Esecuzioni

27 Dicembre 2015

Incanto di beni mobili

Incanto di beni mobili

Incanto di beni mobili

27 December 2015

Questa suggestiva denominazione indica una particolare modalità di attuazione della vendita giudiziaria di beni1 , che si realizza in una pubblica gara finalizzata alla scelta del compratore disposto a pagare il prezzo più elevato, dopo un confronto diretto fra potenziali acquirenti. L’incanto, dal latino medievale inquantum, evoluzione della locuzione latina in quantum (a quanto [si vende]?), viene previsto dalla legge come “naturale” rimedio in tutti i casi in cui si renda necessario trasformare beni sottoposti ad un vincolo giuridico (beni pignorati nell’espropriazione forzata, oppure destinati a garanzia del pagamento di un credito, cioè soggetti a “pegno”, o ancora beni appartenenti a persone minori d’età, interdette o inabilitate2 ), in danaro liquido. Di norma infatti, se si eccettuano le situazioni in cui il Giudice tutelare può autorizzare il Tutore o il Curatore alla vendita di beni di proprietà di minori, interdetti o inabilitati (alienazione che per assicurare il massimo vantaggio economico all’incapace può assumere la forma dell’incanto), nel nostro ordinamento giuridico l’espropriazione di beni può avvenire solo quando un soggetto, tenuto ad adempiere un’obbligazione a contenuto pecuniario, non l’adempie spontaneamente3 .

