UNEP – Risposta 19 marzo 2012 – Roma – Chiarimenti circa la configurabilità dell’attività di protesto espletata dagli Uffici NEP
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Prot. VI-DOG/03-1/2012/CA/943
All’ Organizzazione Sindacale
UIL-PA – Segreteria Unep
ROMA
Oggetto: Chiarimenti circa la configurabilità dell’attività di protesto espletata dagli Uffici NEP.
In riscontro alla richiesta di codesta Organizzazione Sindacale, con la quale si chiedono chiarimenti circa la configurabilità delle attività di protesto tra quelle principali o di carattere accessorio degli Uffici NEP, si espone quanto segue.
Per quanto concerne i pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto, l’art. 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349 innovando rispetto all’art. 68 del regio decreto 14 dicembre 1933 n. 1669 (c.d. Legge cambiaria) e all’art. 60 del regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736 (c.d. Legge sull’assegno), prevede che la funzione inerente alla levata dei protesti possa essere esercitata oltre che dal notaio e dall’ufficiale giudiziario (ora denominato funzionario UNEP ex C.C.I. 29/7/2010) anche dall’aiutante ufficiale giudiziario (ora denominato ufficiale giudiziario ex C.C.I. 29/7/2010), che in virtù di tale disposizione normativa ha acquisito una competenza autonoma nell’espletamento dell’attività di protesto rispetto alla previsione dell’originario art. 33 dell’Ordinamento degli ufficiali giudiziari (D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229), che lo legittimava a levare il protesto solo come supplente dell’ufficiale giudiziario e previo decreto del Capo dell’Ufficio giudiziario.
La levata dei protesti, quindi, in base alle norme sulla cambiale e sull’assegno cambiario sopra citate, spetta in via principale al personale degli Uffici NEP e ai notai ed in via sussidiaria al segretario comunale.
Ne consegue che tale attività va annoverata tra quelle principali rientranti nella competenza istituzionale degli Uffici NEP, per cui è da escludere che rivesta carattere accessorio il cui espletamento è a discrezione del funzionario UNEP, dell’ufficiale giudiziario o, più in generale, dell’Ufficio NEP.
Tuttavia, il Capo dell’Ufficio giudiziario, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro dell’Ufficio NEP, può disporre, con provvedimento motivato e per determinate esigenze (carenza di personale, sovraccarico di lavoro e ragioni di opportunità), che l’attività di protesto sia delegata agli altri soggetti legittimati.
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