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28 Marzo 2018

Seminario sulle esecuzioni mobiliari presso il debitore. Lettera aperta diretta ai colleghi Ufficiali Giudiziari di Arcangelo D’Aurora

Scarica la lettera del Presidente Arcangelo D’Aurora in pdf

Care Colleghe e Colleghi,

sono appena rientrato da Siena dove si è svolto il seminario dedicato alla esecuzioni mobiliari presso il debitore riservato ai giudici delle esecuzioni, organizzato dal CESPEC e sponsorizzato dagli Istituti Vendite Giudiziarie e dall’Università di Siena.

Riassumendo quanto è successo al convegno posso sintetizzarlo in una frase: “Uno contro Tutti”.

Da parte della maggioranza dei Giudici delle esecuzioni, se pur riconoscendo le reali nostre difficoltà in sede di esecuzione, non hanno fatto a meno di sottolineare che una gran parte della inefficienza delle esecuzioni mobiliare è dovuta anche all’Ufficiale Giudiziario.

Qualche relatore è arrivato anche a dire che sarebbe conveniente per lo Stato pagare i creditori piuttosto che spendere denaro pubblico per mettere in piedi procedure costose per lo Stato stesso, tenuto conto che sul valore presumibile di realizzo attribuito dall’Ufficiale Giudiziario ai beni pignorati, il realizzato dalle vendite si aggirerebbe intorno al 20% della stima. Tali percentuali si basano su uno studio effettuato da un centro studi nell’arco di un triennio.

Secondo gli organizzatori del seminario, la nostra inefficienza in merito alle esecuzioni mobiliari si basa in particolare sui seguenti tre punti:

  1. Violazione della legge in relazione alla descrizione dei beni pignorati mediante riproduzione fotografica o video;
  1. Sul Valore di realizzo che noi ufficiali giudiziari attribuiamo ai beni pignorati. Su questa questione ci accusano:

– di attribuire valori spesso fuori mercato, spesso triplicata rispetto alla stima effettuata dall’I.V.G. prima della vendita.

– di non avallerci dell’opera di uno stimatore quando determinati beni lo richiederebbero.

– di valutare i beni non in funzione del valore di realizzo, ma in funzione della somma precettata e la dimostrazione di questo sta nel fatto che in alcuni casi più pignoramenti contro lo stesso debitore spesso viene attribuito allo stesso bene una stima diversa;

Qualcuno ha anche accennato al fatto che i compensi, in caso di estinzione della procedura prima della vendita, viene attribuito al valore del pignorato.

  1. Troppi verbali chiusi e rifiuto di procedere all’apertura forzata. Secondo un Giudice, un Ufficiale Giudiziario avrebbe risposto che l’Ufficiale Giudiziario ha solo il potere di aprire ripostigli e porte interne. Personalmente non credo che esista un solo ufficiale giudiziario che abbia affermato questo ma, piuttosto, il vero problema è la custodia della chiave in caso di sostituzione della serratura.

Di fronte a tali dichiarazioni ho chiarito, sia nel corso della mia relazione che nelle discussioni “fuori seminario” che come in tutte le categorie, sia giudici, sia politici che preposti alle vendite, il senso del dovere non è mai al 100% ma esiste sempre una minoranza che dovrebbe cambiar mestiere e generalizzare è ingiustificato.

Colleghi, credo che l’inefficienza delle esecuzioni andrebbe valutata a 360 gradi, ma è chiaro che mettere in evidenza alcune nostre criticità – se pur dalla condotta di una minoranza – fa comodo a coloro che furbescamente sanno cosa fa colpo sull’opinione pubblica e sfruttarla come strategia per appropriarsi delle nostre competenze, dimenticando che il procedimento di esecuzione mobiliare presso il debitore è obsoleta e inefficace perché le norme non si sono adeguate a ciò che all’estero definiscono “l’Evoluzione del debitore”.

Il vero problema, a mio modo di vedere, non è solo una questione di come fare un pignoramento “perfetto” ma come evitarlo per recuperare il credito, come ad esempio il recupero amichevole, la mediazione post-esecuzione, la possibilità di concordare, con l’accordo del creditore, un pagamento rateale, previo il versamento di un acconto e così via.

A parte questo, oltre alle nostre “colpe spesso incolpevoli”, non possiamo ignorare il fatto che abbiamo le mani legate grazie a circolari ministeriali che ci impongono “L’INEFFICIENZA” e se non ci atteniamo alle loro direttive in sede ispettiva non mancano le prescrizioni.

ALCUNI ESEMPI?

1. FOTO!

A mio parere l’art. 518 cod. proc. civ. – “l’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva…” rappresenta un obbligo e non una facoltà .

Al contrario, secondo diverse direttive ministeriali diramate a tutti gli Ufficiali Giudiziari tale obbligo non sussiste.

Una di questa circolari – Ministero della Giustizia – Dip. Org.Giud. del Personale e dei Servizi – Direz. Generale del Personale e dei Servizi e della Formazione – Ufficio VI – U.N.E.P. Circolare Prot. 6/491/035/2010/CA del 26 marzo 2010 – precisa dispone:

Relativamente alle modalità operative con le quali procedere da parte dell’ufficiale giudiziario, nel silenzio della legge, si osserva che l’onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari di cui trattasi debba ricadere sul creditore pignorante (oppure sui soggetti che possono assisterlo nelle operazioni di pignoramento, ai sensi del novellato art. 165 disp. att. cod. proc. civ.). Occorre precisare cha allo stato grava sul creditore pignorante, ove quest’ultimo richieda la rappresentazione fotografica o audiovisiva, non solo l’onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari per le riprese video o fotografiche, ma anche quello di anticipare le eventuali spese di sviluppo fotografico che saranno successivamente recuperate a carico del debitore esecutato, ai sensi dell’art, 95 c.p.c.. In considerazione delle suesposte indicazioni di cui alla menzionata circolare del 14 marzo 2007, sarà cura del creditore procedente, il quale abbia richiesto la rappresentazione fotografica dei beni pignorati, provvedere allo sviluppo della stessa ed a consegnare all’ufficio NEP i referti fotografici dei beni staggiti da collazionare con i relativi verbali di pignoramento, al fine di evitare che l’ufficiale giudiziario si impegnato in un’attività di supporto sopra descritta che esula dai suoi compiti istituzionali, in quanto non prevista dalla normativa di riferimento. In proposito, si precisa che all’atto della presentazione dei referti fotografici, da parte del creditore procedente o del suo procuratore legale, all’ufficio NEP, l’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento in questione redige un verbale di avvenuta consegna da predetto materiale fotografico, sul quale maturano, a carico della parte richiedente, i “diritti computabili” di cui all’art. 137 del D.P.R. 30 maggio 2002(“Testo Unico in materia di spese di giustizia)

2. STIMA.

In merito alla stima che secondo numerosi giudici presenti al seminario andrebbe effettuata con l’ausilio degli Istituti vendite giudiziarie, il ministero rispose – circolare Prot. VI-DOG/1345/03-1/2012/CA –

… Al riguardo, in base alle disposizioni del codice di procedura civile e al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 109 dell’11 febbraio 1997  (“Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modifiche, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie”), l’unica possibilità di intervento dell’Istituto vendite giudiziarie alla fase del pignoramento è prevista dall’art. 19 del precitato decreto, che prevede la possibilità per l’I.V.G.  di essere nominato all’atto del pignoramento custode dei beni pignorati. In tal caso, il predetto I.V.G. deve essere presente al conferimento dell’incarico con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento così come indicata nell’art. 5 cit. D.M., che può farsi autorizzare al trasporto delle cose per conservarle nella sede o nei depositi dell’Istituto.

