso argomentare che il sistema libero professionale sia l’unico sistema che possa garantire l’efficienza dell’azione esecutiva, tuttavia un sistema che sia capace di garantire che:
a) l’esecuzione venga condotta da un agente di livello professionale di livello non dissimile da un giudice o un avvocato;
b) la formazione professionale sia continua ed obbligatoria18;
c) “nell’interesse della buona amministrazione della giustizia ……. la professione di agente di esecuzione sia organizzata sotto forma di un organismo professionale che rappresenti l’insieme della professione”, l’adesione di agenti per l’organo di rappresentanza dovrà essere obbligatoria ciò per garantire uniformità e adeguatezza di livello nell’esercizio della funzione19;
ebbene un livello tale di investimento umano prima ancora che finanziario è ben difficilmente immaginabile oggigiorno al di fuori di un sistema libero professionale.
VIII – Prospettive
Il Parlamento europeo con la Risoluzione del 22 aprile 2009 “sull’esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore” (2008/2233(INI)) ha accolto il libro verde della Commissione del 6 marzo 2008 indicando al legislatore comunitario la via della revisione sia del regolamento Bruxelles I sia della direttiva dei ritardi di pagamento e sia l’adozione di strumenti normativi appositi per l’adozione dei principi di cui al citato libro verde e più in particolare:
a) l’incremento delle informazioni disponibili nei registri pubblici e il miglioramento dell’accesso agli stessi purché sotto rigido controllo al fine di non violare la riservatezza dei tali dati sensibili in tali registri contenuti;
b) lo scambio di informazione tra le autorità esecutive;
c) la dichiarazione del debitore, in tal caso non si ritiene che vi sia la necessità di un’azione comunitaria finché gli strumenti attuali degli Stati membri non sono efficaci;
d) piuttosto che la creazione di un manuale che raccolga tutte le procedure nazionali in tema di esecuzione, la creazione di un albo di avvocati a cui il cittadino comunitario possa rivolgersi.
Passaggio ulteriore e conseguente alla superiore Risoluzione è la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 recante “raccomandazioni alla Commissione sulle misure transitorie proposte relative al congelamento e alla trasparenza deli attivi patrimoniali dei debitori nei casi transfrontalieri” (2009/2169 (INI)), quest’ultima risoluzione dà la stura al procedimento legislativo che tramite lo strumento del regolamento (quindi direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali) in via aggiuntiva agli ordinamenti nazionali e solo per controversie transfrontaliere istituirà:
1) un ordine europeo di conservazione del patrimonio (O.E.C.P.);
2) un ordine europeo di divulgazione del patrimonio (O.E.D.P.).
La legislazione europea dovrà contenere norme uniformi in materia di competenza giurisdizionale , tenendo conto che il tribunale competente per il merito a norma del Regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 200020 è generalmente nella migliore posizione per gestire tali ordini. La nuova normativa dovrà tener conto della fase raggiunta nella causa principale nel corso della quale l’ordine è richiesto.
Per quanto riguarda i ricorsi avverso a tali ordini il Parlamento europeo ritiene che debbano essere indirizzati esclusivamente ai tribunali che li hanno emessi, solo nel caso in cui sia controverso se tali ordini siano applicabili in uno stato diverso da quello in cui siano stati emessi la superiore regola in materia di competenza potrebbe essere mitigata.
Al fine di semplificare al massimo la procedura dovranno essere elencati i motivi di ricorso agli ordini ed entrambi gli ordini dovranno essere richiedibili attraverso un formulario standard multilingua anche mediante il portale europeo “Giustizia elettronica” in modo simile a quanto accade oggi per le notifiche intracomunitarie ai sensi del Regolamento C.E. n. 1393/2007, anche la risposta dovrà essere standardizzata.
IX – (segue) L’O.E.C.P.
Il Parlamento europeo ritiene essenziale la possibilità di ottenere un O.E.C.P. inaudita altera parte, anteriormente, durante e successivamente allo svolgimento della causa principale. La concessione di tale provvedimento sulla base della prove fornite dall’attore del fumus boni iuris e del periculum in mora sarà rimessa alla discrezionalità del giudice nazionale che tuttavia dovrà far riferimento ai principi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Al fine di evitare casi di omonimia l’attore dovrà fornire dati precisi sul debitore o potenziale tale, ma non dati precisi degli effettivi numeri di conto bancario.
