31 Gennaio 2018
Pignoramento presso terzi alle società
Pignoramento presso terzi alle società
Premessa
La Scuola Nazionale di Procedura A.U.G.E. accanto all’ormai consolidata elaborazione di interventi scientifici ruotanti intorno ad una determinata problematica giuridica, ispirandosi ad un formato letterario tipico nella preparazione notarile, intende da oggi proporre un nuovo tipo di approccio, più casistico, che parta cioè da problemi concretamente affrontati nei nostri Uffici così come vengono a noi posti nella loro complessità pluridisciplinare, questi nuovi elaborati saranno inseriti in una collana di casi chiamata “Momenti di vita giudiziaria”.
Nella sezione “Motivazione” previa l’individuazione dei problemi verrà data una soluzione pratica con una motivazione di tipo operativo.
Nella sezione “Parte teorica” verrà dato un approfondimento degli aspetti scientifici coinvolti nella risoluzione del caso.
Siccome l’Ufficiale giudiziario è da sempre chiamato a risolvere delicate questioni giuridiche che esorbitano dalla routine, e ciò spesso con la pressione di richieste “con urgenza” se non addirittura con problematiche che si presentano in sede di esecuzione in modo del tutto estemporaneo, vorremo con questa nuova collana di casistica rompere almeno la solitudine in cui siamo spesso costretti ad operare.
Per fare questo è quindi necessaria la collaborazione di tutti, per cui riteniamo che ogni Ufficiale giudiziario si debba sentire in dovere di conferire la sua esperienza operativa in modo che diventi bagaglio professionale a disposizione di tutta la categoria.
Tutti i contributi possono essere inviati con l’esposizione del caso concreto e della soluzione operativa adottata al seguente indirizzo di posta elettronica: orazmel@tiscali.it
La Scuola di Procedura, in collaborazione con il collega che ha sottoposto il caso, elaborerà il caso con le relative problematiche per una maggiore condivisione possibile dello stesso nell’interesse di tutta la categoria.
Al superiore invito non può andare disgiunto un altro, verso tutti gli iscritti A.U.G.E., ovvero l’invito ad impegnarsi con la Scuola Nazionale di Procedura per contribuire alla formazione della nostra professione; ognuno, a seconda della sua propensione e possibilità, contribuirà per quel che potrà; la stessa passione e motivazione che sono stati presenti nell’impegno saranno la migliore garanzia della propria ricompensa in termini di soddisfazione ed orgoglio professionale, ricompensa che, seppur non “sonante” come altre, in tempi come questi di frustrazione per la propria dignità calpestata può, per alcuni, voler dire molto.
Caso di diritto societario n. 1
Un avvocato del foro di Caltagirone nell’interesse di sei creditori che chiameremo (Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Sesto) ha presentato presso l’U.N.E.P. di Grammichele sei distinte richieste di pignoramento presso terzi (una per ciascun lavoratore) contro i coniugi Tizio e Tizia, indicati quali debitori solidali, corredando ciascuna richiesta dei seguenti titoli:
1. – sentenza della Corte d’Appello di Catania, sezione lavoro, spedita in formula esecutiva contro la società Alfa s.r.l. che condanna detta società a delle somme diverse per ciascun lavoratore;
2. – detta sentenza è stata notificata unitamente al precetto nel maggio del 2011 al rappresentante legale della Alfa s.r.l.;
3. – a loro volta tutti i superiori atti sono stati rinotificati nel maggio 2012 ai coniugi Tizio e Tizia con ulteriore atto di precetto che, dopo aver descritto il titolo contro la società, esponeva in premessa i seguenti passaggi:
3.1 – nel dicembre del 2011 era stata estinta ex art. 310 c.p.c una esecuzione presso terzi esperita con esito negativo nei confronti della Alfa s.r.l.;
3.2 – nel dicembre 2009 è stata cancellata la società dal Registro delle Imprese di Catania dopo essere stata posta in liquidazione dallo stesso socio Tizio;
3.3 – gli ultimi soci risultano essere stati Tizio in ragione del 60% e sua moglie Tizia in ragione del restante 40%;
