Esecuzioni

31 Gennaio 2018

Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

Sommario: – 1. Inquadramento sistematico. – 1.1. Il TEE in brevi cenni. -1.2. Il Reg. TEE nel panorama delle norme comunitarie. – 2. La giurisprudenza comunitaria. – 2.1. Corte di giustizia Unione europea, sez. I, 15 marzo 2012, n. 292/10, G. c. Cornelius de Visser. -– 2.2. Corte di giustizia Unione europea, sez. IX, 05 dicembre 2013, n. 508/12, Walter Vapenik c. Josef Thurner – 3. La giurisprudenza italiana. – 4. Conclusioni operative.

§ 1. – Inquadramento sistematico2 – L’emanazione del Regolamento (CE) del 21 aprile 2004, n. 805/2004 (abbreviato in TEE) entrato in vigore dal 21 gennaio 2005 in tutti i pesi membri UE con l’eccezione della Danimarca ha comportato una crisi della tradizionale distinzione tra iurisdictio ed imperium che caratterizzavano la normativa in tema di riconoscimento delle sentenze straniere. Neanche gli atti di provenienza europea avevano sino ad allora posto in discussione il principio per cui solo l’efficacia del giudicato poteva essere oggetto di riconoscimento e circolazione automatici, là dove l’efficacia esecutiva richiede sempre un intervento autorizzativo degli organi giudiziari dello Stato di ricezione, tributari esclusivi dell’uso legale della forza di cui si fanno strumento gli organi dell’esecuzione.3
Il TEE introduce la possibilità di esecuzione immediata del titolo giudiziale straniero (sia pure per i soli crediti non contestati) senza necessità di alcun provvedimento certificativo – autorizzativo dello Stato ad quem, sì da raggiungere un grado di automatismo nella c.d. circolazione delle decisioni civili e commerciali (sul presupposto della fiducia fra le giurisdizioni degli Stati membri U.E.) che supera quello riscontrabile nell’ordinamento federale degli Stati Uniti ove lo Uniform Enforcement of Foreign Judgment Act del 1964 s’incentra sull’istituto di common law della previa registrazione, con la possibilità per il debitore di sollevare (sia pur limitate) eccezioni contro l’esecuzione della decisione, in un breve termine perentorio, per incrinarne la full faith and credit.
Peraltro già nel contesto del Reg. 44/2001 si era venuto ad edificare un sistema, al pari di quello statunitense, qualificato da un principio di doveroso e reciproco full faith and credit nei prodotti giudiziari degli Stati membri. L’ivi sottesa concezione unitaria della tutela giurisdizionale a livello europeo già impone di considerare le decisioni straniere in maniera identica alle decisioni nazionali ed introduce così un regime di uniforme ed automatica vigenza dell’accertamento giudiziale e del titolo esecutivo nel c.d. spazio giudiziario europeo.
I significativi risultati conseguiti nella transizione dalla Convenzione di Bruxelles4 al Reg. 44/20015 non hanno tuttavia dissuaso la Commissione dal perseguire l’ulteriore ed ambizioso obbiettivo del TEE. La formula evoca un complesso di iniziative che prendono le mosse da un progetto presentato nel 1992 dalla Union Internationale des Huissiers de Justice ed imperniato sulla creazione di una procedura uniforme a struttura monitoria connotata dall’inversione dell’onere di dare avvio al contenzioso, posto a carico del debitore avvisato da un atto di messa in mora notificato personalmente dall’ufficiale giudiziario o dal Rechtspfleger. Tale obiettivo ha conosciuto dapprima un’iniziale limatura, venendo circoscritto alla previsione di misure di armonizzazione tra i vari procedimenti a struttura monitoria presenti negli ordinamenti europei, e successivamente una vera e propria riconversione orientata da un’iniziativa anglo-tedesco-svedese. L’odierno Reg. 805/2004 sul TEE, frutto di tre successive proposte della Commissione6, mira infatti ad introdurre la possibilità di esecuzione immediata del titolo nel territorio comunitario, senza necessità di alcun provvedimento certificativo – autorizzativo dello Stato ad quem a prescindere della struttura assunta dal procedimento pregresso.

