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24 Maggio 2021

Sospensione degli sfratti schema riepilogativo della normativa vigente

Occorre precisare che la sospensione dell’esecuzione di sfratto/rilascio degli
immobili riguarda esclusivamente, come nei precedenti provvedimenti legislativi,
provvedimenti per morosità – o meglio per mancato pagamento dei canoni – sia ad
uso abitativo che commerciali, ivi compresi i decreti di trasferimento quando
l’immobile è occupato dal debitore e dai suoi familiari.
Pertanto, in virtù di quanto prevede l’articolo 40-quater del Decreto-Legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni nella legge Legge 21 maggio 2021,
n. 69, la situazione ad oggi è la seguente.

  1. FINO AL 30 GIUGNO 2021:
    Sospensione di tutte le esecuzioni forzate di rilascio di immobili sulla base di
    un titolo esecutivo che ha origine per morosità del locatario, sia ad uso abitativo che
    non. Pertanto sono esclusi tutti quei casi che non rientrano in questa sfera, come ad
    esempio la finita locazione, un provvedimento d’urgenza, ecc..
    Dopo questa data, al fine di verificare quando si può dar corso all’esecuzione
    di un provvedimento di rilascio occorre fare riferimento alla data in cui il Giudice ha
    emesso il predetto titolo esecutivo.
  2. DAL PRIMO LUGLIO 2021:
    E’ possibile dar corso indistintamente a tutte le esecuzioni di rilascio, compresi
    quelli per morosità, quando il provvedimento di rilascio è stato emesso in data
    anteriore al 28/2/2020 nonché ovviamente quelli successivi al 30/6/2021.
  3. FINO AL 30 SETTEMBRE 2021.
    Sospensione di tutte le esecuzioni forzate di rilascio di immobili per morosità
    limitatamente a provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30
    settembre 2020.
  4. FINO AL 31 DICEMBRE 2021
    Sospensione di tutte le esecuzioni forzate di rilascio di immobili per morosità
    limitatamente a provvedimenti di rilascio adottati dal primo ottobre 2020 al 30
    giugno 2021. Quindi, IN QUESTO PERIODO si possono eseguire tutti i provvedimenti
    emessi prima del 1° ottobre 2020.
    Pertanto, i periodi di riferimento in cui è possibile dar corso ad una esecuzione
    forzata sono i seguenti:
  5. Fino al 30 giugno 2021: Tutti, escluso quelli per morosità.
  6. Dal primo luglio al 30 settembre 2021: Tutti, esclusi quelli con morosità
    emessi con provvedimento di rilascio dal 28/2/20 al 30/9/2020.
  7. Dal primo ottobre al 31 dicembre 2021: Tutti, esclusi quelli con morosità
    emessi con provvedimento di rilascio dal 1° ottobre 2020 al 30/6/2021.
    In apparenza tutto appare chiaro anche se ….
    Saluti. Arcangelo D’Aurora

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