3.4 – pendente lo stato di liquidazione, il socio liquidatore Tizio dichiarava che la società era debitrice nei confronti della propria moglie e consocia Tizia per diversi crediti di lavoro e collaborazione svolti in passato, senza peraltro determinare l’importo del debito medesimo;
3.5 – nel marzo 2009 la società Alfa s.r.l. in liquidazione cedeva alla signora Tizia il proprio credito vantato nei confronti di un primario istituto di credito per gestione illegale del proprio conto corrente per il quale era pendente una causa iscritta a ruolo nel 2007 presso il Tribunale di Caltagirone sez. distaccata di Grammichele al fine di ripianare i debiti che la società dichiarava di avere nei confronti di detta Tizia;
…..3.6 – nell’ottobre del 2009 l’assemblea ordinaria della Alfa s.r.l. deliberò:
3.6.1 – di approvare il bilancio finale di liquidazione recante circa € 34.000;
3.6.2 – di ratificare la cessione di credito del marzo 2009;
3.6.3 – di conferire mandato al liquidatore per i rapporti sopravvenienti;
3.6.4 – di approvare il piano di riparto del netto patrimoniale fra i due soci;
…..3.7 – nell’aprile 2010 il giudice monocratico condanna l’istituto di credito ad un risarcimento di circa € 355.000 e, preso atto dell’intervenuta cessione del credito, ordina al detto istituto soccombente di pagare quanto da lui dovuto alla cessionaria del credito, signora Tizia.
Tutto quanto sopra premesso, l’avvocato nell’interesse e per conto dei sei lavoratori ritiene che i signori Tizio e Tizia siano personalmente perseguibili per i debiti sociali in ragione delle somme da essi riscosse in sede di bilancio finale di liquidazione e dalla signora Tizia in sede di cessione del detto credito di cui se ne deduce l’illegittimità, chiede pertanto di procedersi con pignoramento presso terzi verso quasi tutti gli istituti di credito presenti a Scordia ove risiedono i signori Tizio e Tizia.
Nel pignoramento presso terzi è stata chiesta l’esecuzione nei confronti dei due coniugi in qualità di debitori solidali, indicando, con la maggiorazione del 50%, somme che pur variando da lavoratore a lavoratore, complessivamente ammontano ad € 94.400.
Motivazione
L’Ufficiale giudiziario nell’affrontare la superiore richiesta deve innanzi tutto limitare la propria azione esecutiva a quanto per legge sono chiamati a rispondere dei soci di una società di capitali una volta che sia stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Nel caso specifico deve applicarsi l’art. 2495, comma 2°, cod. civ. che così statuisce: “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.”.
Quindi è solo al bilancio finale di liquidazione che l’Ufficiale giudiziario deve guardare come limite alla propria azione esecutiva e non potrà sindacare se determinate somme siano da qualificare o meno sociali, spettando tale indagine alla Autorità giudiziaria.
Nel caso di specie, l’Ufficiale giudiziario dovrà considerare il debitore Tizio responsabile solo per la somma pari al 60% del bilancio finale di liquidazione e Tizia per il restante senza poter aggiungere quanto ricevuto dalla cessione di credito di cui parte istante lamenta l’illegittimità.
Una domanda da porsi invia prioritaria è quella se, premesso quanto stabilito dalla legge, essendo il titolo contro la Alfa s.r.l. e non contro i singoli soci, l’Ufficiale giudiziario debba pretendere, oltre alla notifica di quel titolo e del precetto ai soci, anche un provvedimento giudiziario avente evidentemente natura di accertamento, che, preso atto dei presupposti di legge estenda il quantum debeatur nei limiti di legge anche nei confronti dei soci.
Il superiore dubbio nasce infatti dalla considerazione che i soci nel caso di specie non sono qualificabili né come successori a titolo universale, né a titolo particolare della società (nonostante che certi aspetti dello stesso art. 2495 cod. civ., come la possibilità della notifica del titolo nella sede della società entro un anno dalla sua cancellazione, norma per certi versi analoga a quanto stabilito in tema di successione mortis causa dagli artt. cod. proc. civ.); infatti seguendo la giurisprudenza pressoché unanime, nel caso si specie non siamo in presenza di un fenomeno successorio ma il socio risponde di un debito proprio.