§ 1.1. – Il TEE in brevi cenni – Sul piano definitorio, va anzitutto premesso come l’ambito applicativo del TEE sia stato circoscritto, a titolo iniziale (e prudenziale), ai soli crediti pecuniari liquidi ed esigibili (art. 4, n. 2) che non siano stati contestati, nelle medesime materie rientrante nell’alveo di applicazione del Reg. 44/2001 (e già prima della Convenzione di Bruxelles: art. 2).
Quali “non contestati” si intendono:
I – i crediti che il debitore abbia espressamente riconosciuto mediante dichiarazione resa nel corso del procedimento giudiziario o mediante transazione approvata dal giudice7, ovvero abbia espressamente riconosciuto in un atto pubblico (art. 3, lett. a) e d))8;
II – i crediti che il debitore non abbia contestato nel corso del procedimento giudiziario in conformità delle norme procedurali vigenti nello Stato membro di origine ovvero i crediti oggetto di procedimenti nei quali il debitore, pur avendo in un primo momento sollevato una contestazione, successivamente non sia comparso o non si sia fatto rappresentare in un’udienza, sempre che tale comportamento equivalga ad un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione processuale dello Stato a quo (art. 3, lett. b) e c)). è di tutta evidenza che sono questi i casi più problematici sotto il profilo del diritto di difesa, perché sfocianti per regola in una condanna contumaciale o comunque in absentia (per default of appearance o per Versäumnisurteil)9.
Date queste premesse, l’aspetto qualificante del Reg. TEE è appunto quello relativo all’abolizione di qualunque istanza di controllo circa la sussistenza dei motivi ostativi alla circolazione della decisione esecutiva in uno Stato comunitario, negli altri paesi membri (art. 5). La garanzia dei controlli a valle, cioè al momento di una richiesta di exequatur, è sostituita da una certificazione (art. 6) – da rilasciarsi nello Sto a quo secondo il consueto formulario uniforme10 – volta ad attestare da un lato la sussistenza dei requisiti preliminari di applicabilità della normativa (e cioè l’esecutività della decisione, ma anche la natura pecuniaria e liquida ed esigibile del credito, nonché la pertinenza ratione materiae all’ambito applicativo del Reg. TEE) ed il rispetto delle norme di competenza del Reg. 44/2001 in tema di contratti di assicurazione e fori esclusivi (ossia quelle norme per cui si prevede una potestà di controllo del giudice ad quem in sede di riconoscimento ed exequatur: artt. 35 e 72 Reg. 44/2001); dall’altro lato, e soprattutto, volta a confermare che nel procedimento a quo sono state rispettate alcune garanzie processuali minime in materia di notificazione e diritto di difesa, delineate partitamente nel Capo III del Reg. TEE11.
Nei confronti dei consumatori – con previsione inserita nell’ultimo stadio di evoluzione del progetto – si è poi voluta statuire la garanzia aggiuntiva per cui potranno essere certificate come TEE le sole decisioni pronunciate nello Stato membro di domicilio.
Attribuita la certificazione, con pronuncia assorbente rispetto al procedimento di exequatur come previsto dal Reg. 44/200112, la decisione è idonea a valere come titolo esecutivo sull’intero territorio comunitario, salvo il solo rispetto delle formalità documentali e di eventuali esigenze linguistiche di traduzione (art. 20), addirittura senza neppure la possibilità di mantenere l’obbligo di terzietà rispetto al giudice della sentenza e senza che al debitore sia data alcuna facoltà di contestare in un momento successivo nello Stato ad quem la presenza dei requisiti per la certificazione.
Certo, onde tutelare la posizione del convenuto, il Capo III del Reg. TEE prevede che la certificazione come TEE sia condizionata al rispetto di un ampio novero di garanzie processuali minime, volte ad assicurare il rispetto del diritto di difesa specialmente nelle ipotesi di decisione contumaciale (art. 12 e Considerando n. 10). Tali garanzie si concretano in primo luogo in una disciplina puntuale delle modalità di notificazione dell’atto introduttivo (e della citazione a comparire in udienza, se non contenuta nell’atto introduttivo: art. 13, par. 2) idonee a far sì “che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell’esistenza dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall’altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione” (Considerando n. 12).
Si richiede così che la notificazione avvenga a mani proprie, con attestazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore o redatta dall’ufficiale competente, ovvero per via postale (o anche per via fax o e-mail) ma con attestazione di ricezione firmata personalmente dal debitore (art. 13), e si ammettono solo in via residuale – e sempre che l’indirizzo del debitore sia conosciuto con certezza – forme di notificazione c.d. “sostitutiva” a conviventi o dipendenti, ovvero mediante deposito nella cassetta delle lettere dell’atto notificando o di una comunicazione scritta che l’atto si trova presso un ufficio postale o un’autorità pubblica13 (richiedendosi per tali ipotesi una relata redatta dall’ufficiale competente), o ancora con mezzi elettronici con conferma automatica della trasmissione, qualora il debitore abbia preventivamente ed esplicitamente accettato questo metodo di notificazione, o infine sempre a mezzo posta ma senza avviso di ricevimento, ma solo se il debitore sia domiciliato nello Stato membro d’origine (art. 14)1415.
In seconda battuta si pongono dei requisiti minimi di forma / contenuto dell’atto introduttivo, che dovrà in particolare fornire tutte le informazioni utili ad identificare l’oggetto della controversia (art. 16) ed altresì relative ai tempi e ai modi della contestazione del credito ed alle conseguenze di un’eventuale inerzia, anche sotto il profilo della possibilità di accoglimento della domanda, con sentenza esecutiva, senza esame del merito (art. 17). Infine si prescrivono garanzie minime di rimessione in termini, condizionando la possibilità di accoglimento di certificazione come TEE alla previsione, da parte dell’ordinamento processuale a quo, della possibilità per il debitore di chiedere il riesame della decisione qualora abbia ricevuto la notifica in via sostitutiva (i. e.: secondo le modalità contemplate nell’art. 14) ovvero non l’abbia ricevuta in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o ancora non abbia avuto la possibilità di contestare il credito per cause di forza maggiore a lui non imputabili (art. 19). A maggiore e completa garanzia del debitore, in caso la decisione certificata sia stata impugnata con gravame ordinario (poiché non ancora passata in giudicato) o con richiesta di riesame (previa rimessione in termini per contumacia involontaria ex art. 19), o ancora sia stata chiesta la rettifica o la revoca ex art. 10, si prevede altresì la possibilità di ottenere l’inibitoria del TEE ovvero la sua riduzione a titolo per l’assunzione di meri provvedimenti conservativi o infine l’imposizione di una cauzione (art. 23).
Come premesso, tuttavia, l’avvenuto rispetto di queste norme minime è sempre affidato all’auto certificazione del giudice d’origine, senza nessuna possibilità di riesame nello Stato ad quem neppure ove il certificato venisse emesso nella conclamata assenza dei requisiti minimi.

§ 1.2. – Il TEE nel panorama delle norme comunitarie16. – L’abolizione del sistema dell’exequatur non è esclusiva del Reg. TEE, la praticità della soluzione adottata ha favorito il nascere di altri regolamenti che, in specifici settori, utilizzano la stessa tecnica:
a) il Reg. n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, limitatamente agli artt. 41 (decisioni concernenti il diritto di visita del minore) e 42 (ordini di rientro del minore);
b) il Reg. n. 1896/2006 (ingiunzione di pagamento europeo);
c) il Reg. n. 861/2007 (titolo esecutivo europeo consistente in un provvedimento di condanna emesso all’esito di un procedimento uniforme per le controversie di modesta entità);
d) il Reg. n. 4/2009 (competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni concernenti obbligazioni alimentari).
A loro volta si distinguono fra di loro perché nel caso del Reg. n. 1896/2006 ed in quello n. 861/2007 i regolamenti non si limitano ad abolire l’exequatur ma giungono a delineare uniformemente a livello europeo le stesse regole procedurali che quindi troveranno applicazione anche oltre i confini del giudice a quo.
Discorso ben diverso è quello del Reg. n. 1215/2012 che concerne la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che sarà applicabile a tutti gli stati membri (compresa la Danimarca), in sostituzione del vigente Reg. n. 44/2001, a partire dal 10 gennaio 2015.
A ben vedere non si tratta di un semplice avvicendamento di norme, in quanto dal 2015 sarà possibile instaurare un processo esecutivo all’interno di un qualsiasi Stato membro diverso da quello di origine del provvedimento (ovvero della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico) semplicemente producendo una copia della decisione e l’attestato rilasciato dal giudice a quo, su mera richiesta dell’interessato, si tratta quindi di ben altro e di portata ben più rilevante di una semplice abolizione dell’exequatur su singoli provvedimenti per singole materie, ma di una sorta di rivoluzione copernicana che estende la full faith and credit su tutti i provvedimenti giurisdizionali fra gli Stati membri. In particolare il Reg. 1215/2012 si discosta:
a) dai regolamenti n. 1896/06 e n. 861/07, perché la decisione condannatoria destinata a dare vita ad un titolo esecutivo europeo non è emessa all’esito di un procedimento uniforme;
b) dal Reg. TEE, perché il controllo sulla conformità all’ordine pubblico processuale del giudizio che ha condotto alla formazione della decisione del TEE non è posto in essere dal giudice a quo sulla base di standard minimi elaborati a livello sovranazionale ma, viceversa, è effettuato dalla Stato richiesto sulla base di requisiti ostativi delineati in materia tassativa dal Reg. n. 1215/2012.
Due sono le principali conseguenze della piena circolazione dei titoli (decisioni giudiziari, atti pubblici e transazioni giudiziarie) nello spazio giuridico europeo:
A – trattandosi di Wirkungserstreckung, se per qualche ragione tale efficacia cessa o è sospesa nell’ordinamento d’origine, tale modifica di riverbererà anche nel foro, senza necessità di alcun ulteriore provvedimento ai sensi della lex fori, per il medesimo motivo il titolo esecutivo proveniente da uno Stato membro conserverà nello Stato membro richiesto, gli stessi limiti soggettivi di efficacia propri dello Stato di origine17. Rimarranno, come ultimo baluardo della legislazione nazionale (almeno finora) a mente dell’art. 41, par. 1, Reg. n. 1215/2012 le regole processuali di esecuzione dello Stato membro a cui sia richiesta18;
B – il sistema del Reg. n. 1215/2012 non avrà i limiti di eseguibilità dei precedenti Reg. TEE e Reg. n. 1896/2006 alle sole condanne pecuniarie potendo riguardare anche condanne alla consegna / rilascio ovvero per obblighi di fare / non fare.

