22 Gennaio 2018
La notifica in Svizzera
La notifica in svizzera – L’ accordo bilaterale tra l’ Italia e la Svizzera del 02.06.1988 (di Giovanni De Filippo)
Per effetto dell’ accordo bilaterale tra l’ Italia e la Svizzera del 02 giugno 1988, gli uffici giudiziari italiani ed i competenti uffici elvetici possono scambiarsi direttamente notifiche in materia civile e commerciale.
In pratica, l’ Ufficiale giudiziario italiano può notificare in Svizzera soltanto atti (in materia civile o commerciale, con esclusione, pertanto, degli atti in materia amministrativa o fiscale e degli atti penali), inviando la relativa richiesta alla competente autorità svizzera, che potrà essere individuata sul sito www.elorge.ch.
E’ necessario inviare all’autorità svizzera l’ atto da notificare in doppio esemplare. Uno dei due esemplari verrà consegnato al destinatario della notifica, mentre un altro esemplare verrà restituito all’Ufficiale giudiziario italiano (che ha richiesto la notificazione) con l’attestazione di avvenuta notifica.
A tal fine, sarà opportuna la consegna (da parte del richiedente) di un triplice esemplare dell’ atto da notificare all’Ufficiale giudiziario italiano. Quest’ ultimo, infatti, trasmetterà all’autorità svizzera due esemplari dell’atto medesimo per la notifica (detti comunemente “originale” e “copia”), trattenendone il terzo esemplare (il c.d. “originalissimo”).
Il percorso da seguire per individuare l’autorità svizzera alla quale inviare l’atto da notificare sul sito summenzionato è il seguente:
1) Cliccare sulla dicitura in lingua italiana (banca dati delle località e dei tribunali svizzeri);
2) Cliccare sulla voce “notifica”;
3) Cliccare sulla voce “Internazionale: Domande di notifica in materia civile. Trasmissione diretta tra le autorità esclusivamente secondo i trattati bilaterali con il Belgio, la Germania, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo e l’ Austria”;
4) Inserire il NAP (cioè il CAP) o la località (Comune) in cui l’atto deve essere notificato e dare l’ invio per la ricerca.
Trattandosi di trasmissione tra autorità, non è necessaria la ricevuta di ritorno.
L’atto da notificare deve essere corredato dalla relativa istanza (che deve essere allegata al c.d. “originale” ed al c.d. “originalissimo”) e dalla relazione di notificazione (da allegare a ciascuno dei tre esemplari).
Sul c.d. “originale” è opportuno apporre la dicitura “ORIGINALE DA RESTITUIRE”.
TRIBUNALE DI ……….
UFFICIO UNICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI
………, ……………………..
Cron………
Spett. le……………………………………………………………………………………
Oggetto : Accordo bilaterale del 02 giugno 1988 tra l’ Italia e la Svizzera concernente la trasmissione di atti giudiziari e stragiudiziari in materia civile e commerciale.
Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario si pregia di far pervenire a codesta Autorità l’ unito atto, in duplice copia, con preghiera di far consegnare un esemplare al destinatario:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorità che ha emesso l’ atto:……………………………………………………………………………………………..
Natura dell’ atto: ………………………………………………………………………………………………………………..
Richiedente: ………………………………………………………………………………………………………………………
Si prega la Signoria Vostra di voler restituire a questo ufficio la copia contraddistinta dal timbro “ORIGINALE DA RESTITUIRE”, con l’ attestazione di avvenuta notifica.
Si ringrazia per la gentile collaborazione.
L’ Ufficiale Giudiziario
§§§§§§§§§
La relativa istanza, da redigersi secondo lo schema riportato in lingua italiana, deve essere naturalmente redatta in tedesco o francese se l’autorità che dovrà riceverla si trova in un Cantone per l’appunto di lingua tedesca o francese.
In alternativa, si possono utilizzare i modelli (1/a,2/a e 2/b) adottati per le richieste di notificazione ai sensi della Convenzione dell’ Aja del 15.11.1965.
TRIBUNALE DI………………………
UFFICIO UNICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
A richiesta di………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato in data odierna, per ogni conseguente effetto di legge, copia del suesteso atto a:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
mediante invio di due esemplari all’ Autorità svizzera competente, come da lettera allegata, a norma dell’ art. 142 c.p.c. e dell’ accordo bilaterale del 02.06.1988 tra l’ Italia e la Svizzera concernente la trasmissione di atti giudiziari e stragiudiziari in materia civile e commerciale.
……………, …………………..
L’ Ufficiale Giudiziario

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