Il caso è quindi non solo analogo alla più comune responsabilità illimitata propria del socio illimitatamente responsabile di società di persone, ma anche a quella del fideiussore per il debito da lui garantito o a quella dell’accollante, in caso di accollo meramente interno, per il debito dell’accollato verso l’accollatario1.
Poiché la funzione del precetto è quella non solo di individuare l’esatta pretesa creditoria ma anche di individuare i soggetti e la loro legittimazione attiva e passiva all’interno della procedura esecutiva da intraprendere, da una parte, non si riesce a riscontrare il dato normativo che limiti il ventaglio di queste vicende circolatorie del credito solo a quelle aventi natura successoria, dall’altra, se riteniamo, così come è pacifico dalla lettura dell’art. 477 cod. proc. civ., che lo stesso titolo esecutivo contro il dante causa possa essere fatto valere contro il suo successore a titolo universale o particolare, a maggior ragione sarà aggredibile esecutivamente in virtù dello stesso titolo, anche se spedito in formula esecutiva contro altro soggetto, chi risponda di quel debito per fatto proprio una volta che sia stato esibito all’Ufficiale giudiziario un atto pubblico (contratto di fideiussione o accollo interno in caso di mutuo oppure certificato camerale da cui si evinca lo status di socio illimitatamente responsabile o bilancio finale di liquidazione come nel caso di specie) da cui si evinca che il precettato risponda del debito indicato nel notificato titolo esecutivo in proprio.
Quindi, esemplificando, un mutuo contratto da Filano (debitore accollato) con la banca Gamma (creditore accollatario) potrà fungere da titolo esecutivo anche contro Mevio (debitore accollante) senza ulteriore passaggio giudiziario, purché sia notificato a Mevio il titolo2 ed il precetto da cui si evince tale vicenda circolatoria del debito ed all’Ufficiale giudiziario venga esibito atto pubblico di accollo, naturalmente il titolo che necessiterà della formula esecutiva sarà il mutuo originario e non l’atto di accollo (o di fideiussione, di delegatio promittendi o di espromissione).
Sempre dal punto di vista operativo, la visura camerale con la cancellazione ed il bilancio finale di liquidazione, seppur non possono essere definiti titoli in senso stretto, e quindi essere depositati presso la cancelleria delle esecuzioni come in questo caso i documenti descritti ai punti 1, 2 e 3, pur tuttavia devono essere fatti visionare all’Ufficiale giudiziario quale presupposto necessario per l’esecuzione stessa.
Di ciò l’Ufficiale giudiziario ha fatto menzione in quanto, dopo la citazione del procuratore di parte istante e nella sezione di competenza dell’Ufficiale giudiziario prima della relata di notifica e dopo l’elenco dei titoli in virtù dei quali si procede all’esecuzione e prima della parte in cui l’Ufficiale giudiziario dichiara di aver pignorato e procede alle intimazioni ed ingiunzioni di rito, ha inserito nell’originale ed in tutte le copie da notificare la seguente frase: “vista la cancellazione al Registro delle Imprese di Catania in data ……. ed il bilancio finale di liquidazione del ……”
Un problema analogo al caso di specie e nella pratica molto più frequente è quello dell’esecuzione contro i soci illimitatamente responsabili di società di persone.
Ai sensi degli artt. 22673 e 22684 cod. civ. per le società semplici, ai sensi dell’art. 2297, primo comma, cod. civ.5 per le società di fatto ed ai sensi degli artt. 2313 e 23156 cod. civ. le società in accomandita semplici regolari ed irregolari i soci illimitatamente responsabili sono aggredibili nel loro personale patrimonio per il pagamento delle obbligazioni sociali anche durante la vita della società stessa e, similmente al caso di specie, i soci accomandanti ed i soci di società semplice per cui sia stipulato e portato a conoscenza “con mezzi idonei” possono essere tenuti al pagamento nei confronti dei creditori sociali nei limiti di quanto abbiano ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione.