§ 2. – La giurisprudenza comunitaria –

§ 2.1. – Corte di giustizia Unione europea, sez. I, 15 marzo 2012, n. 292/10, G. c. Cornelius de Visser. 19– Nel 2009 G. veniva a conoscenza, attraverso alcuni colleghi di lavoro, che erano state pubblicate su un sito internet alcune fotografie in cui compariva in parte nuda. In effetti, nel 2003 G. si era fatta scattare alcune fotografie per conto del titolare del sito in questione, tale Cornelius De Visser; queste però dovevano essere utilizzate esclusivamente “für eine Party”. G. adiva quindi il Landsgericht Regensburg (Germania) al fine di veder condannato il de Visser per i danni patiti. Nell’avviso legale del sito internet, il de Visser figurava come titolare del dominio con un indirizzo a Terneuzen (Paesi Bassi) ed un indirizzo postale a Venlo (Paesi Bassi). Non era però possibile effettuare una notifica presso tali indirizzi, in quanto tutta la corrispondenza inviata ritornava al mittente con l’annotazione “sconosciuto presso tale indirizzo”. Su richiesta di G. il Consolato del Regno dei Paesi Bassi a Monaco di Baviera aveva dichiarato che il de Visser non era iscritto in nessun registro anagrafico dei Paesi Bassi, quindi in data 08 febbraio 2010 il Landgericht Regensburg ordinava la öffentliche Zustellung ( “notifica pubblica”) della domanda giudiziale, la quale veniva effettuata, conformemente ai §§ 185 – 188 Z.P.O.. I giudici tedeschi, provvedevano a sospendere il giudizio sottoponendo alla Corte di Giustizia, fra le altre, la questione pregiudiziale se la legislazione tedesca in materia di öffentliche Zustellung leda il diritto comunitario ed in particolar modo il reg. n. 44 / 2001, e se una sentenza di condanna resa a seguito di un giudizio instaurato con citazione notificata in tal modo possa essere certificata come TEE.
La Corte di Giustizia europea sulla base del Reg. n. 44 / 2001 ha ritenuto che i diritti fondamentali quale il diritto di difesa possono soggiacere a restrizioni purché soddisfino a due condizioni: ovvero rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, una violazione sproporzionata di tali diritti. Poiché il giudice nazionale nel caso specifico aveva messo in atto tutti i mezzi necessari per poter rintracciare il convenuto, posto che in mancanza di tale forma di notifica l’attore non avrebbe nemmeno potuto azionare un suo diritto e che il convenuto avrebbe potuto invece anche in seguito opporsi alla decisione pronunciata, la Corte di Giustizia europea ha ritenuto che tale forma di notifica (in Italia si sarebbe potuto trattare della notifica per pubblici proclami di cui agli artt. 150 – 151 c.p.c. o più propriamente del combinato disposto artt. 142 – 143 c.p.c.) non viola i dettami del diritto comunitario. La soluzione è però diversa per quanto riguarda la certificabilità come TEE, sia per ragioni testuali20, sia dall’analisi dello sistema del TEE. Infatti, poiché (proprio al fine di favorire la circolazione della condanna nello spazio giuridico europeo) la certificazione una volta resa sia, de facto, inattaccabile, tutto ciò presuppone che il debitore abbia potuto esercitare i propri diritti di difesa, presupposto che non opera con la öffentliche Zustellung in Germania analogamente come non opererebbe con le notifiche agli irreperibili di cui all’artt. 143 c.p.c. e la notifica a mezzo di pubblici proclami in Italia. Ed a ben vedere, proprio questo argomento sistematico ha maggior pregio su quello testuale visto che (a parte il caso di specie, dove oltre al nominativo, che avrebbe ben potuto essere del tutto fittizio, del de Viesser niente altro si veniva a sapere) l’argomento testuale invocato non avrebbe avuto alcun pregio nel caso in cui del debitore convenuto, come nel caso dell’art. 143 c.p.c., si conosce con certezza l’ultima residenza anagrafica, ma con altrettanta certezza da quell’ultimo indirizzo il debitore si è reso irreperibile.