Il caso più semplice e immediato, in questo senso, è quello previsto dall’art.1515 del Codice Civile4 , secondo il quale “Se il compratore non adempie l’obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui”. L’art. 1515 continua, al II comma, prevedendo che “La vendita è fatta all’incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti5 o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore (inadempiente) del giorno, del luogo e dell’ora in cui la vendita sarà eseguita. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità […], ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali6 , la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita…”. La “vendita in danno del compratore”, quale forma speciale di esecuzione forzata per espropriazione, di cui il venditore può avvalersi quando la cosa è già diventata di proprietà del compratore (ma ancora nella sua disponibilità), può effettuarsi solo se avvenga senza ritardo, cioè non appena si delinei l’inadempimento del compratore all’obbligazione di pagare il prezzo, poiché il ritardo comporterebbe una tacita rinunzia del venditore di avvalersi di tale rimedio. Poiché la rivendita in danno costituisce una ipotesi eccezionale di esecuzione, concessa dalla legge con l’osservanza di particolari formalità, per tutelare più efficacemente l’interesse (all’esecuzione del contratto) del venditore, non è consentito derogare alle prescrizioni dettate dall’art. 1515 c.c. per l’attuazione di questa forma di autotutela. In conseguenza non può aversi l’ipotesi richiamata se la vendita della merce ad un terzo non sia fatta a mezzo delle persone indicate nella norma, a garanzia che il prezzo sia effettivamente quello ricavabile in base al normale mercato7 . Questa ipotesi di vendita ha carattere facoltativo, nel senso che il venditore può scegliere se far vendere la cosa (nel caso, non frequente, che non sia stata ancora consegnata al compratore), e soddisfarsi con il ricavato della stessa8 , o se ricorrere alle normali azioni contrattuali (risoluzione del contratto e risarcimento danno), per ottenere un titolo (c.d. “esecutivo”) ed attaccare il patrimonio del debitore con l’esecuzione forzata9 . Quest’ultima, come già accennato in altri articoli10, si può definire come quella seconda fase del procedimento giudiziario (che presuppone un accertamento giudiziale del diritto a esigere), che porta alla realizzazione concreta di quanto dovuto, attraverso la spogliazione coattiva di uno o più beni, mobili (o immobili), compiuta dal creditore sul debitore. Il procedimento espropriativo si sviluppa in tre momenti fondamentali: pignoramento11; vendita (o assegnazione); distribuzione della somma ricavata ai creditori. Questo schema generale prevede una rilevante eccezione in relazione ai beni mobili sottoposti a “pegno” (art.2874 Codice Civile). Come noto il “pegno” di beni mobili costituisce un “diritto reale di garanzia”, costituito su una cosa mobile del debitore (o di un terzo), con la funzione di garantire la soddisfazione di un credito, nell’ipotesi in cui il debitore non adempia spontaneamente. Infatti, con il pegno la cosa mobile rimane vincolata al soddisfacimento del creditore “pignoratizio” che, in caso di inadempimento del debitore, si soddisferà sul bene a preferenza degli altri creditori, anche se la cosa sia passata in proprietà a terzi. La costituzione del pegno avviene mediante un contratto reale che si perfeziona con la “consegna della cosa”12 . Ebbene l’art.2796 del Codice Civile dispone che il creditore, in caso di mancato pagamento e per il conseguimento di quanto gli è dovuto, può far vendere la cosa ricevuta in pegno immediatamente13; la forma speciale di vendita di cui si tratta (esecuzione forzata pignoratizia), è prevista al fine di un rafforzamento della garanzia, ed anche di una più rapida soddisfazione del credito, posto che, secondo opinione consolidata, non occorrerebbe per essa titolo esecutivo, a differenza della vendita comune nell’esecuzione forzata ordinaria. Inoltre, tale speciale forma di vendita supera la necessità dell’intervento di un organo statale (il Giudice), necessario nella vendita forzata ordinaria, essendo la procedura affidata all’Ufficiale Giudiziario, che agisce su iniziativa del creditore o direttamente a quest’ultimo, quando le parti abbiano raggiunto un accordo in tal senso. Anche in materia di beni “deteriorabili” sottoposti a sequestro (giudiziario o conservativo14), si ritrova, nella disciplina del Codice di Procedura, un’ipotesi di vendita (forzata) disposta dal Giudice: l’art.685 C.P.C. prevede che “In caso di pericolo di deterioramento15 delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.”. La norma tende a tutelare la posizione del creditore permettendo la continuità degli effetti del sequestro, anche nell’ipotesi in cui venga meno il bene che originariamente ne costituiva l’oggetto (si pensi al sequestro di generi alimentari). La procedura di vendita all’incanto viene precisamente disciplinata Codice di Procedura Civile, in via generale per l’ipotesi più frequente di vendita forzata, quella dei beni pignorati16 . Il primo atto di impulso successivo al pignoramento è l’istanza che il creditore ha l’onere di rivolgere al Giudice dell’esecuzione entro 90 giorni e non prima di 10 giorni dall’effettuazione del pignoramento (art.529, I comma, c.p.c.)17 . Oggetto dell’istanza è la vendita dei beni pignorati, o , più esattamente la determinazione delle modalità di tempo e luogo di tale vendita. E’ chiaro che se il pignoramento ha colpito denaro liquido, non c’è bisogno di vendita ed il creditore procedente può chiedere senz’altro