Nel caso di O.E.C.P. emesso prima di un provvedimento giurisdizionale definitivo esso sarà soggetto a misure intermedie circa la sua esecutività, misure che mancheranno in caso di provvedimento definitivo come ad esempio una sentenza.
Circa gli effetti, questi dovranno limitarsi al sequestro conservativo dei depositi bancari senza trasferire la proprietà degli stessi al creditore, la risoluzione rimanda al regolamento emanando per stabilire se l’ordine potrebbe riguardare altri tipi di attivi patrimoniali, quali la proprietà immobiliare e gli attivi futuri (un credito in procinto di essere saldato o un’eredità).
In ossequio al principio di proporzionalità l’O.E.C.P. non dovrebbe interessare più conti bancari del necessario a soddisfare la sorte capitale, gli interessi e le spese legali, la limitazione dovrebbe riguardare anche il lasso di tempo in cui tale O.E.C.P. possa essere azionato, limitazione temporale da valutarsi caso per caso sulla base di una valutazione di merito.
La risoluzione lascia aperta la problematica della trasmissione dell’O.E.C.P. agli istituti bancari, la modalità della trasmissione telematica, suggerita dal Parlamento, rappresenterebbe un mezzo atto a garantire la tempestività dell’esecuzione, tuttavia in questo campo sicuramente dovrà essere preso in giusta considerazione quanto rilevato dall’U.I.H.J. e dal gruppo dell’E.J.E., infatti proprio la delicatezza di tale operazione necessita la presenza quale intermediario qualificato e necessario di un ufficiale giudiziario; valga solo l’evenienza che il debitore voglia spontaneamente adempiere nelle mani dell’ufficiale giudiziario, che senso avrebbe la prosecuzione della procedura in tal caso?
Ritengo che, date le priorità che il Parlamento si è posto, ovvero la celerità della risposta dei vari istituti di credito interpellati e il contenimento e l’armonizzazione dei costi procedurali, non si potrà prescindere dall’apporto qualificato dell’ufficiale giudiziario il quale opera non solo a garanzia di parte istante ma anche di parte esecutata la quale verrebbe garantita in vario modo:
a) innanzitutto dalla comunicazione (ma sarebbe meglio parlare di significazione21) dell’O.E.C.P. all’esecutato;
b) nel caso di O.E.C.P. emesso prima del provvedimento definitivo il giudice potrà subordinare l’emissione alla prestazione di una cauzione, come lo stesso esecutato potrebbe, fornendo idonea cauzione, interrompere l’O.E.C.P.;
c) al fine di non creare abusi del nuovo istituto dovrebbe essere fissato un arco temporale di valenza dell’O.E.C.P.
X – (segue) L’O.E.D.P.
Tale ordine è volto alla conoscenza di tutto il patrimonio del debitore ovunque esso si trovi per dare al creditore la massima scelta in ordine alle misure da prendere, tale ordine può essere rivolto al debitore come a banche dati pubbliche e, a differenza dell’invito di cui al quarto e quinto comma dell’art. 492 c.p.c. e alle indagini di cui al settimo comma dello stesso articolo, non promanerà dall’ufficiale giudiziario ma da una A.G. che, scelta da ciascun Stato membro, sarà abilitata a modificarlo o sospenderlo. Tale ordine dovrebbe essere esecutivo in tutta l’Unione europea senza la necessità di applicare misure intermedie.
Parte istante sarà responsabile di eventuali danni derivanti da un uso scorretto delle informazioni ricevute e parte esecutata potrà pretendere la sospensione immediata dell’O.E.D.P., anche su sua richiesta unilaterale, allorquando provi l’estinzione del debito stesso.
Questo strumento dovrà essere assistito da misure volte a sanzionare la parte obbligata da dichiarazioni false e/o reticenti.
Questo ordine potrebbe essere richiesto normalmente a seguito di una sentenza che attesti il debito, ma la Risoluzione non esclude che possa essere emesso in una fase anteriore e cautelare, a fortiori dobbiamo quindi ritenere che per l’adozione di tale strumento non sia necessario un preventivo e vano tentativo di esecuzione.
1 Libro verde “Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari” Commissione delle Comunità europee 24 ottobre 2006 COM (2006), 618 definitivo. Il libro pone le seguenti domande: 1) Lei ritiene che sia necessario uno strumento comunitario per il sequestro conservativo di depositi bancari come mezzo per migliorare il recupero dei crediti nell’U.E.? In caso affermativo mediante tale strumento si dovrebbe introdurre un procedimento europeo a sé stante oppure armonizzare le normative degli Stati membri relative al sequestro conservativo di depositi bancari?