§ 2.2. – Corte di giustizia Unione europea, sez. IX, 05 dicembre 2013, n. 508/12, Walter Vapenik c. Josef Thurner. 21– La domanda che ha investito la Corte di Giustizia europea riguardava il caso del sig. Walter Vapelik, un non professionista nell’erogazione del credito residente a Salisburgo (Austria) che si è visto rigettare la sua richiesta di ottenere un certificato di TEE per una decisione di condanna emessa in contumacia nei confronti del sig. Josef Thurner, residente ad Ostenda (Belgio) in quanto il procedimento contro quest’ultimo, un consumatore, non era stato avviato nello Stato membro in cui aveva la residenza come sarebbe stato invece richiesto dall’art. 6, par. 1, lett. d) del Reg. TEE. Nel panorama degli pochi precedenti giurisprudenziali che hanno interessato la Corte di Giustizia, questo caso è di vivo interesse in quanto la Corte lo ha risolto più facendo leva sul profilo sistematico (l’interpretazione del concetto di consumatore alla luce dell’insieme della normativa comunitaria) piuttosto che sul mero dato testuale.
Dal punto di vista testuale, senza alcun dubbio, il sig. Thurner era un consumatore a tutti gli effetti, tuttavia il beneficio dato dalla normativa comunitaria22 al consumatore non è a questi in quanto tale, ma al fine di colmare un’asimmetria che il consumatore ha con il professionista. Qualora la controparte del consumatore sia un non professionista anch’egli, non c’è ragione di invocare la legislazione a tutela, differente interpretazione creerebbe essa stessa un’asimmetria in quanto il non professionista si troverebbe in una situazione deteriore allorquando creditore di un altro non professionista come lui rispetto a quella un professionista allorquando creditore di un suo pari.

§ 3. – La giurisprudenza italiana. – La giurisprudenza italiana è stata alle prese delle problematiche del TEE sotto due aspetti principali:
a) a monte, sulla natura giuridica della certificazione, delle regole procedurali dell’ordinamento italiano per ottenerla e dei rimedi contro la stessa23;
b) a valle, sui requisiti necessari per richiedere in Italia un esecuzione certificata come TEE in un altro Stato membro e rimedi all’esecuzione24.
Elemento comune della giurisprudenza sub a) è quello della classificazione della richiesta di certificato TEE quale provvedimento giurisdizionale e quindi non può essere emesso dalla cancelleria (vedi Trib. Milano, 23 aprile 2008). Quanto poi alla normativa che ne regola il procedimento la giurisprudenza citata ritiene che debba considerarsi procedimento di volontaria giurisdizione per la natura para amministrativa poiché il giudice non è chiamato ad accertare l’esistenza di un diritto nel contrasto tra le parti, ma la ricorrenza di determinati requisiti previsti dalla normativa (Trib. Modena del 14 dicembre 2010). Per quanto poi riguarda la revoca il Trib. Novara del 23 maggio 2012 ritiene che si debba provvedere con decreto, ai sensi dell’art. 737 c.p.c. e segg. in quanto compatibili, senza necessità di fissazione di udienza, con tutela difensiva e del contraddittorio. Proprio la garanzia della tutela del contraddittorio (che si perderebbe nel rito camerale) a fronte del quadro comunitario di preclusioni sia a valle (avanti al giudice ad quem dello Stato membro richiesto dell’esecuzione), sia delle ristrette fattispecie previste dal legislatore europeo per la rettifica o revoca del certificato avanti al giudice a quo (art. 10 Reg. TEE) fanno propendere parte della dottrina25 per la natura di procedimento giurisdizionale improntato sulla pienezza del contraddittorio e della cognizione. Ritengo tuttavia di aderire all’altra parte della dottrina26 e della giurisprudenza citata che partendo dalla comunicazione del Governo italiano rilasciata alla Commissione europea (art. 30, par. 1, Reg. TEE) che individuava quale procedimento di revoca “la revoca camerale ex art. 742 c.p.c.” ritiene trattarsi avente natura giurisdizionale sì, ma di mero controllo di presupposti richiesti dalla normativa comunitaria.
Per quanto riguarda il profilo sub b) la giurisprudenza27 e la dottrina consolidata ritengono che non sia più necessaria la spedizione in formula esecutiva del titolo ex art. 475 c.p.c., sia in quanto così facendo si verrebbe ad instaurare una fase di deliberazione da parte del giudice ad quem circa la sussistenza delle condizioni di eseguibilità del TEE che deve avvenire da parte del giudice a quo, sia perché la formula esecutiva nella sua funzione è assorbita dal certificato TEE.
Per quanto riguarda la previa notifica del titolo esecutivo (pur non munito di formula) unitamente (o separatamente) al precetto, l’unico precedente giurisprudenziale riscontrato è quello del Tribunale di Tolmezzo il quale seppur ritiene ammissibile l’esame della lamentata mancanza in sede di opposizione agli atti esecutivi in quanto la lamentela non tocca il diritto di procedere ad esecuzione forzata per motivi sostanziali, ma il titolo esecutivo in senso formale / documentale e quindi non si tratta del merito dell’azione esecutiva, ma dei modi in cui essa si dispiega; detta Corte (con nota adesiva di De Stefano), facendo leva sull’art. 20, par. 2, del Reg. TEE che prevede che alle autorità competenti per l’esecuzione il creditore sia tenuto a fornire solo “ a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte e b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo” eventualmente solo corredate di traduzione del certificato ha ritenuto che “le disposizioni comunitarie richiamate costituiscono quelle “diverse disposizioni di legge”28 che possono escludere sia la necessità di una previa notificazione di titolo e precetto”.
Sul punto bisogna inoltre segnalare che29, secondo il Tribunale di Monza del 01 febbraio 2010 “la mancata notificazione della certificazione di titolo esecutivo europeo non è motivo di opposizione al precetto”.
In generale si deve rilevare come il giudice italiano abbia, come nello spirito del Reg. TEE, ritenuto che ogni opposizione riguardante il merito del giudizio avanti al giudice a quo non possa essere sollevata avanti al giudice dell’esecuzione ad quem così come non possono essere sollevate questioni relative al merito di un provvedimento giurisdizionale italiano.
Attenzione a parte merita App. Torino 23 febbraio 2012 per quanto attiene alla possibilità di presentare un’istanza di revoca sulla base dell’inosservanza delle c.d. “norme procedimentali minime” previste dall’art. 14 del Reg. TEE per la notifica della domanda giudiziale introduttiva del procedimento volto ad emettere la decisione che si vuole certificare come TEE. Nel caso di specie il decreto ingiuntivo ed il relativo ricorso che devono essere notificati congiuntamente giusta l’art. 643 c.p.c. non era stato notificato nel rispetto delle modalità previste dall’art. 14, par. 1, lett. c) e d) Reg. TEE perché le attestazioni dell’agente postale non comprovano in alcun modo che il plico contenente l’atto giudiziario sia stato depositato nella sua integrità nella cassetta delle lettere del debitore ovvero che in tale cassetta sia stato rilasciato un avviso in cui chiaramente risultava “la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione aveva l’efficacia legale della notificazione e che determinava la decorrenza dei termini al fine del calcolo della loro scadenza”.
Ma soprattutto il decreto ingiuntivo certificato come TEE era totalmente carente delle avvertenze che l’art. 17 impone di rivolgere al debitore al fine di consentirgli di proporre opposizione, quali sono: 1) requisiti procedurali per contestare il credito;
2)nome e indirizzo dell’istituzione alla quale proporre la contestazione;
3) l’obbligo eventuale di essere rappresentati dall’avvocato.
Quindi la clausola generalmente apposta nei decreti ingiuntivi italiani “si avverte la debitrice che nel termine di cui sopra potrà fare opposizione e che, in difetto, il provvedimento diverrà cosa giudicata e si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge” o simili non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa comunitaria al fine della certificazione come TEE dell’emanato decreto ingiuntivo.