La responsabilità patrimoniale del socio non vuol dire che si possano derogare le norme contenute nel codice di procedura civile in merito ai presupposti di ogni procedura esecutiva, quindi, come avvenuto nel caso di specie, prima di procedere nei confronti del socio occorre che siano a lui personalmente notificati titolo e precetto e a ciò non vale la notifica al socio nella sua qualità di legale rappresentante, in quanto oggetto di notifica e di intimazione a precetto deve essere il socio nella sua qualità di responsabile per le obbligazioni sociali e non la società in persona del suo legale rappresentante.
Nel caso di specie l’avvocato aveva correttamente indicato in precetto che stava procedendo contro il socio proprio in virtù dell’art. 2495, secondo comma, cod.civ.
Operativamente ci si può interrogare se l’Ufficiale giudiziario, visto che nelle s.n.c. e nelle s.a.s. può procedere contro i soci illimitatamente responsabili solo qualora sia stato preventivamente esperito un infruttuoso tentativo di escussione del patrimonio sociale, possa rilevare il fatto che il precetto non sia stato intimato personalmente al socio solo dopo tale infruttuoso tentativo.
Ritengo che tale eccezione non sia di competenza dell’Ufficiale giudiziario che debba tuttavia, pur davanti ad un precetto notificato contestualmente alla società ed a tutti i suoi soci illimitatamente responsabili, controllare che tale previo infruttuoso tentativo presso la sede sociale vi sia stato prima di agire in executivis, quindi debba rifiutarsi di agire quando gli venga richiesto, come spesso accade, un pignoramento presso terzi contemporaneamente al socio ed a tutti i soci illimitatamente responsabili proprio perché l’esecuzione sui conti correnti dei soci è legittima solo qualora vi sia stato il previo infruttuoso tentativo di cui sopra.
A questo punto nel caso di specie problemi che si pongono sono i seguenti:
a) se l’Ufficiale giudiziario possa esecutare l’ex socio complessivamente solo per la somma attribuitagli con bilancio finale di liquidazione oppure gravi su di esso anche la maggiorazione del 50%;
b) se il creditore possa agire verso ognuno dei soci interamente per il suo credito oppure dovrà imputare il suo credito ad ognuno degli ex soci pro quota;
c) se il presenza di più creditori ogni credito è autonomo dall’altro e quindi ogni creditore non dovrà agire esecutivamente se non con la somma limite di cui all’art. 2495, secondo comma, cod. civ. oppure l’Ufficiale giudiziario dovrà tener conto delle richieste avanzate e ridurre le pretese dei creditori proporzionatamente.
Nel caso di specie, le superiori questioni si traducono nelle seguenti:
A) posto che Tizio ha ricevuto il 60% di € 34.000 e quindi 20.400 e Tizia il rimanente pari a € 13.600, poniamo che il creditore Primo vanti un credito in precetto che ammonta ad € 20.000 da garantire quindi esecutivamente per € 30.000, potremo aggredire il patrimonio personale di Tizio solo per € 20.400, oppure l’ex socio sarebbe perseguibile fino alla somma ricevuta, aumentata del 50%?
Lo scrivente in un primo momento prediligeva una tesi più letterale, il codice infatti limita la responsabilità: “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”, tuttavia, previo scambio di pareri con il collega, il dott. Giorgio ASSENZA, ha ritenuto di accedere ad altra, e più complessa ricostruzione.
Infatti, se è pur vero che la norma determina il limite massimo della responsabilità dell’ex socio, è anche vero che se questi, legalmente richiesto con precetto, non adempie prontamente, le successive spese processuali e gli interessi maturandi saranno a suo danno, quindi il signor Tizio, se richiesto del pagamento avesse con uno o più pagamenti prontamente esaurito la somma ricevuta dal bilancio finale di liquidazione, non sono a lui addebitabili altre somme, spese ed interessi, se invece, fossero decorsi i termini per azionare il precetto senza un pronto pagamento, il limite massimo dal punto di vista esecutivo di cui risponde l’ex socio diventa la somma ricevuta come da bilancio finale di liquidazione aumentata del 50%.