2)Lei sarebbe d’accordo per limitare lo strumento comunitario ad ingiunzioni cautelari, intese ad impedire il prelievo e il trasferimento dei fondi accreditati su conti bancari?
3) Si può consentire di ottenere il titolo di sequestro conservativo in tutte e quattro le seguenti fasi: (a) prima d’intentare l’azione legale relativa al merito della domanda, (b) al momento stesso in cui intenta l’azione principale, (c) in una fase successiva nel corso del procedimento giudiziario, (d) nel periodo tra l’emissione del titolo di sequestro conservativo in uno Stato membro e della dichiarazione di esecutorietà di tale titolo nello Stato membro nel quale il debitore ha il suo conto o soltanto in alcune di esse?
4) Quali esigenze si dovrebbero imporre al creditore perché egli possa persuadere il tribunale di avere nei confronti del debitore un diritto sufficiente a giustificare l’emissione di un titolo di sequestro conservativo?
5) L’urgenza dovrebbe costituire la condizione per accordare un titolo di sequestro conservativo prima del rilascio di un titolo esecutivo? In caso affermativo, come si dovrebbe definire questa condizione?
6) Si dovrebbe lasciare a discrezione del tribunale, quando esso concede un titolo di sequestro conservativo, di esigere che il debitore costituisca un deposito cauzionale o presenti una fideiussione bancaria? Come di dovrebbe calcolare l’importo di un simile deposito cauzionale/fideiussione?
7) Si dovrebbe procedere all’audizione del debitore o inviargli la notificazione prima di disporre il sequestro conservativo dei suoi depositi bancari?
8) Quali sono le informazioni minime relative al conto o conti bancari necessarie per l’emissione di un titolo di sequestro conservativo?
9) Lei sarebbe d’accordo se i tribunali aventi la competenza giurisdizionale per il merito della causa a norma del diritto comunitario e/o i tribunali dello Stato membro nel quale si trova il conto del debitore fossero competenti per concedere il titolo di sequestro conservativo? Dovrebbe esser sempre il tribunale dello Stato membro in cui risiede il convenuto ad avere la competenza per emettere tale titolo anche se non ha la competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento n. 44/2001?
10) Lei è d’accordo che il sequestro conservativo debba esser limitato a un importo specifico? In caso affermativo, come si dovrebbe stabilire tale importo?
11) Lei ritiene che le banche debbano essere pagate per l’esecuzione di un titolo di sequestro conservativo? In caso affermativo, l’importo al quale le banche avrebbero diritto dovrebbero essere soggetto a un massimale? Il creditore dovrebbe pagare la banca in anticipo oppure l’importo dovuto potrebbe essere detratto dal saldo attivo del conto posto sotto sequestro?
12) Se un titolo di sequestro conservativo va esteso a più conti, come si dovrebbe ripartire tra ciascuno di tali conti l’importo da sequestrare?
13) Come ci si dovrebbe comportare per il sequestro conservativo di più conti congiunti e di conti di intestatari?
14) La questione dell’eventuale esenzione di certi importi dall’esecuzione del sequestro conservativo va trattata d’ufficio nel momento in cui viene emesso il titolo ad esso relativo o al momento della sua esecuzione oppure dovrebbe essere compito del debitore di presentare le sue obiezioni? Come, da chi e su quale base dovrebbe esser calcolato l’importo esente dall’esecuzione?
15) Lei è d’accordo che il processo di esecuzione possa essere soppresso per i titoli di sequestro conservativo?
16) Come si dovrebbe trasmettere un titolo di sequestro conservativo dal tribunale che l’ha emesso alla banca nella quale si trova il conto? Quale scadenza dovrebbe rispettare la banca per procedere al sequestro conservativo? Quale effetto dovrebbe avere il sequestro conservativo sulle operazioni in corso?
17) Lei è d’accordo che, appena ricevuto il titolo di sequestro conservativo, la banca abbia il dovere di informare l’autorità competente per l’esecuzione se e in quale misura il sequestro conservativo ha effettivamente garantito gli importi che il debitore dovrebbe pagare al creditore?
18) Quando e da chi il debitore dovrebbe ricevere la notificazione formale che un sequestro conservativo ne suoi confronti è stato concesso ed ha preso effetto?