§ 4. – Conclusioni operative.- Per quanto riguarda l’attività dell’ufficiale giudiziario italiano lo scrivente ritiene che la sentenza del Tribunale di Tolmezzo non abbia forza nomofilattica tale dall’impedire di chiedere ai fini dell’esecuzione di un titolo certificato TEE la previa notifica del precetto.
Infatti se, per quanto riguarda il titolo la normativa europea è chiara che consideri sufficiente il titolo corredato dalla sua certificazione TEE e quindi l’ufficiale giudiziario non può pretendere la previa notifica del titolo e / o del suo certificato, altra cosa è il precetto che inerisce all’esecuzione e come tale rientra nella riserva alle varie legislazioni nazionali per quanto riguarda la procedura esecutiva. Se pure è vero che in Italia è ben possibile, ove prevista, un’esecuzione non preceduta da precetto, la funzione del precetto di cristallizzare la pretesa esecutiva sia per quanto riguarda la legittimazione attiva di parte istante, sia per quanto riguarda la legittimazione passiva di parte esecutata e sia il quantum richiesto (che può non esser definito con chiarezza nel titolo30) ed il dato testuale a cui non possiamo far dire più di quanto esso stesso non dica, ci impongono di far precedere l’esecuzione di un titolo certificato TEE dalla notifica dell’atto di precetto.

REGOLAMENTO DELLA COMUNITà EUROPEA 21 aprile 2004, n. 805/200431

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione32,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo33,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato34,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (piano d’azione di Vienna)35.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario.

(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale36. Il programma prevede, per la prima fase, la soppressione dell’exequatur, ovvero l’istituzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

(5) La nozione di «credito non contestato» dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell’assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all’entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l’esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico.

(6) L’assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), può assumere la forma di mancata comparizione in un’udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell’invito di un giudice a notificare l’intenzione di difendere la propria causa per iscritto.

(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati e alle decisioni pronunciate in seguito a impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici, certificati come titoli esecutivi europei.

(8) Nelle sue conclusioni di Tampere, il Consiglio Europeo ha ritenuto che l’accesso all’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria dovrebbe essere reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l’esecuzione nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione. La decisione giudiziaria certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d’origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione. Nel Regno Unito, ad esempio, la registrazione di una decisione giudiziaria straniera certificata seguirà pertanto le medesime regole della registrazione di una decisione giudiziaria pronunciata in altra sede nel Regno Unito e non implicherà un riesame nel merito della decisione giudiziaria straniera. I regimi in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie dovrebbero continuare a essere disciplinati dal diritto interno.

(9) Tale procedura dovrebbe presentare notevoli vantaggi rispetto alla procedura d’exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in quanto rende superfluo il benestare del sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne conseguono.

(10) Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell’esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.

(11) Il presente regolamento mira a promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Intende garantire in particolare il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in linea con l’articolo 47 della Carta.

(12) Dovrebbero pertanto essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell’esistenza dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall’altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione.

(13) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario che tali norme minime siano definite in modo specifico e dettagliato. In particolare, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris in ordine all’osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo.

(14) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati sia dall’assoluta certezza (articolo 13), sia da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario. Nella seconda ipotesi, una decisione giudiziaria dovrebbe essere certificata come titolo esecutivo europeo soltanto se lo Stato membro d’origine dispone di un meccanismo appropriato che consenta al debitore di chiedere il riesame completo della decisione giudiziaria alle condizioni stabilite all’articolo 19, nei casi eccezionali in cui, malgrado l’osservanza dell’articolo 14, il documento non sia pervenuto al destinatario.

(15) La notificazione a mani di persone diverse dal debitore stesso a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto il documento in questione.

(16) L’articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il debitore non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il debitore ha autorizzato un’altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.

(17) Il giudice competente per la verifica dell’integrale osservanza delle norme procedurali minime dovrebbe, in caso affermativo, rilasciare un certificato standard di titolo esecutivo europeo dal quale risulti con chiarezza tale controllo e il suo risultato.

(18) La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell’esecuzione.

(19) Il presente regolamento non comporta un obbligo per gli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali. Esso offre un incentivo in tal senso, agevolando l’accesso a una più efficiente e rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie in un altro Stato membro solo a condizione che siano rispettate tali norme minime.

(20) Il creditore dovrebbe poter scegliere tra la presentazione della domanda per ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo ed il sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 o da altri atti comunitari.

(21) Quando un documento deve essere inviato da uno Stato membro a un altro per essere ivi notificato, il presente regolamento, in particolare le norme in materia di notificazione dovrebbero applicarsi assieme al regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, in particolare l’articolo 14, in collegamento con le dichiarazioni degli Stati membri ai sensi dell’articolo 23 di detto regolamento.

(22) Poiché gli scopi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23) Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(24) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(25) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e di conseguenza non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(26) Conformemente all’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino del trattato, la procedura di codecisione è applicabile dal 1o febbraio 2003 per le misure stabilite nel presente regolamento,

hanno adottato il presente regolamento:

Capo I – Oggetto, campo d’applicazione e definizioni

Articolo 1 – Oggetto.

Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

Articolo 2 – Campo d’applicazione.

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta jure imperii).

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
c) la sicurezza sociale;
d) l’arbitrato.

3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3 – Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo.

1. Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.
Un credito si considera «non contestato» se:
a) il debitore l’ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
b) il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o
c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d’origine, o
d) il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico;

2. Il presente regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate a seguito dell’impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.

Articolo 4 – Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. «decisione giudiziaria»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
2. «credito»: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell’atto pubblico;
3. «atto pubblico»:
a) qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:
i) riguardi la firma e il contenuto, e
ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine, o
b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata;
4. «Stato membro d’origine»: lo Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l’atto pubblico è stato redatto o registrato, e tali atti sono stati certificati come titolo esecutivo europeo;
5. «Stato membro dell’esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico certificati come titolo esecutivo europeo;
6. «giudice d’origine»: il giudice o organo giurisdizionale incaricato del procedimento nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c);
7. in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande), il termine «giudice» comprende l’autorità pubblica svedese per l’esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).