Nel nostro caso quindi Tizio risponderà fino ad un massimale di € 30.600 (€ 20.400 + 50%) e Tizia fino ad € 20.400 (€ 13.600 + 50%).
Infine, per quanto riguarda questo punto, potrebbe essere utile per l’ex socio che si veda recapitare una richiesta di pagamento fondata sull’art. 2495, comma 2°, cod. civ. provvedere a offrire tempestivamente con offerta reale la somma richiesta, il verbale potrebbe essere quindi opposto a qualsiasi altro creditore che si presenti.
B) Per quanto riguarda il secondo problema, nel caso di specie ipotizziamo che Secondo sia creditore nei confronti della Alfa s.r.l. della somma di € 10.000, una volta cancellata la società ai sensi dell’art. 2495, comma 2°, cod. civ. potrà chiedere il credito da lui vantato ad entrambi i soci solidalmente oppure dovrà limitare la sua pretesa nei confronti dell’ex socio alla quota da lui posseduta e quindi Tizio risponderà del 60% del debito e Tizia del 40%?
Seppure per certi aspetti sembra che il legislatore qualifichi la vicenda come una successione a titolo particolare, anche in tal caso, l’interprete non potrebbe derogare alla regola generale della solidarietà che come eccezione è prevista solo per le successioni mortis causa, quindi, pur nel rispetto dei limiti di cui alla superiore lettera A), il creditore Secondo potrà richiedere ad entrambi i signori Tizio (che risponderà in sede esecutiva per € 20.400 + 50% = € 30.600)e Tizia (che risponderà in sede esecutiva per € 13.600 + 50% = € 20.400) la somma di € 10.000 secondo le regole della responsabilità solidale.
Quindi se il creditore Terzo vanta un credito pari a € 30.000, l’Ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, pur seguendo la regola della solidarietà, dovrà limitare la pretesa nel rispetto dei massimali di cui sopra e differenziare così le somme pignorate.
C) Per quanto riguarda l’ultimo problema, eseguendo tutti i pignoramenti richiesti pur rispettando ognuno la somma limite di cui all’art. 2495, secondo comma, cod. civ., l’Ufficiale giudiziario è automaticamente cosciente di superare il limite previsto dalla legge, ciò non vuol dire che questa sia una eccezione che possa da lui essere opposta alla parte istante.
Il caso prospettato è effettivamente al limite, ma ipotizziamo il caso in cui mentre il creditore Primo chieda il pignoramento presso terzi a Grammichele, nello stesso momento il creditore Secondo, a conoscenza di beni dell’ex socio a Varese, chieda all’Ufficiale giudiziario di quest’U.N.E.P. di procedere esecutivamente, non si potrà rifiutare né il primo né il secondo Ufficiale giudiziario, purché sia rispettato il limite che formalmente prevede la legge. Infatti, così come l’eccezione di adempimento è onere della parte esecutata, anche l’eccezione del rispetto del limite in cui la parte esecutata è soggetta all’adempimento è onere di quest’ultima.
1 Ai casi di fideiussione ed accollo interno, più frequenti nella pratica, devono aggiungersi tutti i casi di novazione soggettiva tipizzati dal nostro legislatore nella delegazione, espromissione ed accollo (esterno).
2 Caso nel caso è quello dei mutui fondiari che, in virtù dell’art. 38 T.U.B. () non necessitano della notifica del titolo esecutivo, ma soltanto dell’esibizione all’Ufficiale giudiziario della copia autentica spedita in forma esecutiva. Ci si domanda in tali casi se in caso di vicende circolatorie come quelle trattate, sia necessario la notifica del titolo esecutivo a che direttamente non era stato parte del mutuo fondiario, in questo caso il tenore letterale del dato normativo tenderebbe ad escludere anche in questo caso la necessità della notifica del titolo.
3 Art. 2267 c.c. – Responsabilità per le obbligazioni sociali – 1. I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
2. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.
4 Art. 2268 c.c. – Escussione preventiva del patrimonio sociale – 1. Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
5 Art. 2297 c.c. – Mancata registrazione – 1. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società ed i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.
2. Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
6 Art. 2315 c.c. – Norme applicabili – 1. Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo in quanto applicabili.
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