Al di fuori della predetta ipotesi, un intervento dell’I.V.G. all’esecuzione del pignoramento mobiliare con funzione di supporto alle operazioni di stima o di valutazione commerciale dei beni staggiti, allo stato, non si giustifica, considerando altresì le modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52 (“Riforma delle esecuzioni mobiliari”)

3. PIGNORAMENTI MANCATI.

Anche qui, sui pignoramenti mancati il ministero risponde come segue:

Per quanto riguarda la possibilità dell’ufficiale giudiziario, in sede di pignoramento mobiliare presso il debitore e qualora rinvenga chiuso il domicilio, di effettuare “un ragionevole numero di accessi successivi, utili a rinvenire beni da staggire”, si rileva che una volta effettuato l’accesso con rinvenimento del domicilio chiuso, l’ufficiale giudiziario redige un verbale di “pignoramento mancato” che dal punto di vista amministrativo-contabile va scaricato dal relativo registro cronologico. Ne consegue che la reiterazione dell’accesso presso il domicilio del debitore necessita formalmente di un nuovo impulso della parte istante, che nelle more potrebbe valutare di aggredire altre tipologie di beni. In proposito, con riferimento alla nota prot. VI-DOG/709/03-1/2013/CA del 27 agosto 2013, nella parte in cui si sostiene che “il funzionario è tenuto innanzitutto a reiterare l’accesso presso il domicilio del debitore al fine di poter pignorare i beni mobili rinvenuti in loco e valutare la capienza degli stessi in relazione alla garanzia del credito vantato dal creditore”, tale assunto presuppone ugualmente il nuovo impulso della parte procedente e ciò, tra l’altro, anche in considerazione che il servizio, che implica un accesso successivo e la redazione di un altro verbale con la maturazione rispettivamente dell’indennità di trasferta e dei diritti, ha un costo che è a carico della predetta parte.

Per i pignoramenti mancati occorre precisare che spesso siamo obbligati a redigere processo verbale mancato tenendo conto che è l’unico mezzo, considerando che utilizziamo la nostra autovettura, di recuperare le spese che sosteniamo.

Detto questo, qui qualcuno si deve chiedere se tutta questa inefficienza attribuita all’Ufficiale Giudiziario sia giustificata oppure qualcun altro ha interesse di portafoglio a sminuire una figura fondamentale per il buon andamento della giustizia giusta?

A questo punto colleghi: BASTA!

A questo punto colleghi cambiamo rotta anche disattendendo quanto ci viene imposto dall’alto e facciamo ciò per cui abbiamo fatto giuramento.

A questo punto colleghi, visto il rischio di essere “eliminati” nessuno si deve tirare indietro!

A questo punto colleghi vi chiedo di essere con me e dimostrare chi è veramente l’Ufficiale Giudiziario!

Come?

dimostrando cosa è in grado di fare l’Ufficiale Giudiziario applicando la legge e non le circolari!

Come?

Partendo da ciò che per loro sono i nostri punti deboli.

Come?

In questo modo:

1.NON DEVE ESSERCI UN SOLO PIGNORAMENTO SENZA FOTO.

Tutti abbiamo un telefonino in tasca.

Tutti siamo in grado di fotografare, stampare – anche in bianco e nero e archiviare gli originali fino ad estinzione della procedura – o di trasferire i file in un CD (COSTA SOLO 1 EURO). Importante è allegare al verbale il costo dello sviluppo, stampa o CD.

2. VALORE PRESUMIBILE DI REALIZZO.

Non pignorare cose di scarso valore e rifiutarsi anche quando sono gli avvocati a chiederlo per spillare qualche spicciolo in più ai loro clienti. La legge ci consente di pignorare solo beni utilmente pignorabili.

Nessuna valutazioni se non siamo sicuri del realizzo. Se sappiamo a priori che nel luogo di esecuzione ci sono beni che richiedono la stima di un esperto nominiamo un esperto di nostra fiducia e procediamo. Al contrario, se nel corso di una esecuzione ci accorgiamo, effettuando la ricognizione dei beni utilmente pignorabili, vi sono beni di difficile stima, applichiamo l’articolo 518, 2 comma Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano”.

In questo caso diamo inizio all’esecuzione pignorando un bene senza dare una valutazione e rinviamo l’esecuzione. Ovviamente è opportuno effettuare una rappresentazione fotografica dei beni rinvenuti al fine di evitare che lo stimatore incaricato E DI NOSTRA FIDUCIA a individuare e valutare i beni non trovi i predetti beni perché alienati dal debitore. A questo punto, entro trenta giorni completiamo con un secondo accesso per formalizzare il pignoramento e la custodia.

3. PIGNORAMENTO MANCATO.

Non fermarsi al primo chiuso perché abbiamo il dovere di portare a termine l’esecuzione sia con ulteriori accessi e se autorizzati dal giudice a depositare le chiavi presso la stazione dei carabinieri, di procedere anche all’apertura forzata.

Siamo ufficiali giudiziari e non ci possiamo fermare di fronte a una porta chiusa. Sulla questione chiavi, è stato riconosciuto da tutti, che il pignoramento non è uno sfratto poiché si deve mettere in condizioni il debitore di rientrare in casa. Tenuto conto che i carabinieri spesso rifiutano di custodire le chiavi, l’unica maniera per evitare ogni tipo di responsabilità è quello di farsi autorizzare dal Giudice, non a procedere all’apertura forzata, bensì a depositare la chiave presso la locale stazione dei carabinieri o quella più vicina al luogo di esecuzione.

Infine, se siete con noi, rivendichiamo alcuni aspetti che possano dare un ulteriore impulso verso una piena efficienza in modo tale, che ogni parassita che ruota intorno al nostro settore, sia al suo posto.

RIBADISCO, SOLO SE SIAMO UNITI POSSIAMO FARCELA!

NON DIMENTICHIAMO MAI CHI SIAMO: NON SIAMO DEI TRASFERTISTI MA DEI PROFESSIONISTI DEL DIRITTO AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DELLO STATO!

Per cominciare, proponiamo le seguenti rivendicazioni, che non danno un beneficio economico immediato ma, elevano la nostra professionalità:

PROPOSTA – Articolo 491 (Inizio dell’espropriazione)

l’articolo 491 è sostituito dal seguente articolo:

Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata inizia con l’accesso dell’Ufficiale Giudiziario nel luogo di esecuzione.”

PROPOSTA

Al terzo comma dell’articolo 492 sono aggiunte le seguenti parole:

Su specifica autorizzazione di parte istante, l’Ufficiale Giudiziario può rinviare l’esecuzione qualora il debitore versi a titolo di acconto una somma direttamente nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario.

PROPOSTA – In caso di apertura forzata con sostituzione della serratura, le chiavi, quando non è possibile consegnarle al debitore o familiare convivente, sono depositate presso la più vicina stazione dei Carabinieri dal luogo di esecuzione. Delle operazioni di cui al presente comma è lasciato avviso nella cassetta della posta o, in mancanza, mediante affissione di avviso in busta chiusa sulla porta d’ingresso.

PROPOSTA – RECUPERO CONSENSUALE

L’ufficiale giudiziario è autorizzato ad attuare il recupero dei crediti in via cosiddetta amichevole. In tal senso l’ufficiale giudiziario, nominato da un creditore non in possesso di un titolo esecutivo, può attuare misure non coercitive volte al recupero del credito presso il debitore. L’ufficiale giudiziario indica al debitore il termine entro il quale, se il debito non è stato saldato, il creditore avvierà un’azione legale volta all’ottenimento di un titolo esecutivo.

L’Ufficiale Giudiziario è autorizzato altresì, su istanza di una o di entrambi le parti processuali o su delega del giudice dell’esecuzione nel corso di un procedimento esecutivo, di tentare un accordo amichevole per la composizione dell’azione esecutiva nonché di formulare una proposta per la soluzione della stessa.