Capo II – Titolo esecutivo europeo

Articolo 5 – Abolizione dell’exequatur.

La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Articolo 6 – Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo.

1. Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:
a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine, e
b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e
c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e
d) la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001, allorché:
– un credito sia considerato non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente regolamento, e
– si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e
– il debitore sia il consumatore.

2. Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d’origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività utilizzando il modello di cui all’allegato IV.

3. Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 2, allorché viene pronunciata una decisione a seguito dell’impugnazione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all’allegato V, se la suddetta decisione riguardante l’impugnazione è esecutiva nello Stato membro d’origine.

Articolo 7 – Spese relative ai procedimenti giudiziari.

Una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l’importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari, compresi i tassi d’interesse, è certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d’origine.

Articolo 8 – Titolo esecutivo europeo parziale.

Se solo alcune parti della decisione giudiziaria sono conformi ai requisiti del presente regolamento, è rilasciato per tali parti un certificato di titolo esecutivo europeo parziale.

Articolo 9 – Rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo.

1. Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell’allegato I.

2. Il certificato di titolo esecutivo europeo è compilato nella lingua della decisione giudiziaria.

Articolo 10 – Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo.

1. Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d’origine, viene
a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;
b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

2. La legislazione dello Stato membro d’origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo.

3. Una richiesta di rettifica o revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo può essere presentata utilizzando il modello di cui all’allegato VI.

4. Il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

Articolo 11 – Effetto del certificato di titolo esecutivo europeo.

Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell’esecutività della decisione giudiziaria.

Capo III – Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati

Articolo 12 – Campo di applicazione delle norme minime.

1. La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo.

2. I medesimi requisiti si applicano al rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo o di un certificato sostitutivo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 relativo ad una decisione che fa seguito all’impugnazione di un’altra decisione giudiziaria se, all’atto di detta decisione, ricorrono le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c).

Articolo 13 – Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore.

1. La domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti forme:
a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore,
b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l’indicazione della data della notificazione,
c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore,
d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

2. Qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere stata notificata al debitore in conformità del paragrafo 1 o oralmente in una precedente udienza riguardante lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.

Articolo 14 – Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore.

1. La notificazione della domanda giudiziale o dell’atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:
a) notificazione a mani proprie, presso l’indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell’abitazione del debitore;
b) se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi «locali commerciali» a una persona alle dipendenze del debitore;
c) deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore;
d) deposito del documento presso un ufficio postale o un’autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l’efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origine;
f) notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.

2. Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza.

3. La notificazione, ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), è attestata da:
a) un documento, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica quanto segue:
i) la forma di notificazione;
ii) la data in cui è stata effettuata;
iii) se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il debitore stesso, o
b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 15 – Notificazione ai rappresentanti del debitore.

La notificazione ai sensi dell’articolo 13 o dell’articolo 14 può anche essere stata effettuata ad un rappresentante del debitore.

Articolo 16 – Informazioni al debitore riguardo al credito.

Al fine di garantire la debita informazione del debitore riguardo al credito, nella domanda giudiziale o nell’atto equivalente devono essere stati indicati:
a) il nome e l’indirizzo delle parti;
b) l’importo del credito;
c) se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d’interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro d’origine preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;
d) una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda.

Articolo 17 – Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito.

Nella domanda giudiziale, nell’atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all’udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue:
a) i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l’udienza, il nome e l’indirizzo dell’istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l’obbligo di essere rappresentati da un avvocato;
b) le conseguenze della mancanza di un’eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario.

Articolo 18 – Sanatoria dell’inosservanza delle norme minime.

1. L’inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se:
a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14; e
b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e
c) il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

2. L’inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13 o 14 è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere.

Articolo 19 – Norme minime per il riesame in casi eccezionali.

1. Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 13 a 18, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione nel caso in cui:
a) i) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all’articolo 14, e
ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili,
o
b) il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circo
purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di consentire l’accesso al riesame di una decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle indicate al paragrafo 1.

Capo IV – Esecuzione

Articolo 20 – Procedimento di esecuzione.

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione.

2. Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione:
a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e
b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

c) se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro dell’esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diversa/diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali ammette la compilazione del certificato. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Alla parte che in uno Stato membro chieda l’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 21 – Rifiuto dell’esecuzione.

1. Su richiesta del debitore l’esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:
a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e
b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione, e
c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine.

2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 22 – Accordi con paesi terzi.

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell’articolo 59 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all’articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all’articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

Articolo 23 – Sospensione o limitazione dell’esecuzione.

Se il debitore ha
– impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell’articolo 19, o
– chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell’articolo 10,
il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può, su istanza del debitore,
a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l’importo, o
c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

Capo V – Transazioni giudiziarie e atti pubblici

Articolo 24 – Transazioni giudiziarie.

1. Le transazioni aventi ad oggetto crediti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate o concluse, su richiesta presentata al giudice che le ha approvate o dinanzi al quale sono state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell’allegato II.

2. La transazione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell’articolo 5, dell’articolo, 6, paragrafo 1 e dell’articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell’articolo 21, paragrafo 1 e dell’articolo 22.

Articolo 25 – Atti pubblici.

1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all’autorità designata dallo Stato membro d’origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell’allegato III.

2. Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 1 e dell’articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell’articolo 21, paragrafo 1 e dell’articolo 22.

Capo VI – Disposizione transitoria

Articolo 26 – Disposizione transitoria.

Il presente regolamento si applica solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore.

Capo VII – Relazioni con gli altri atti comunitari

Articolo 27 – Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001.

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di chiedere il riconoscimento e l’esecuzione conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato.

Articolo 28 – Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000.

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000.

Capo VIII – Disposizioni generali e finali

Articolo 29 – Informazioni sul procedimento e sulle autorità di esecuzione.

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini ed agli ambienti professionali le informazioni riguardanti
a) i metodi e i procedimenti di esecuzione negli Stati membri e
b) le autorità competenti per l’esecuzione negli Stati membri
in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio.

Articolo 30 – Informazioni relative ai rimedi giuridici, alle lingue ed alle autorità.

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
a) la procedura di rettifica e di revoca di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e di riesame di cui all’articolo 19, paragrafo 1;
b) le lingue ammesse ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera c);
c) gli elenchi delle autorità di cui all’articolo 25;
ed ogni conseguente modifica.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 31 37 – Modifiche degli allegati.