19) Un sequestro conservativo dovrebbe essere revocabile o decadere automaticamente se il creditore non intenta l’azione principale entro un determinato termine?
20) Per quali motivi e in quale misura si dovrebbe riconoscere al debitore il diritto di opporsi a un titolo di sequestro conservativo? Quale tribunale dovrebbe essere competente per procedere all’audizione del debitore?
21) Se il sequestro conservativo si rivela infondato, si dovrebbe armonizzare a livello europeo la responsabilità del creditore? In caso affermativo, come?
22) Si dovrebbero prevedere norme europee che determinano l’ordine di successione dei creditori concorrenti? In caso affermativo, quale principio di dovrebbe applicare?
23) Come si dovrebbe trasformare un sequestro conservativo in provvedimento esecutivo quando il creditore ha ottenuto un titolo che è esecutivo nello Stato membro in cui si trova il conto?
2 La commissione pone le seguenti domande: 1) Lei ritiene che siano necessari provvedimenti comunitari intesi a migliorare la trasparenza della situazione patrimoniale dei debitori? Lei ritiene che l’interfaccia tra l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e la protezione del debitore o il ruolo di enti non pubblici nell’esecuzione di tali decisioni meritino un’esplicita attenzione in questo contesto? In caso affermativo quali sono gli aspetti che Lei ritiene rilevanti?
2) In che misura Lei ritiene che possa essere utile un manuale che contenga tutte le informazioni relative ai sistemi di esecuzione vigenti negli Stati membri?
3) È opportuno aumentare le informazioni da riportare nei registri delle imprese e l’accesso a tali informazioni? In caso affermativo, con quali modalità e in che misura?
4) È opportuno migliorare l’accesso agli attuali registri dello stato civile? In caso affermativo, in che modo?
5) È opportuno facilitare l’accesso delle autorità preposte all’esecuzione ai registri dell’amministrazione fiscale e della sicurezza sociale? In caso affermativo, in che modo e in quale misura?
6) È opportuno migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali preposte all’esecuzione? In caso affermativo, in che modo?
7) Ritenete che sia opportuno introdurre una dichiarazione patrimoniale europea?
8) In caso affermativo, a quali condizioni e con quali modalità dovrebbe essere possibile ottenerla? È opportuno prevedere sanzioni nel caso di dichiarazioni incomplete o non corrette? In caso affermativo, che tipo di sanzioni?
9) Quale livello di armonizzazione ritenete adeguato per una dichiarazione patrimoniale europea? Quale dovrebbe essere il contenuto esatto della dichiarazione patrimoniale europea?
10) Quali altre misure al livello di Unione europea proponete per aumentare la trasparenza del patrimonio del debitore?
3 Présentation de position – La saisie européenne des avoirs bancarires, del giugno 2010. L’U.I.H.J. ha indicato in tale documento i seguenti punti qualificanti: 1) l’indispensabilità dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris; 2) il sequestro si deve limitare a misure conservative; 3) la procedura si deve applicare non solamente alle liti transnazionali ma anche alle procedure interne; 4) la procedura di exequatur dovrà essere soppressa; 5) il sequestro bancario è un atto di esecuzione e non può essere assimilato ad una semplice notificazione o significazione; 6) questo atto esecutivo deve essere realizzato da un professionista qualificato, competente e responsabile, redattore di atti aventi un carattere di pubblica fede: l’ufficiale giudiziario; 7) l’ufficiale giudiziario deve intervenire per convertire il sequestro bancario in un atto esecutivo; 8) la banca terza non deve poter opporre all’autorità esecutiva il segreto professionale; 9) l’ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo – e solo lui – dovrà avere un accesso completo alle informazioni che gli consentano di eseguire fino in fondo al suo mandato; 10) è indispensabile che il debitore che subisce il sequestro sia informato formalmente ed espressamente del sequestro bancario e ciò entro un determinato termine, questa informazione dovrebbe essere fatta per atto pubblico significato da un ufficiale giudiziario; 11) il provvedimento che dispone il sequestro bancario deve decadere se il provvedimento non è eseguito entro un certo termine dalla sua emissione.
4 Il progetto E.J.E.(Exécution Judiciaire en Europe), cofinanziato dall’Unione europea, riunisce le organizzazioni rappresentative della professione di Ufficiale giudiziario in Germania, Belgio, Scozia, Francia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia ed ha l’obbiettivo del miglioramento dell’esecuzione degli atti giudiziari in Europa.