PROPOSTA – PIGNORAMENTO SUCCESSIVO

Il primo comma dell’articolo 524 c.p.c. è sostituito dal seguente:

L’ufficiale giudiziario, prima di iniziare le operazioni di pignoramento invita il debitore a dichiarare se vi sono beni già sottoposti a pignoramento, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

PROPOSTA. ISTITUZIONE DI NUOVI TITOLI ESECUTIVI.

Costituiscono titoli esecutivi, se muniti di formula esecutiva apposta dall’Ufficiale Giudiziario emittente, i seguenti titoli:

1. il verbale di constatazione che accerta che il conduttore ha abbandonato l’immobile da lui occupato senza riconsegnare le chiavi al proprietario;

2. nelle ipotesi in cui il creditore può avvalersi del procedimento d’ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, ha facoltà di richiedere la notificazione dell’atto di precetto e che si formi il titolo esecutivo nel caso in cui il debitore, su specifico interpello dell’ufficiale giudiziario, riconosca, anche in parte, il debito.

PROPOSTA: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – ARTICOLO 543

all’articolo 543, secondo comma, al punto 4) è aggiunto il seguente paragrafo:

nonché su autorizzazione del Giudice il terzo è tenuto a dichiarare immediatamente all’Ufficiale Giudiziario l’entità delle proprie obbligazioni nei confronti dell’esecutato sottoscrivendo processo verbale. In questo caso, quando trattasi di danaro, titoli di credito o di oggetti preziosi, l’atto di pignoramento deve contenere l’ordine al terzo di consegnare, entro dieci giorni, direttamente all’ufficiale giudiziario i beni sottoposti a pignoramento o la somma pignorata, fino a concorrenza del credito per cui si procede incrementata del venti per cento.

In questo caso, copia del verbale deve essere notificato al debitore entro dieci giorni, ecc…

4a. l’Ufficiale giudiziario, entro il termine di ventiquattro ore, previa redazione di processo verbale deposita, in caso di pignoramento di danaro, titoli di credito o di oggetti preziosi, nelle forme previste dall’art. 520, primo comma.

4b. Se il terzo dichiara cose mobili l’Ufficiale Giudiziario provvede alla ricognizione dei beni nelle forme previste dall’articolo 492, quinto comma e seguenti.

4c. Se il terzo dichiara un debito da ammortizzare ratealmente, l’Ufficiale Giudiziario dopo aver riscosso la prima rata utile e depositato la relativa somma nelle forme indicate nel punto 4a, informa il giudice dell’esecuzione per i relativi provvedimenti .

PROPOSTA STATUTO

Il governo è delegato a regolamentare la figura dell’Ufficiale Giudiziario entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge con un nuovo statuto professionale che rettifichi e sostituisca l’ordinamento degli Ufficiali Giudiziari istituito con il D.P.R. 29 dicembre 1959 n.1229, secondo le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali ed europei a cui l’Italia aderisce.

NOTA. Tale norma costituisce solo il primo punto della relazione del 10 dicembre 2009, approvata all’unanimità da tutti i Paesi aderenti alla CEPEJ – Commissione europea per l’efficacia della giustizia – nell’ambito dell’attuazione della Raccomandazione del Comitato dei Ministri degli Stati Membri del Consiglio d’Europa del 9 settembre 2003 in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie e di organizzazione dell’ufficiale giudiziario nei vari Paesi europei.

A tal proposito la Commissione Europea scrive:

30. Au sein des États ayant mis en place des instances professionnelles d’agents d’exécution, l’adhésion des agents à l’organe représentatif devrait être obligatoire.

31. Le statut des agents d’exécution devrait être clairement défini par les États avec pour objectif d’offrir aux citoyens et aux acteurs économiques un professionnel de proximité indépendant, qualifié, responsable, disponible, motivé, et efficace.

32. Lorsque les agents d’exécution sont employés par l’État, ils devraient bénéficier de conditions de travail appropriées, des ressources matérielles adéquates et du personnel suffisant. Par exemple, ils devraient pouvoir travailler en ayant à leur disposition du matériel informatique opérationnel et moderne (ordinateurs, téléphones, télécopieurs, Internet, programmes informatiques dédiés et évolutifs) ainsi que des moyens de transport adaptés et en nombre suffisant pour assurer une efficacité optimale dans leur mission. »

PROPOSTA – FORMAZIONE

È instituito l’ente di diritto pubblico “Scuola di Alta Formazione degli Ufficiali Giudiziari” presso il Ministero della Giustizia che fornirà alla Scuola le strutture necessarie, anche in sede decentrata, per il suo funzionamento.

I Funzionari U.N.E.P. ed gli Ufficiali giudiziari hanno l’obbligo deontologico di aggiornare e migliorare la propria preparazione professionale partecipando ad attività ed eventi di formazione continua in tutte le materie sia giuridiche sia tecnico-scientifiche che siano attinenti all’espletamento della propria funzione.

I corsi di aggiornamento e formazione possono essere organizzati anche con modalità telematica, purché sia possibile documentare la partecipazione (e-learning)

PROPOSTA. PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

A richiesta di parte o su delega dell’Autorità giudiziaria l’ufficiale giudiziario è autorizzato a effettuare accertamenti di carattere materiale, senza emettere alcun parere sulle conseguenze giuridiche o materiali che potrebbero derivare da dette constatazioni. Il relativo verbale ha fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 codice civile relativamente ai fatti avvenuti sotto la diretta percezione dell’ufficiale giudiziario verbalizzante, restando non coperti di fede privilegiata la qualificazione giuridica del fatto e gli effetti dello stesso.

Non è tutto, ma cominciamo a muoverci da subito.

Angelo

SEGUE >>>>LE CIRCOLARI DI RIFERIMENTO

UNEP – Risposta 27 giugno 2012 – Palmi – Possibilità di effettuare esecuzioni mobiliari con l’intervento di un rappresentante dell’Istituto Vendite Giudiziarie locale

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/1345/03-1/2012/CA

ALLA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALMI
(Rif. Prot. n. 580/12 dell’08.05.2012)

E, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

ALL’UFFICIO II – REPARTO ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA
SEDE

OGGETTO: Ufficio NEP di Palmi – Possibilità di effettuare esecuzioni mobiliari con l’intervento di un rappresentante dell’Istituto Vendite Giudiziarie (I.V.G.) locale – Risposta a quesito.

Con il quesito sulla materia in oggetto, pervenuto da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, viene chiesto di sapere se il dirigente dell’Ufficio NEP di concerto con il Capo dell’Ufficio può stabilire che l’ufficiale giudiziario procedente si avvalga in fase di esecuzione mobiliare, ai fini dell’individuazione dei beni da sottoporre ad espropriazione, “di un rappresentante dell’I.V.G. locale, il quale avendo il termometro della commerciabilità o meno dei beni da sottoporre a pignoramento, potrebbe indicare in una determinata zona i beni da pignorare al fine di ottenere un soddisfacente introito economico in fase di vendita idonea a soddisfare gli interessi dei creditori procedenti, senza intaccare l’autonomia del personale procedente”.

Stando alla normativa attualmente in vigore in materia, si fa presente che ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento degli Istituti di vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.

Al riguardo, in base alle disposizioni del codice di procedura civile e al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 109 dell’11 febbraio 1997  (“Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modifiche, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie”), l’unica possibilità di intervento dell’Istituto vendite giudiziarie alla fase del pignoramento è prevista dall’art. 19 del precitato decreto, che prevede la possibilità per l’I.V.G.  di essere nominato all’atto del pignoramento custode dei beni pignorati. In tal caso, il predetto I.V.G. deve essere presente al conferimento dell’incarico con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento così come indicata nell’art. 5 cit. D.M., che può farsi autorizzare al trasporto delle cose per conservarle nella sede o nei depositi dell’Istituto.