La Commissione modifica i modelli di certificato contenuti negli allegati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

Articolo 32 38 – Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 33 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.

Esso si applica a partire dal 21 ottobre 2005, ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32, che si applicano dal 21 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

1 La presente relazione è stata svolta nell’ambito delle attività di ricerca della C.E.H.J.

2 Per una panoramica sul Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (TEE) si veda: a) Marco De Cristofaro, La crisi del monopolio statale dell’imperium all’esordio del titolo esecutivo europeo, Int’Lis n. 3-4/2004 pag. 141; b) Giuseppe Campeis e Arrigo De Pauli, I Regolamenti UE in materia processuale civile, Nuova Giur. Civ. Comm. n. 5/2005, p. II, pag. 312; Federico Carpi, Dal riconoscimento delle decisioni all’esecuzione automatica, Riv. Dir. Proc. n. 5/2005, pag. 1127; Elena D’Alessandro, Choosing among the three Regulations creating a European Enforcement Order (EEO Regulation, EOP Regulation, ESCP Regulation): practical guidelines, Int’Lis n. 1/2010, pag. 39; Marco Farina, Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia, Roma, Aracne, 2012, 1-314.

3 Ragion per cui le sentenze aventi prettamente natura dichiarativa / costitutiva hanno prodotto effetti giuridici immediati senza le problematiche inerenti ad una loro esecuzione coattiva. Alcuni autori (Farina, vedi nota precedente) hanno contestato le ragioni dogmatiche della distinzione tra sentenze di condanna e quelle di natura dichiarativa / costitutiva essendo in ultima analisi una questione di diritto positivo dipendente dal grado di equivalenza e fungibilità tra le giurisdizioni interne e straniere accolto da ciascun ordinamento.

4 La Convenzione di Bruxelles, in ordine alla circolazione dell’efficacia esecutiva delle decisioni di condanna, prevedeva un procedimento di exequatur bifasico, il quale contemplava anche fase inaudita altera parte una verifica in ordine all’insussistenza dei motivi ostativi dell’esecuzione.

5 Rispetto alla Convenzione di Bruxelles il Reg. n. 44/2001 prevede un restringimento dei motivi ostativi del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni di condanna, eliminando inoltre ogni esame degli stessi nella fase inaudita altera parte del procedimento di exequatur per mantenerlo soltanto in quella instaurata su iniziativa dell’opponente.

6 Dopo un progetto ufficioso sottoposto al dibattito nell’autunno del 2001, la proposta presentata dalla Commissione il 18 aprile 2002, COM (2002) 159, GUCE C 203/E, 27 agosto 2002 e quindi la proposta modificata dell’11 giugno 2003.

7 Nel nostro ordinamento non vi sono ipotesi specificatamente tipizzate di un siffatto riconoscimento, come accade in Francia ed in Germania, tuttavia si può ravvisare una simile fattispecie nelle (rare) ipotesi in cui il convenuto concluda per l’accoglimento della domanda proposta dall’attore, dichiarando la fondatezza in facto ed in iure della stessa. Parte minoritaria della dottrina e segnatamente FARINA (vedi nota n. 2) esclude invece che la confessione giudiziale possa integrare riconoscimento espresso della domanda, poiché questa riguarda solo fatti e non contiene perciò nessuna dichiarazione quanto alla fondatezza giuridica della domanda.

8 La definizione di atto pubblico di cui all’art. 4, n 3, lett. a) del TEE ricalca la nozione elaborata dalla Corte di Giustizia, con riferimento all’art. 50 della Convenzione di Bruxelles, nella sentenza del 17 giugno 1999, C-260/97, Unibank c. Christensen, in Foro it. , 1999, IV, 513, con osservazioni di A. Barone.

9 Nel nostro ordinamento un riconoscimento tacito non può essere ravvisato nel caso di contumacia del convenuto – a differenza di quanto accade nei sistemi tedesco ed inglese – poiché ad essa consegue per pacifica opinione una ficta contestatio; è invece da ravvisarsi, tipicamente, nel caso di mancata opposizione a decreto ingiuntivo o di mancata (o tardiva) costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione. A tal proposito si veda Trib. Novara 23 maggio 2012, nel sito Il caso.it, 2012.

10 Il legislatore europeo ha rinunciato a dettare una compiuta disciplina del relativo modus procedendi, lasciando spazio alle leggi processuali dei singoli Stati membri. Dal parallelismo con il procedimento volto ad ottenere la dichiarazione di esecutività, alcuni autori fra i quali il FARINA deducono che il procedimento destinato alla pronuncia del certificato si bifasico, costituito da una prima fase che si svolge inaudita altera parte, in cui il giudice, a seguito dell’istanza di parte, esamina se sussistono o meno i requisiti per la concessione del certificato e, rispettivamente, lo emette o lo nega; e da una seconda fase a contraddittorio pieno, che si apre con la richiesta di revoca dell’emanato certificato da parte del debitore.

11 Il Capo III, ovviamente, non è applicabile là dove il TEE sia costituito da un atto autentico o da una transazione: art. 24, par. 3 ed art. 25, par. 3.

12 Cui può farsi comunque ricorso in alternativa: vedi art. 27 e Considerando n. 20 premesso al Reg. TEE.

13 E sempre che dalla comunicazione risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l’efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza di termini processuali (art. 14, par. 1, lett. d)). Risultano conformi a tale prescrizione le modalità di consegna degli atti notificati a mezzo posta introdotti in Italia dalla sentenza della Corte costituzionale del 23 settembre 1998, n. 346.

14 Queste due ultime modalità risentono chiaramente, della prassi inglese, ove appunto , da un lato le Civil Procedure Rules (C.P.R.) hanno introdotto la notifica a mezzo elettronico, se espressamente consentita dal destinatario, e dall’altro, la notifica postale tramite first class mail non prevede alcun attestato di ricevimento da parte del destinatario. Ne risultano così finalmente marginalizzate – dopo la ritrosia tenuta in proposito nel Reg. 1348/2000 prima e Reg. 1393/2007 poi – le forme di notifica veramente sostitutive o fittizie previste nei diversi sistemi giuridici nei confronti di soggetti di cui siano sconosciuti domicilio o residenza (c.d. rito degli irreperibili in Italia, la öffentliche Zustellung in Germania, a tacer delle varie forme di signification au parquet).

15 A giudizio di chi scrive l’attuale normativa italiana di cui all’art. 149 bis c.p.c. non è conforme ai requisiti previsti dal Reg. TEE in quanto l’effettuazione della notifica prescinde da una previa accettazione degli effetti da parte del destinatario.