la soddisfazione del suo credito con la consegna della somma. A seguito dell’istanza di vendita (o di assegnazione18), il Giudice dell’esecuzione provvede innanzi tutto a fissare un’udienza per l’audizione delle parti (art.530, I comma c.p.c.)19. In tale udienza non sono permesse trattazioni in contraddittorio per la soluzione di contestazioni giuridiche, ma è semplicemente l’occasione che permette alle parti di fare osservazioni e di proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle; nel caso della c. d. piccola espropriazione mobiliare (che può aversi quando si procede per un credito che non superi i ventimila euro), questa udienza non si tiene e il Giudice provvede immediatamente con proprio decreto per l’assegnazione o la vendita (art. 525 c.p.c. II comma). Nell’ipotesi ordinaria, dice la legge che in mancanza di opposizioni (o se su di esse si è raggiunto l’accordo tra le parti), il Giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza la vendita, che può essere a mezzo di commissionario oppure all’incanto20 . Se il Giudice sceglie la prima soluzione (caso più frequente considerata la quantità delle procedure esecutive), dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo di partenza e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita21 . Quando il Giudice dispone la vendita all’incanto, stabilisce, nel suo provvedimento, il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al Cancelliere o all’Ufficiale Giudiziario o a un Istituto all’uopo autorizzato22 . Nello stesso provvedimento il Giudice dell’esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell’articolo 490 c.p.c., sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo. Il primo comma infatti afferma: “Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo”. Così il III comma: “Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto, una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa23”. Lo scopo della norma in esame è quello di dare la possibilità al pubblico di venire a conoscenza dell’imminente compimento di un atto che riveste interesse generale, come appunto l’ordinanza di vendita all’incanto. La pubblicità, a cui la norma si riferisce, può essere dunque ordinaria (I comma), o straordinaria (III comma): quella prevista dalla legge è ordinaria e obbligatoria. Diversamente, quella disposta dal Giudice dell’esecuzione, qualora ne ravvisi l’utilità, è straordinaria. Ai sensi dell’art.535 c.p.c., II comma, con l’ordinanza (o decreto) di vendita il Giudice, sentito quando occorre uno stimatore24, fissa il prezzo di apertura dell’incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo25 . Gli art.536 e 537 indicano poi le modalità di trasporto dei beni nel luogo stabilito per l’incanto e dell’atto di vendita all’incanto: “Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.” . Dunque le offerte vanno presentate personalmente (o tramite un mandatario munito necessariamente di procura scritta). Secondo parte della dottrina, le parole «maggior offerente» sono espressione della necessaria presenza di almeno due persone affinché la vendita all’incanto possa aver luogo. Nel caso in cui venga proposta un’offerta successiva, questa opera come “condizione risolutiva” liberando l’offerente precedente, anche qualora l’ultima offerta venga poi dichiarata nulla26 . Dell’incanto si redige Processo Verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria (art.537 III comma c.p.c.)27 . Rilevante è anche la disposizione dell’art. 538 c.p.c. secondo la quale nel caso in cui i beni messi all’incanto restino invenduti si dovrà procedere ad un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto, senza la necessità di celebrare una nuova udienza di comparizione delle parti. Ancora lo stesso iter dovrà essere seguito nel caso in cui anche al secondo incanto i beni restino invenduti. Se pure gli incanti successivi si dovessero rivelare infruttuosi, il Giudice dell’esecuzione potrà fissarne uno in cui sarà ammessa qualsiasi offerta. Per quanto riguarda il pagamento da parte dell’acquirente/aggiudicatario, esso non è più richiesto obbligatoriamente in contanti dopo una modifica dell’art. 540 c.p.c. intervenuta nel 2009/1028 . Sono ammessi ovviamente altri mezzi di pagamento che assicurino non solo la “tracciabilità” della transazione (tanto cara alle nostre autorità tributarie), ma anche la tendenziale immediatezza del pagamento (es. Assegno Circolare). Infatti la norma precisa che “Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente”, e da questo II comma, si ricava chiaramente che nella vendita (forzata) all’incanto, l’effetto traslativo si verifica solo al momento del versamento del prezzo29 . La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari 30.

Si è molto discusso e si discute circa la natura giuridica della vendita forzata, che differisce nettamente dal comune contratto di compravendita, per il dato fondamentale che essa avviene prescindendo totalmente dalla volontà di colui che sarebbe il venditore. D’altra parte, l’acquirente non acquista di certo a titolo originario, ma a titolo derivativo; egli è veramente un acquirente; solo che colui che vende non è il proprietario, ma è lo Stato e, per esso, l’organo giurisdizionale; e non certo in rappresentanza del debitore, ma in sua vece. Secondo l’autorevole opinione del Chiovenda, lo Stato, fonte di tutti i poteri, sottrae al debitore, non il bene, ma il potere di alienarlo. Infatti, il denaro ricavato dalla vendita appartiene ancora al debitore, il quale riceve in restituzione l’eventuale residuo.

Alberto Monari

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