Al di fuori della predetta ipotesi, un intervento dell’I.V.G. all’esecuzione del pignoramento mobiliare con funzione di supporto alle operazioni di stima o di valutazione commerciale dei beni staggiti, allo stato, non si giustifica, considerando altresì le modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52 (“Riforma delle esecuzioni mobiliari”) come ad esempio la dichiarazione del debitore ex art. 492 c.p.c. circa l’eventuale titolarità di altri beni mobili ed immobili e di crediti presso terzi, nel caso in cui il pignoramento mobiliare eseguito presso il domicilio del debitore risulti insufficiente a garantire il credito vantato dalla parte procedente, nonchè la scelta delle cose da pignorare ex art. 517 c.p.c., rimessa all’ufficiale giudiziario, tra quelle che “ritiene di più facile e pronta liquidazione” e non più “preferibilmente sulle cose indicate dal debitore”, in base al testo precedentemente in vigore alla cit. L. 52/2006, e la possibilità di pignorare il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione (art. 517, comma 2, c.p.c.).

Infine, tra le altre misure che possono essere adottate per rendere efficace l’esecuzione mobiliare a tutela del credito vantato dalla parte procedente, fondamentale è il ricorso, da parte dell’ufficiale giudiziario, all’accesso all’anagrafe tributaria (per interpello diretto o tramite la procedura SIATEL) e alle altre banche dati pubbliche per la ricerca di altri beni e diritti aggredibili di proprietà del debitore, prevista dal comma 7 dell’art. 492 c.p.c., che consente al creditore di azionare un’ulteriore leva di recupero coattivo del credito (cfr. circolare prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it).
Si prega di portare a conoscenza del contenuto della presente nota il dirigente dell’Ufficio NEP in sede.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli

Circolare 14 marzo 2007 – Riforma delle esecuzioni mobiliari – L. 52/2006 – Modifiche aventi riflesso sull’attività dell’ufficiale giudiziario

14 marzo 2007

 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/381/035/CA

AL CAPO DI GABINETTO
DELL’ONOREVOLE MINISTRO
SEDE

AL CAPO
DELL’UFFICIO LEGISLATIVO
SEDE

AL CAPO
DELL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
FAX N. 06/66598265

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
ROMA

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI


In riferimento alla materia in oggetto e in riscontro a vari quesiti posti  dai Capi degli Uffici Giudiziari e dai Dirigenti degli Uffici NEP sul medesimo, si espone quanto segue.

Con l’entrata in vigore della Legge 24 febbraio 2006 n° 52, assume particolare rilievo la riforma dell’art. 492 cod. proc. civ. riguardante la forma del pignoramento mobiliare.

La norma riafferma che l’esecuzione mobiliare inizia con il pignoramento, il quale consiste nella ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato, i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.


Con la novella, al pignoramento-espropriazione quale materiale intromissione nel patrimonio dell’esecutato, si connette la dichiarazione del debitore circa l’eventuale titolarità di altri beni mobili ed immobili e di crediti presso terzi, nel caso in cui il pignoramento mobiliare eseguito presso il domicilio del debitore, risulti insufficiente a garantire il credito vantato dalla parte procedente.

Verificatasi quest’ultima ipotesi, ne consegue che il pignoramento mobiliare si concretizza, oltre che nella identificazione dei beni da assoggettare ad espropriazione, mediante attività di ricerca e di scelta da parte dell’ufficiale giudiziario, anche nella dichiarazione del debitore (da lui sottoscritta), che indichi altri beni di sua proprietà, unitamente all’ingiunzione prevista dall’art. 492, comma 1. Il processo verbale redatto dall’ufficiale giudiziario riporta tutta l’attività innanzi descritta.


In merito alla dichiarazione di titolarità di altri beni mobili, immobili o crediti presso terzi, resa dal debitore dietro invito dell’ufficiale giudiziario, va precisato che la stessa può essere rilasciata anche presso l’Ufficio NEP che ha proceduto esecutivamente nei suoi confronti, nell’ipotesi in cui l’esecutato non intenda renderla all’atto dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, o qualora il medesimo non sia stato rinvenuto nel suo domicilio.


Questa lettura si palesa coerente con la novità introdotta all’art. 388 cod. pen., ultimo comma, circoscritta agli effetti penali della falsa o omessa dichiarazione del debitore, ipotesi penalmente sanzionate, con la conseguenza che solo al debitore è accordata la possibilità di rispondere nel termine di quindici giorni dall’invito dell’ufficiale giudiziario a rendere la dichiarazione di cui trattasi.


La dichiarazione resa dal debitore all’ufficiale giudiziario, presso l’Ufficio NEP, va annotata sul registro cronologico Mod. C e comporta la maturazione, da parte del predetto Ufficio NEP, del diritto di esecuzione, che va a gravare come ulteriore onere sul creditore procedente.

A seguito di dichiarazione positiva del debitore resa dopo la chiusura dell’originario verbale di pignoramento, qualora siano indicati beni che si trovano nel circondario di competenza dell’Ufficio NEP che sta procedendo, l’ufficiale giudiziario accede nel luogo indicato dal debitore, redigendo altro apposito verbale per far fronte agli adempimenti di cui all’art. 520 cod. proc. civ..

Resta ben inteso che alla chiusura di ogni singolo verbale facente parte dell’articolata fattispecie appena descritta, l’ufficiale giudiziario è tenuto ad effettuare il deposito di ciascun verbale in Cancelleria, entro le ventiquattro ore dal compimento dell’attività esecutiva, con la conseguenza che tutti i verbali che si sono originati dalla procedura esecutiva faranno parte di un unico fascicolo dell’esecuzione, dietro indicazione degli estremi della procedura esecutiva da parte dell’ufficiale giudiziario che provvede al deposito dei verbali successivi al primo, vale a dire quello originario con il quale è stato aperto il relativo fascicolo dell’esecuzione.


Qualora i beni mobili e i crediti indicati nella dichiarazione del debitore si trovino in un circondario diverso da quello in cui è iniziata l’esecuzione, l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente e a sue spese, trasmette la dichiarazione, a mezzo posta con raccomandata A.R., all’Ufficio NEP territorialmente competente, che provvederà ad incaricare un ufficiale giudiziario a recarsi nel luogo indicato dal debitore per gli adempimenti di cui all’art. 520 cod. proc.civ..


La dichiarazione pervenuta nell’Ufficio NEP territorialmente competente va annotata sul registro mod. E, indicando come richiedente la parte istante della procedura esecutiva.

Il verbale redatto dall’Ufficio NEP, ove è pervenuta la dichiarazione di cui sopra, deve essere depositato nella relativa Cancelleria Esecuzioni Mobiliari, presso la quale verrà aperto un nuovo fascicolo dell’esecuzione. Sarà cura della parte istante far pervenire, a norma di legge, i titoli, gli atti ed i documenti necessari nella Cancelleria del Giudice dell’Esecuzione, interessata per ultima in ordine di tempo dalla formazione del relativo fascicolo di esecuzione.

Ulteriore novità apportata dalla novella in esame riguarda il potere, attributo all’ufficiale giudiziario, di accedere all’Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche per scoprire l’esistenza di altri beni e diritti aggredibili di proprietà del debitore.


Nello specifico, relativamente al comma 7 dell’art. 492 cod. proc. civ., ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, si ritiene che la richiesta di accesso alle informazioni presso i gestori dell’Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche, possa avvenire ad opera dell’ufficiale giudiziario sulla base dei seguenti presupposti:

  1. stanza del creditore contenente le generalità complete degli esecutati;
  2. Esibizione del titolo esecutivo;
  3. Verbali di pignoramento negativi, insufficienti per garantire il creditore procedente o che siano divenuti insufficienti a seguito di intervento di altri creditori.