16 Per una disamina più dettagliata si vedano i seguenti articoli: Elena D’Alessandro, Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012, Riv. Dir. Proc. n. 4-5/2013, pag. 982.

17 Ad esempio, il titolo esecutivo italiano sarà utilizzabile anche all’estero dal creditore (suoi eredi ed aventi causa) contro il debitore (suoi eredi ed aventi causa).

18 Per quanto riguarda l’Italia le regole poste dal terzo libro del codice di procedura civile saranno applicate con queste due deroghe:
a) come già accadde per i regolamenti n. 805/2004, n. 1896/2006 e n. 861/2007, colui che intende chiedere l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non potrà essere obbligato dalla legge processuale dello Stato di esecuzione ad avere colà un recapito postale (art. 41, par. 3, Reg. n. 1215/2012) con la conseguenza poiché in Italia è previsto nel precetto l’elezione di domicilio nel comune ove è sede il giudice competente per l’esecuzione (art. 480 c.p.c.) il creditore precettante si intenderà domiciliato presso la cancelleria del Giudice dell’Esecuzione;
b) come sufficientemente chiarito da dottrina e giurisprudenza a proposito del Reg. TEE e dei successivi regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007, non dovrà essere apposto al titolo comunitario per la sua eseguibilità in Italia la formula esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c.

19 Fonti: Riv. Dir. Int. Priv. Proc. n. 3/12, pag. 794; Dir. Comunitario on line, 2012; Giur. it. n. 11/2012, pag. 2321 con nota di Elena D’Alessandro; Int’Lis n. 4/201, pag. 178 con nota di Silvia Turatto.

20 L’art. 14, par. 2, Reg. TEE statuisce che “la notificazione di cui al par. 1 (notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore) non è ammissibile se l’indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza”.

21 Fonti: Dir Comunitario on line, 2014

22 La Corte nel ricostruire il contesto normativo non solo ha fatto leva sul reg. TEE, ma anche sul Reg. n. 44 / 2001 e sul Reg. n. 593 / 2008 (sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, c.d. Roma I)

23 In questa categoria di decisioni possiamo ascrivere: Trib. Milano, ordinanza del 23 aprile 2008, in Riv. Dir. Inter. Priv. e Proc., n. 3 / 2009, pag. 741 e in Foro it. n. 3 / 2009, I, 939, con nota di Caponi; Trib. Mantova, sentenza del 24 settembre 2009, in Riv. Dir. Inter. Priv Proc. n. 1 / 2010, pag. 149 – 150; Trib. Modena, decreto del 14 dicembre 2010, in Foro it. n. 11 / 2011, I, 3205; App. Torino, I sez., decreto del 23 febbraio 2012, in Giurispr. it. n. 6 / 2013, pag. 1374, con nota di Alfonzo Cerrato; Trib. Novara, 23 maggio 2012, nel sito Il caso.it, 2012.

24 In quest’altra categoria di decisioni possiamo ascrivere: Trib. La Spezia, ordinanza del 07 febbraio 2008, in Foro it. n. 3 / 2009, I, 936, con nota di Caponi ed in Riv. Dir. Inter. Priv. e Proc., n. 3 / 2009, pag. 735; Trib. Milano, decreto del 30 novembre 2007, in Foro it. n. 3 / 2009, I, 936 con nota di Caponi ed in Foro Padano n. 1 / 2010, pag. 189 con nota di Milan; Trib. Tolmezzo, 07 marzo 2009, in Riv. Es. Forz. N. 3 / 2009, con nota di Franco De Stefano; Trib. Monza, sentenza del 01 febbraio 2010, in Riv. Dir. Inter. Priv. e Proc., n. 2 / 2011, pag. 416 – 420; Trib. Modena, I sez., sentenza del 08 novembre 2010, in banca dati Pluris-Cedam; Trib. Nocera Inferiore, sez. I, sentenza del 16 gennaio 2013, in banca dati Pluris-Cedam.

25 Carratta, voce “Titolo esecutivo europeo. I): Diritto processuale civile”, in Enc. Giur. Treccani, XXXVI, Roma, 2006; M. De Cristofaro, op. cit.; Fabrizio Giuseppe Del Rosso, Certificazione ed esecuzione del titolo esecutivo europeo nell’ordinamento italiano, in Riv. Es. Forz. n. 3 / 2011, pag. 407; Consalvi, Il titolo esecutivo europeo in materia di crediti non contestati, in Riv. Es. Forz., 2004, pag. 647 e segg.; Pozzi, Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in Comm. al C.P.C. diretto da Carpi, Taruffo, Padova, 2012, VII ed., pag. 3244 e segg.; A. Cerrato, nota ad App. Torino cit.

26 Marco Farina, op. cit.; G. Campeis e A. De Pauli, La disciplina europea del processo civile italiano, 2005, 425; Pastorelli, Il Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in Manuale di diritto processuale civile europeo a cura di Taruffo, Varano, Torino, 2011, pag. 213 e segg.; F. De Stefano, L’insindacabilità del titolo esecutivo europeo nell’ordinamento italiano, in Studi in onore di Modestino Acone, II, Napoli, 2010 pag. 1309 e segg.; Diana, Il titolo esecutivo europeo, in Il procedimento monitorio, Padova, 2013, II ed., pag. 971 e segg.

27 Vedi Trib. Milano 30 novembre 2007 e Trib. Tolmezzo 07 marzo 2009

28 L’art. 479, primo comma, c.p.c. stabilisce che “Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto”.

29 A mia avvertenza giustamente in quanto requisito non previsto dal Reg. TEE.

30 Si pensi ad una condanna al pagamento di un tot al mese che quindi necessariamente abbisogna nel precetto di una sua quantificazione sia nel quantum sia nell’individuazione dei ratei scaduti.

31 Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143. Entrata in vigore: 21 gennaio 2005.

32 Pubblicato nella G.U.C.E. 27 agosto 2002, n. C 203 E.

33 Pubblicato nella G.U.U.E. 8 aprile 2003, n. C 85.

34 Parere del Parlamento europeo dell’8 aprile 2003 (G.U.C.E. C 64 E del 12.3.2004), posizione comune del Consiglio del 6.2.2004 e posizione del Parlamento europeo del 30.3.2004.

35 Pubblicato nella G.U.U.E. 23 gennaio 1999, n. C 19.

36 Pubblicato nella G.U.U.E. 15 gennaio 2001, n. C 12.

37 Articolo così sostituito dall’allegato del regolamento (CE) n. 1103/2008.

38 Articolo così sostituito dall’allegato del regolamento (CE) n. 1103/2008.

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