5 Gennaio 2013
La nuova disciplina del pignoramento presso terzi Artt. 548 e 549 c.p.c.
La nuova disciplina del pignoramento presso terzi a partire dal 01 gennaio 2013
La semplificazione del procedimento inerente l’accertamento dell’obbligo del terzo
ART. 548 c.p.c. (Mancata dichiarazione del terzo)
Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
ART. 549 c.p.c. (Contestata dichiarazione del terzo)
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.
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Prima ipotesi |
Prima ipotesi |
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Seconda ipotesi |
Seconda ipotesi
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Terza ipotesi |
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Quarta ipotesi |
Quarta ipotesi
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