Acquisite le informazioni patrimoniali a seguito dell’accesso all’Anagrafe Tributaria e delle altre banche dati pubbliche, nel silenzio della legge, la comunicazione dell’ufficiale giudiziario al creditore procedente deve essere limitata in proporzione al valore del credito azionato aumentato della metà.

Rimane fermo che la prosecuzione della procedura esecutiva è ad impulso del creditore procedente, dopo essere stato relazionato dall’ufficiale giudiziario sui risultati della verifica.

Da un punto di vista operativo, per quanto concerne la ricerca delle informazioni patrimoniali, è configurabile la possibilità per l’ufficiale giudiziario di procedere ad interpello diretto, nell’ambito del circondario di appartenenza (cfr. art. 106 D.P.R. n. 1229 del 1959 “Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), con accesso presso i gestori dell’Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche, nonché di farne richiesta scritta a mezzo del servizio postale.


Sull’accesso all’Anagrafe Tributaria da parte dell’ufficiale giudiziario, inoltre, va rammentato che ultimamente c’è stata un’estensione, agli Uffici NEP, dell’Accordo SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali)  intervenuto con l’Agenzia delle Entrate, siglato in data 20 dicembre 2004, che consente agli ufficiali giudiziari di accedere in via telematica, senza alcun onere per gli Uffici NEP, alle interrogazioni anagrafiche, reddituali e agli atti del registro riguardanti i debitori, esemplificativamente indicate all’art. 3, punto 2 della vigente Convenzione con l’Agenzia delle Entrate, come reso noto da apposita Circolare prot. n. 19218.U in data 27 giugno 2006, emessa dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, diretta ai Presidenti di Corte d’Appello, così come riformata da successiva Circolare prot. n. 20527.U in data 11 luglio 2006.


Per quanto concerne l’individuazione delle “altre banche dati pubbliche”, va osservato che il legislatore ha evitato di inserire un elenco tassativo delle stesse, ma ha utilizzato una formula “aperta” in grado di ricomprendere anche le banche dati pubbliche di futura costituzione.

Vale la pena precisare che per “banche dati pubbliche” deve intendersi qualsiasi banca dati formata e detenuta o gestita dalle pubbliche amministrazioni. Non solo le banche dati liberamente e direttamente accessibili dal pubblico, ma anche quelle accessibili, come nel caso di specie, in virtù di un’apposita norma, da parte di altre pubbliche amministrazioni (art. 25, comma 2, della Legge 20 novembre 2000 n. 340 – Legge di semplificazione 1999), autorità (cfr. Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e D.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258), distretti produttivi (art. 1, comma 368, della Legge Finanziaria 23 dicembre 2006, n. 266) od altri soggetti specificamente autorizzati.
Per pubbliche amministrazioni, invece, si devono intendere – come fa anche l’art. 25 della citata Legge 20 novembre 2000 n. 340 in materia di accesso alle banche dati pubbliche – quelle di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ovvero “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”.


Riguardo all’attività di accesso all’Anagrafe Tributaria e alle altre Banche dati pubbliche, dato che nulla risulta disposto dalla Legge n. 52 del 2006 di cui trattasi, in merito al compenso spettante per detta attività, l’intento del legislatore va inteso nel senso di non voler riconoscere, all’ufficiale giudiziario, un ulteriore compenso per l’espletamento della stessa; ne consegue, pertanto, il riconoscimento del “diritto unico” di cui all’art. 37 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), previsto anche per “ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l’atto di protesto”, voce retributiva alla quale si aggiunge l’indennità di trasferta (e la relativa tassa del 10%), se c’è stato accesso in loco presso i gestori dell’Anagrafe Tributaria o di altre banche dati pubbliche.


La riforma delle esecuzioni mobiliari, nell’affidare all’ufficiale giudiziario poteri di indagine finalizzati alla ricerca dei beni del debitore presso l’Anagrafe Tributaria ed altre banche dati pubbliche, ha ampliato il campo di azione quando il debitore è un imprenditore commerciale. Se i beni pignorati a quest’ultimo non garantiscono il credito per cui si procede e se l’imprenditore omette la dichiarazione o effettua una dichiarazione che non convince il creditore procedente, quest’ultimo può chiedere all’ufficiale giudiziario, con richiesta formale e accollandosi le relative spese, di procedere ad un’indagine sulle scritture contabili.

§Nello specifico, il comma 8 dell’art. 492 cod. proc. civ. prevede che l’ufficiale giudiziario nomini un professionista per incaricarlo di esaminare le scritture contabili dell’imprenditore commerciale; qualora il professionista, nell’accedere alle scritture contabili ovunque si trovino, incontri difficoltà materiali o resistenze di qualsivoglia natura, può richiedere l’assistenza dell’ufficiale giudiziario che pertanto redige verbale delle operazioni compiute,  raccogliendo al momento le dichiarazioni rese dalle parti.


Passando all’esame del novellato art. 518 cod. proc. civ. – che così recita: “l’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché
il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva…”

si reputa che la riproduzione fotografica o audiovisiva dei beni staggiti sia, qualora ritenuta utile,  funzionale ad integrare la descrizione dei cespiti pignorati, ai fini della migliore individuazione degli stessi, nonché del loro stato.


Per quanto concerne la “rappresentazione fotografica o audiovisiva”, premesso che la legge non specifica le modalità tecniche con le quali operare, si ritiene possibile utilizzare qualunque strumento idoneo allo scopo, analogico o digitale che sia, facendo riserva di allegare successivamente al verbale di pignoramento già depositato il supporto cartaceo, analogico o digitale, nel termine utile per la prosecuzione della procedura esecutiva.


Relativamente alle modalità operative con le quali procedere da parte dell’ufficiale giudiziario, nel silenzio della legge, si osserva che l’onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari di cui trattasi debba ricadere sul creditore pignorante (oppure sui soggetti che possono assisterlo nelle operazioni di pignoramento, ai sensi del novellato art. 165 disp. att. cod. proc. civ.). Occorre precisare che allo stato grava sul creditore pignorante, ove quest’ultimo richieda la rappresentazione fotografica o audiovisiva, non solo l’onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari per le riprese video o fotografiche, ma anche quello di anticipare le eventuali spese vive di sviluppo fotografico che verranno successivamente recuperate a carico del debitore esecutato, ai sensi dell’articolo 95 cod.proc.civ..
Alcuni dei problemi applicativi innanzi evidenziati possono, invece, essere facilmente superati nell’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario decida di nominare un esperto stimatore dei beni. La nomina dell’esperto può avvenire, sia nel caso in cui le operazioni di stima si concludano con un unico accesso, senza soluzione di continuità (primo comma del novellato articolo 518 cod. proc. civ.), che nell’ipotesi in cui la conclusione delle medesime operazioni venga differita ad una nuova data, scindendo i tempi del pignoramento mobiliare (secondo comma del novellato articolo 518 cod. proc. civ.).


In entrambi i casi, l’ufficiale giudiziario potrebbe incaricare l’esperto stimatore dei beni da lui nominato, di dotarsi delle apparecchiature per le riprese e dei necessari supporti analogici o digitali, nonché di eseguire lo sviluppo fotografico o le operazioni di archiviazione delle tracce digitali. I costi di tali operazioni verrebbero poi liquidati all’esperto, come spese vive, dal Giudice dell’Esecuzione, ai sensi del successivo terzo comma dello stesso articolo 518 cod. proc. civ..