5 In realtà in tale libro per “sequestro conservativo” s’intende un provvedimento comportante il sequestro o vincolo dei beni mobili detenuti da terzi, che impedisce ai terzi di rinunciare al possesso di tali beni (vedi pag. 3, nota 1).
6 D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito il legge 14 maggio 2005, n. 80.
7Applicando questi due principi alla dichiarazione patrimoniale di cui all’art. 492, quarto e quinto comma, c.p.c., alle indagini presso banche dati pubbliche di cui all’art. 492, settimo comma, c.p.c. ed all’esame delle scritture contabili di cui all’art. 492, ottavo comma, c.p.c. dovremo conseguentemente ritenere che, rispettivamente, la dichiarazione del debitore, la relazione dell’ufficiale giudiziario al creditore sulla base delle notizie apprese dai gestori delle banche dati pubbliche e la relazione del commercialista siano tutte da limitare a quei beni capaci di garantire il credito e non estendersi a tutti i beni sottoponibili a pignoramento compresi nel patrimonio del debitore. Ritengo che la questione sia tutt’altro che chiusa in quanto, ad esempio, non ritengo che rientri nei compiti del professionista delegato di cui all’art. 492, ottavo comma, c.p.c. quello di indicare lui quali beni aggredire e quali no, e pertanto una volta che, grazie a dichiarazione del debitore od indagini, si comunichi al creditore tutto il patrimonio del debitore, il creditore potrà scegliere se assoggettare a pignoramento quel tal credito o quel dato immobile, sicuramente l’ufficiale giudiziario dovrà vigilare che il creditore, una volta scelto se aggredire beni mobili o altro, non colpisca oltre i limiti di legge e quindi, per finire, si tratterà piuttosto di un limite non a monte sulla dichiarazione ma a valle sul pignoramento in estensione.
8 In paesi come l’Irlanda, i Paesi Bassi, la Finlandia ed il Regno Unito le informazioni che promanano dai registri commerciali ed immobiliari non sono verificate nel senso che non vi è un pubblico ufficiale come il notaio in Italia o il Grundbuchrichter in Germania che “filtrano” le iscrizioni/trascrizioni in tali registri, in Italia il notaio svolge questo compito sia per i trasferimenti immobiliari sia per le iscrizioni nel Registro delle Imprese che comportano modifiche all’atto costitutivo, in Germania il Grundbuchrichter controlla solamente le iscrizioni nei libri tavolari, mentre per le modifiche societarie è stata sanzionata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 29 settembre 1998 nella causa C-191/95 Commissione c. Germania, e quindi il Registro delle Imprese può essere non aggiornato in quanto una società non ha comunicato le variazioni al proprio statuto.
9 Direttiva 76/308/CEE del Consiglio del 15 marzo 1976, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali, G.U. L 73 del 19 giugno 1976, pag. 18.
10 Direttiva 2001/44/CE del Consiglio del 15 giugno 2001 che modifica la direttiva 76/308/CEE, G.U. L 175 del 28 giugno 2001, pag. 17.
11 Direttiva 2002/94/CE della Commissione del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, G.U. L 337 del 13 dicembre 2002, pag. 41.
12 Pubblicato in G.U.U.E. n. L 7 del 10 gennaio 2009
13 Articolo 61 –Accesso alle informazioni da parte delle autorità centrali
1. Alle condizioni previste nel presente capo e in deroga all’articolo 51, paragrafo 4, l’autorità centrale richiesta mette in atto tutti i mezzi appropriati e ragionevoli al fine di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 2 necessarie per facilitare, in una determinata causa, l’emanazione, la modifica, il riconoscimento, l’attestazione dell’esecutività o l’esecuzione di una decisione.
Le autorità pubbliche o le amministrazioni che, nell’ambito delle loro attività abituali, detengono, all’interno dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 2 e sono responsabili del loro trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE le forniscono, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di sicurezza nazionale o di sicurezza pubblica, all’autorità centrale richiesta, su sua domanda, nel caso in cui quest’ultima non abbia accesso diretto a dette informazioni.
Gli Stati membri possono designare le autorità pubbliche o le amministrazioni in grado di fornire all’autorità centrale richiesta le informazioni di cui al paragrafo 2. Quando uno Stato membro procede a tale designazione, provvede affinché la scelta delle autorità e amministrazioni consenta alla sua autorità centrale di avere accesso, conformemente al presente articolo, alle informazioni richieste.
