143 cpc irreperibilità

19 Maggio 2021

Notificazione al destinatario irreperibile ex art 143 cpc

E’ molto diffusa tra i cittadini, o persone comunque residenti nel nostro Paese, la
convinzione per cui chi non vuol ricevere una multa, una cartella di pagamento, un avviso di
accertamento dell’Agenzia delle Entrate o l’atto giudiziario per il recupero di un credito, dovrà solo
evitare di ricevere la notifica formale dell’atto rendendosi, concretamente, “non rinvenibile” al proprio indirizzo di abitazione.

Nella pratica notificatoria quotidiana si assiste frequentemente a diverse forme di “tentativi
di scomparire”: il “potenziale” destinatario può limitarsi a togliere il proprio nome dal citofono, o,
in modo più radicale, a rimuovere la cassetta delle lettere dall’ingresso di casa; alcuni arrivano a
dichiarare la propria residenza anagrafica in un indirizzo del territorio del Comune ove in realtà non
vivono (spesso in luoghi evidentemente non abitabili, come ruderi o edifici industriali), contando
anche sulle difficoltà che, a volte, incontrano i servizi comunali dello stato civile nell’effettuare le
verifiche circa l’effettiva presenza del destinatario.

In altri casi, sempre più frequenti, le persone si allontanano semplicemente dalla propria
abitazione/residenza senza curarsi di “aggiornare” l’anagrafe, trasferendosi in altro Comune, o
Regione, o Nazione (si pensi ai numerosi cittadini stranieri che, senza vincoli di lavoro o rapporti
sociali né scrupoli di ordine burocratico-amministrativo, rientrano nei propri Paesi d’origine,
lasciando spesso tutti i propri beni od oggetti lì dove li hanno acquistati), senza lasciare
informazioni sulla loro nuova collocazione………..

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