Qualora, invece, nessuna delle modalità operative sopra esposta sia stata espletata, sarà cura dell’ufficiale giudiziario procedere ad una descrizione più accurata e dettagliata di questi ultimi, al fine di raggiungere ugualmente lo scopo della novella sopra descritta, vale a dire una ricognizione dei beni pignorati corrispondente allo stato di fatto e di conservazione dei medesimi, che sia funzionale all’ulteriore corso della procedura esecutiva in atto, evitando eventuali opposizioni agli atti esecutivi per nullità, in virtù di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 156 cod. proc. civ. che per l’appunto dispone: “La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”


In relazione alla delicatezza del tema inerente le modalità di esecuzione del pignoramento mobiliare, così come riformate dalla citata Legge n° 52/2006, si segnala altresì l’opportunità di richiamare l’attenzione degli ufficiali giudiziari sulla puntuale osservanza della nuova disciplina in materia di partecipazione del creditore alle operazioni di pignoramento mobiliare, prevista dal novellato articolo 165 Disp. Att. cod. proc. civ..

Stante la notevole rilevanza di quanto fin qui esposto, si pregano i Presidenti delle Corti di Appello di voler disporre la massima diffusione della presente Circolare presso gli Uffici NEP e le Cancellerie Esecuzioni Mobiliari appartenenti ai rispettivi distretti, affinché sia gli ufficiali giudiziari sia i cancellieri ivi addetti prendano visione delle indicazioni in essa contenute, relativamente agli aspetti dell’attività di esecuzione mobiliare che sono stati trattati.

 IL CAPO DIPARTIMENTO
Claudio Castelli

UNEP – Risposta 23 marzo 2010 – Esecuzione del pignoramento mobiliare – Modalità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati – Parere

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI – UNEP

Prot. n. 6/482/03-1/2010/CA

Al Presidente
della Corte di Appello di
MILANO
(Rif. Prot. n. 852/UG/2009 P. del 14.12.2009)

E, p.c.  All’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
Via Silvestri, 243
00164 ROMA

Oggetto : Esecuzione del pignoramento mobiliare – Modalità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati – Parere

Con riferimento alla materia in oggetto indicata e in riscontro alla nota richiamata in indirizzo, non si può non tener conto dei rilievi che l’Ispettorato Generale ha formalmente elevato, relativamente ad un Ufficio NEP, sulla percezione, da parte degli ufficiali giudiziari, di una “trasferta foto” o un “rimborso per sviluppo foto”, per i percorsi compiuti per recarsi a sviluppare le fotografie, quando eseguono un pignoramento mobiliare fruttuoso avendo proceduto alla rappresentazione fotografica dei beni pignorati ex art. 518 c.p.c.

 In proposito, l’Ispettorato fa presente che nel formulare il rilievo ha tenuto conto delle disposizioni contenute:

  1. nella nota Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI – prot. 6/912/03-1 del 12 giugno 2006 diretta alla Presidenza della Corte di Appello di L’Aquila;
  2. nella circolare DOG – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI – prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007.

In merito alla questione (nella fattispecie, l’art. 518 cod. proc. civ. nella parte in cui dispone che “l’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva…”), nella citata circolare si sostiene quanto segue:  “…la riproduzione fotografica o audiovisiva dei beni staggiti sia, qualora ritenuta utile, funzionale ad integrare la descrizione dei cespiti pignorati, ai fini della migliore individuazione degli stessi, nonché del loro stato.

Per quanto concerne la <rappresentazione fotografica o audiovisiva>, premesso che la legge non specifica le modalità tecniche con le quali operare, si ritiene possibile utilizzare qualunque strumento idoneo allo scopo, analogico o digitale che sia, facendo riserva di allegare successivamente al verbale di pignoramento già depositato il supporto cartaceo, analogico o digitale, nel termine utile per la prosecuzione della procedura esecutiva.

Relativamente alle modalità operative con le quali procedere da parte dell’ufficiale giudiziario, nel silenzio della legge, si osserva che l’onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari di cui trattasi debba ricadere sul creditore pignorante (oppure sui soggetti che possono assisterlo nelle operazioni di pignoramento, ai sensi del novellato art. 165 disp. att. cod. proc. civ.).

Occorre precisare che allo stato grava sul creditore pignorante, ove quest’ultimo richieda la rappresentazione fotografica o audiovisiva, non solo l’onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari per le riprese video o fotografiche, ma anche quello di anticipare le eventuali spese vive di sviluppo fotografico che verranno successivamente recuperate a carico del debitore esecutato, ai sensi dell’articolo 95 cod.proc.civ.”.

In considerazione delle suesposte indicazioni di cui alla menzionata circolare del 14 marzo 2007, sarà cura del creditore procedente, il quale abbia richiesto la rappresentazione fotografica dei beni pignorati, provvedere allo sviluppo della stessa ed a consegnare all’Ufficio NEP i referti fotografici dei beni staggiti da collazionare con i relativi verbali di pignoramento, al fine di evitare che l’ufficiale giudiziario sia impegnato in un’attività di supporto sopra descritta che esula dai suoi compiti istituzionali, in quanto non prevista dalla normativa di riferimento.

Si porgono distinti saluti.

Roma, 23 marzo 2010

IL DIRETTORE GENERALE

Carolina Fontecchia

UNEP – Risposta 27 novembre 2007 – Torino – Modalità operative relative agli atti di esecuzione mobiliare alla luce delle norme del codice di procedura civile, così come modificate dalla Legge 24 febbraio 2006 n. 52

Prot. n. 6/1744 /03-1/2007/CA   

ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO
DI TORINO  (Rif. Prot. n. 2375/U del 21.5.2007)

 
Con riferimento al quesito di cui all’oggetto posto dall’ufficiale giudiziario dirigente del locale Ufficio NEP in relazione ad alcuni punti della Circolare prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007, si espone quanto segue. 


Per quanto concerne la dichiarazione del debitore contenente l’indicazione di beni mobili situati in un luogo diverso da quello del domicilio, pur rientrante nel circondario di competenza dell’Ufficio NEP che sta procedendo, l’art. 492, quinto comma, c.p.c. prevede espressamente che l’ufficiale giudiziario provveda ad accedere al luogo in cui si trovano le cose mobili indicate nella dichiarazione per gli adempimenti di cui all’art. 520 c.p.c., vale a dire provvedere alla conservazione o all’affidamento in custodia degli stessi. Ne consegue che l’accesso dell’ufficiale giudiziario è da ritenersi necessario per una ricognizione  e stima dei beni pignorati, così come indicati nella predetta dichiarazione, operazioni che consentono di determinare seppure in maniera approssimativa il valore complessivo degli stessi, anche agli effetti dell’art. 492, sesto comma, c.p.c. per l’esercizio delle facoltà previste dal quarto comma dell’art. 499 c.p.c., riguardante l’intervento di altri creditori nell’esecuzione mobiliare nei confronti del debitore.

Di conseguenza, sorge la necessità che l’accesso nel luogo indicato dal debitore nella suddetta dichiarazione risulti da altro verbale, essendo il precedente chiuso al termine delle operazioni di pignoramento relative al primo accesso dell’ufficiale giudiziario nel domicilio del debitore, tenuto conto altresì che la dichiarazione di quest’ultimo può intervenire anche nel termine di quindici giorni successivi all’accesso stesso.


Il fatto che l’art. 492, quarto comma, c.p.c. non parli espressamente di ricognizione, non può indurre a ritenere che la stessa sia superflua, in quanto non si giustificherebbe l’espressione utilizzata dal legislatore nella norma in questione, e precisamente “…e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano (i beni) per gli adempimenti di cui all’articolo 520…”, nonchè si eluderebbe la prescrizione generale sulla forma del pignoramento contenuta nell’art. 518, quarto comma, c.p.c., in base alla quale: “Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.”