Qualsiasi altra persona giuridica che detenga, all’interno dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 2 e che sia responsabile del loro trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE le fornisce all’autorità centrale richiesta, su sua domanda, se vi è autorizzata dalla legge dello Stato membro richiesto.
Se necessario, l’autorità centrale richiesta trasmette le informazioni così ottenute all’autorità centrale richiedente.
2. Le informazioni di cui al presente articolo sono quelle detenute dalle autorità, dalle amministrazioni o dai soggetti di cui al paragrafo 1. Esse sono adeguate, pertinenti e non eccessive e riguardano:
a) l’indirizzo del debitore o del creditore;
b) il reddito del debitore;
c) gli estremi del datore di lavoro del debitore e/o del o dei conti bancari del debitore;
d) i beni del debitore.
Per ottenere o modificare una decisione, possono essere richieste dall’autorità centrale richiesta solo le informazioni di cui alla lettera a).
Per far riconoscere, dichiarare esecutiva o eseguire una decisione, possono essere richieste dall’autorità centrale richiesta tutte le informazioni di cui al primo comma. Tuttavia, le informazioni di cui alla lettera d) possono essere richieste solo se le informazioni di cui alle lettere b) e c) sono insufficienti per permettere l’esecuzione della decisione.
14 Articolo 62 – Trasmissione e uso delle informazioni
1. Secondo il caso, le autorità centrali trasmettono, all’interno del loro Stato membro, le informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, alle autorità giurisdizionali competenti, alle autorità competenti incaricate di notificare o comunicare atti e alle autorità competenti incaricate dell’esecuzione di una decisione.
2. Qualsiasi autorità, anche giurisdizionale, a cui sono state trasmesse informazioni in applicazione dell’articolo 61 può utilizzarle all’unico scopo di facilitare il recupero dei crediti alimentari.
Ad eccezione delle informazioni riguardanti l’esistenza stessa di un indirizzo, di un reddito o di beni nello Stato membro richiesto, le informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, non possono essere comunicate alla persona che ha adito l’autorità centrale richiedente, salva l’applicazione delle norme di procedura dinanzi a un’autorità giurisdizionale.
3. Qualsiasi autorità che tratti un’informazione comunicatale in virtù dell’articolo 61 non può conservare tale informazione oltre il periodo necessario ai fini per i quali è stata trasmessa.
4. Qualsiasi autorità che tratti un’informazione comunicatale in virtù dell’articolo 61 ne assicura la riservatezza conformemente alla legislazione nazionale.
15 Articolo 63 – Avviso alla persona interessata dalla raccolta delle informazioni
1. La persona interessata dalla raccolta delle informazioni è avvisata della comunicazione totale o parziale delle stesse conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto.
2. Se l’avviso rischia di pregiudicare il recupero effettivo del credito alimentare, esso può essere differito per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni a decorrere dalla data in cui le informazioni sono state fornite all’autorità centrale richiesta.
16 Art. 1175 – Comportamento secondo correttezza – Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
17 Art. 33, quarto comma, Carta costituzionale tedesca
18 European judicial systems – Edition 2010 (2008 data): efficiency and quality of justice – CEPEJ Studies No. 12, pag. 268.
19 CEPEJ Guidelines for a better implementation of the existing Concil of Europe’s Recommendation on enforcement CEPEJ (2009) 11REV2, Strasburgo, 17 dicembre 2009
20 C.d. Bruxelles I pubblicato in G.U.C.E. n. L12/1 del 16 gennaio 2001
21 L’istituto della significazione non è presente nel sistema italiano, con somma brevità definiremo la notificazione l’atto con il quale si attesta di aver consegnato o messo parte destinataria nelle condizioni di venire in possesso di un documento di cui un pubblico ufficiale attesta la conformità ad un altro che funge da originale, detto istituto quindi ruota intorno ad un atto, mentre la significazione è quell’atto con il quale si attesta che parte destinataria ha avuto la conoscenza legale del contenuto di un atto quindi l’ufficiale significante non si limita alla consegna di un documento ma ne indica (o mette in condizione il destinatario di conoscere) il contenuto saliente dello stesso con particolare riguardo ai termini processuali indicati nell’atto e di tutto ciò forma verbale.
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