Esecuzioni

5 Gennaio 2013

La nuova disciplina del pignoramento presso terzi Artt. 548 e 549 c.p.c.

La nuova disciplina del pignoramento presso terzi a partire dal 01 gennaio 2013

La semplificazione del procedimento inerente l’accertamento dell’obbligo del terzo

 

ART. 548 c.p.c. (Mancata dichiarazione del terzo)

 Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

 

ART. 549 c.p.c. (Contestata dichiarazione del terzo)

Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.  

 

Prima ipotesi
Il terzo rende
la dichiarazione positiva

Prima ipotesi
La somma viene assegnata
al creditore procedente

Seconda ipotesi
Credito di   lavoro
Il terzo non compare all’udienza

Seconda ipotesi
Il credito si considera non contestato e la somma viene   assegnata automaticamente
al creditore

Terza ipotesi
Credito non   derivante
  da un rapporto di lavoro
Il creditore dichiara all’udienza
di non avere ricevuto
la dichiarazione

Terza ipotesi
Il giudice fissa nuova udienza e,
se il terzo non compare,
il credito si considera
non contestato

e la somma viene assegnata automaticamente
al creditore procedente

Quarta ipotesi
Il terzo compare all’udienza e rende
la dichiarazione, ma su di essa
sorgono contestazioni

Quarta ipotesi
Il giudice dell’esecuzione provvede con   ordinanza

 

                                        

 



 



 

 

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