Per quanto concerne il termine di deposito del verbale di pignoramento, si osserva che il predetto risulta espressamente previsto dal sesto comma dell’art. 518 c.p.c., nel quale è disposto che: “Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni.” Ne consegue che il verbale di pignoramento non può rimanere aperto in attesa che trascorrano quindici giorni dal suo espletamento, in quanto impropriamente viene ritenuto, nel quesito posto, alla stregua di un termine entro il quale il debitore esecutato può rilasciare dichiarazione di possidenza di altri beni, qualora quelli già pignorati risultino insufficienti a ricoprire la garanzia del credito per il quale si sta procedendo ad esecuzione forzata.


In proposito, va precisato che il termine di quindici giorni previsti dall’art. 388, sesto comma, cod. pen., a partire dal giorno dell’ invito fatto al debitore di fare la dichiarazione di possidenza di altri beni in caso di incapienza di quelli rinvenuti nel domicilio, va ad integrare gli estremi di una norma penale diretta a sanzionare penalmente il debitore nel caso in cui ometta di rispondere al predetto invito nel termine di quindici giorni o effettui una falsa dichiarazione. Infatti, tale termine è utile solo al creditore, come parte offesa, per una eventuale azione penale contro il debitore inadempiente. Ne consegue che il suddetto termine di quindici giorni non esplica alcun effetto dilatorio sull’osservanza del termine procedurale del deposito in Cancelleria del verbale di pignoramento (entro le 24 ore dalla chiusura delle relative operazioni collegate al pignoramento stesso).


Inoltre, è appena il caso di puntualizzare che l’ufficiale giudiziario, quando il processo esecutivo è ancora pendente, è tenuto a ricevere la dichiarazione del debitore anche oltre il termine dei quindici giorni previsti dall’art. 388 cod. pen., non essendoci alcuna norma che vieti la eventuale dichiarazione successiva.


Passando all’esame della questione relativa al caso in cui i beni mobili ed i crediti indicati nella dichiarazione del debitore si trovino in un circondario diverso da quello in cui è iniziata l’esecuzione, si reputa che l’art. 492 c.p.c., che contempla la predetta fattispecie, preveda o quanto meno presupponga il possesso del titolo esecutivo e del precetto da parte dell’ufficiale giudiziario procedente, al fine di potersi recare nel luogo indicato dal debitore per espletare gli adempimenti previsti dall’art. 520 c.p.c.. Pertanto, come già precisato nella Circolare sopra citata, sarà cura della parte procedente far recapitare i documenti innanzi citati o copie autentiche degli stessi all’Ufficio NEP presso il quale la procedura esecutiva sta proseguendo.

E’ consequenziale che i costi che si produrranno nel secondo Ufficio NEP  dovranno essere recuperati mediante spedizione a mezzo posta “in contrassegno”, al procuratore della parte procedente, di copia del verbale redatto dall’ufficiale giudiziario di quest’ultimo Ufficio NEP nel luogo indicato dal debitore nella dichiarazione ove avrà eseguito l’accesso per i menzionati adempimenti di cui all’art. 520 c.p.c..


Infine, in merito a quanto precisato per l’acquisto di macchine fotografiche che l’Ufficio NEP presso codesta Corte ha realizzato utilizzando il Fondo spese d’ufficio, al fine di consentire agli ufficiali giudiziari di provvedere alla rappresentazione fotografica dei beni pignorati, oltre che alla loro descrizione nel relativo verbale, tenuto conto che il predetto acquisto è intervenuto sotto il controllo del Capo dell’Ufficio di cui all’art. 146 del D.P.R. 1229 del 1959, nulla si eccepisce, fermo restando l’osservanza del termine di deposito in Cancelleria del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, previsto dal citato art. 518, sesto comma, c.p.c..

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO f.f.
Giovanna Arcieri

UNEP – Risposta 24 ottobre 2012 – Larino e Termoli – Rappresentazione fotografica/audiovisiva di beni pignorati

aggiornamento: 24 ottobre 2012


Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/1678/03-1/2012/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO CAMPOBASSO
(Rif. Prot. n. 3975 del 13.08.2012)

E, p.c.

ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Uffici NEP di Larino e di Termoli – rappresentazione fotografica/audiovisiva di beni pignorati (Rif. Prot. 655/10 del 9.6.2010 del G.E.  c/o il Tribunale di Larino); esecuzioni mobiliari – chiarimenti sulla necessità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati (rif. atto emesso dal G.E. c/o il Tribunale di Larino, ricevuto il 16.3.2012) – ordinanze officiose di improcedibilità di tutte le espropriazioni mobiliari prive di rappresentazione fotografica.

Con riferimento alla richiesta di delucidazioni, da parte dei dirigenti degli Uffici NEP del Tribunale di Larino e della Sezione distaccata di Termoli, sulle modalità operative della prescrizione inerente alla rappresentazione fotografica-audiovisiva dei beni pignorati ai sensi dell’art. 518, comma 1, c.p.c, si rileva quanto segue.

Quest’Amministrazione è già intervenuta con le indicazioni contenute nelle circolari DOG prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007 (“Riforma delle esecuzioni mobiliari – Legge 24 febbraio 2006 n° 52, pubblicata in G.U. 28 febbraio 2006, n° 49 – Modifiche rilevanti aventi riflesso sull’attività dell’ufficiale giudiziario), e prot. n. 6/491/035/2010/CA del 26 marzo 2010 (“Esecuzione del pignoramento mobiliare – Modalità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati”), consultabili nella sezione intranet del sito web di questo Ministero.

Premesso che la prescrizione normativa di cui all’art. 518, comma 1, c.p.c. richiede tra le modalità attuative del pignoramento mobiliare che la descrizione delle cose pignorate avvenga “mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva”, nel caso in cui tale rappresentazione sia ritenuta assolutamente necessaria l’ufficiale giudiziario, ove il creditore procedente non abbia assicurato la propria disponibilità a pagare l’operatore fotografico, potrà sollevare incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 610 c.p.c., chiedendo “i provvedimenti temporanei occorrenti” riguardo al conferimento dell’incarico al professionista (fotografo) e alle modalità della immediata liquidazione delle spese della prestazione d’opera all’atto della consegna del referto fotografico da allegare al verbale di pignoramento.

Pertanto, i suddetti provvedimenti potranno rendersi necessari per l’attuazione in concreto della rappresentazione fotografica dei beni staggiti e di conseguenza per il prosieguo della procedura esecutiva, soprattutto in considerazione degli oneri di pagamento della prestazione che devono essere assicurati dalla parte procedente nei termini sopra indicati (anche nei ricorsi di lavoro) ed a prescindere dall’esito (che può essere negativo nel caso in cui in sede di accesso al domicilio della parte esecutata, lo si rinvenga chiuso).

Si prega di portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Larino il contenuto della presente nota, affinché renda edotti del medesimo i dirigenti dell’Ufficio NEP in sede e di quello presso la Sezione distaccata di Termoli.  


Distinti saluti.

Roma, 24 ottobre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli

NEP – Risposta 2 maggio 2013 – Catania – Esecuzioni mobiliari: chiarimenti sulla necessità della rappresentazione fotografica di beni pignorati prevista dall’art. 518 – comma 1 – c.p.c..


Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/387/03-1/2013/CA

Allegati: 1

Al Presidente
della Corte di Appello
CATANIA
(Rif. Prot. n. 5387/U/1.4.3 del 15.04.2013)

E, p.c.  All’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA


Oggetto : Ufficio NEP di Catania – esecuzioni mobiliari: chiarimenti sulla necessità della rappresentazione fotografica di beni pignorati prevista dall’art. 518 – comma 1 – c.p.c.

Con riferimento alla richiesta di valutazioni, in relazione al quesito posto dal dirigente dell’Ufficio NEP di codesta Corte, sulle modalità operative della prescrizione inerente alla rappresentazione fotografica dei beni pignorati ai sensi dell’art. 518, comma 1, c.p.c, ci si riporta integralmente alle indicazioni espresse nell’allegata nota ministeriale prot. VI-DOG/1678/03-1/2012/CA del 24 ottobre 2012, diretta al Presidente della Corte di Appello di Campobasso.

Al riguardo, si evidenzia che l’Amministrazione è altresì intervenuta sulla materia con le circolari DOG prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007 (“Riforma delle esecuzioni mobiliari – Legge 24 febbraio 2006 n° 52, pubblicata in G.U. 28 febbraio 2006, n° 49 – Modifiche rilevanti aventi riflesso sull’attività dell’ufficiale giudiziario), e prot. n. 6/491/035/2010/CA del 26 marzo 2010 (“Esecuzione del pignoramento mobiliare – Modalità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati”), consultabili nella sezione intranet del sito web di questo Ministero.

E’ il caso di precisare che la richiesta di corredare il pignoramento mobiliare con la documentazione fotografica comporta che a carico della parte procedente ci siano non solo i relativi oneri economici prodotti da quest’ultima, ma anche l’intera organizzazione del servizio previo accordo da assumere con l’Ufficio NEP.

Si rammenta che tale organizzazione del servizio esula dai compiti istituzionali del funzionario UNEP, in quanto non prevista dalla menzionata normativa di riferimento, che per quanto concerne la “rappresentazione fotografica o audiovisiva” dei beni staggiti non specifica in alcun modo le modalità tecniche con le quali operare.

Roma, 2 maggio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Prot. VI-DOG/1141/03-1/2013/CA Al Presidente del Tribunale di CREMONA (Rif. Prot. n. 1451/2013 del 29.10.2013 E, p.c. All’ispettorato Generale del Ministero della giustizia ROMA Oggetto: Ufficio NEP di Cremona – Quesiti vari sulle esecuzioni forzate relativamente alle seguenti norme: art. 521, comma 3, c.p.c. – art. 543 c.p.c. – art. 608 e ss. c.p.c. – art. 141 D.P.R. 1229/59 – art. 513 comma 2, c.p.c.

Con riferimento al pignoramento mobiliare effettuato presso il domicilio del debitore, al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 521, comma 3, c.p.c., autorizza il custode a lasciarle nell’immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove, nei limiti territoriali del Tribunale di cui fa parte l’Ufficio NEP procedente. Di conseguenza, non può essere nominato custode una persona che dichiara di voler custodire i beni staggiti in un luogo ubicato al di fuori del circondario del Tribunale territorialmente competente per l’esecuzione forzata, dovendosi osservare necessariamente il criterio della competenza territoriale. Per quanto concerne le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi così come disciplinato dall’art. 543 c.p.c., ci si riporta alle indicazioni contenute nella circolare prot. n. 6/1312/035/2011/CA del 20 luglio 2011 con i due allegati riportati, nonché nella successiva nota prot. VI-DOG/1867/03-1/2011/CA del 12 dicembre 2012, entrambe emanate da questa Direzione Generale e consultabili nella sezione intranet del sito www.giustizia.it rispettivamente nei link “circolari, note, decreti e direttive” e “risposte a quesiti degli uffici giudiziari”. In sostanza, “nel pignoramento presso terzi, per notificare il relativo atto si osservano le disposizioni generali dell’art. 137 c.p.c., per cui non è possibile procedere a notificare l’atto di pignoramento presso terzi a mezzo del servizio postale, a prescindere che il luogo della notificazione sia nel Comune in cui ha sede l’Ufficio NEP o in altro Comune del mandamento sui cui ha competenza l’Ufficio NEP, in quanto si contravviene alle disposizioni normative vigenti.”(cfr. nota prot. n. 6/1018/03-1/2010/CA del 6 luglio 2010, allegata alla cit. circolare del 20 luglio 2011). Relativamente ai casi di esecuzione per rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c., qualora l’intrapresa attività dell’ufficiale giudiziario implichi dei rinvii dell’attività esecutiva non occorre rinnovare la notificazione del preavviso di rilascio, in quanto la nuova data di esecuzione indicata nel verbale di rinvio è fissata nel luogo di esecuzione e pertanto, se il conduttore è presente ha la possibilità di prenderne visione, mentre se è assente ciò rappresenta una manifestazione di volontà a non presenziare alle operazioni di rilascio e alla relativa immissione in possesso della parte istante. In ordine all’esecuzione per consegna o rilascio e al relativo contributo unificato, valgono le indicazioni contenute nella circolare prot. n. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011, emessa da questa Direzione Generale e consultabile nella precitata sezione intranet, evidenziando che il controllo dell’avvenuto pagamento del contributo unificato “rientra tra le competenze della cancelleria ai sensi dell’art. 247 del … D.P.R. n. 11572002, il quale statuisce che ”. Inoltre, “la ricevuta di versamento del contributo unificato non deve essere consegnata all’ufficiale giudiziario, ma (attualmente art. 194 194 T. U. spese di giustizia).” Per quanto riguarda la possibilità dell’ufficiale giudiziario, in sede di pignoramento mobiliare presso il debitore e qualora rinvenga chiuso il domicilio, di effettuare “un ragionevole numero di accessi successivi, utili a rinvenire beni da staggire”, si rileva che una volta effettuato l’accesso con rinvenimento del domicilio chiuso, l’ufficiale giudiziario redige un verbale di “pignoramento mancato” che dal punto di vista amministrativo-contabile va scaricato dal relativo registro cronologico. Ne consegue che la reiterazione dell’accesso presso il domicilio del debitore necessita formalmente di un nuovo impulso della parte istante, che nelle more potrebbe valutare di aggredire altre tipologie di beni (risultanti, ad esempio, da indagini effettuate presso l’anagrafe tributaria) o crediti vantati dal debitore presso terzi (classico è il caso del pignoramento del quinto dello stipendio). In proposito, con riferimento alla nota prot. VI-DOG/709/03-1/2013/CA del 27 agosto 2013, nella parte in cui si sostiene che “il funzionario è tenuto innanzitutto a reiterare l’accesso presso il domicilio del debitore al fine di poter pignorare i beni mobili rinvenuti in loco e valutare la capienza degli stessi in relazione alla garanzia del credito vantato dal creditore”, tale assunto presuppone ugualmente il nuovo impulso della parte procedente e ciò, tra l’altro, anche in considerazione che il servizio, che implica un accesso successivo e la redazione di un altro verbale con la maturazione rispettivamente dell’indennità di trasferta e dei diritti, ha un costo che è a carico della predetta parte. Riguardo alle anticipazioni e ai depositi di somme di denaro per la copertura dei costi del servizio in questione da parte dell’istante, è il caso di evidenziare che l’art. 141 del D.P.R. n. 1229 del 1959 è stato espressamente abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell’art. 302 dello stesso decreto. Tale disposizione è stata sostituita dagli artt. 27, 32 e 197 del citato D.P.R. n. 115 del 2002. Riguardo, infine, alle modalità di attuazione della disposizione contenuta nell’art. 513, comma 2, c.p.c. – “quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre l’assistenza della forza pubblica” – non è necessaria l’autorizzazione da parte del Tribunale di cui fa parte l’ufficiale giudiziario procedente, in quanto non prevista dalla citata norma di riferimento. Si rileva che tale autorizzazione è già insita nella formula esecutiva apposta sui provvedimenti giudiziali civili, così come prevista dall’art. 475, comma 3, c.p.c. (“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.”).

Roma, 5 dicembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE Emilia Fargnoli

 

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