Esecuzioni

30 Novembre 2020

In vigore dal 1° dicembre 2020 il decreto che recepisce l’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari

In vigore dal 01 dicembre 2020 il decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 152 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (European Account Preservation Order, EAPO).

Riportiamo di seguito i punti salienti del decreto che recepisce il regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale e dal relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 che faciliterà il recupero crediti transfrontaliero dei crediti alimentari:

  • applicabilità delle norme contenute nel libro III e nel libro IV, titolo I, capo III, del codice di procedura civile;
  • il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalità telematiche di cui all’articolo 492 -bis , secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile, e nel caso in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492 -bis del codice di procedura civile e a quelle individuate nell’elenco di cui all’articolo 155 -quater , primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, non siano funzionanti, l’ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute;
  • forma del sequestro: il sequestro si esegue secondo le norme previste dall’articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi (art. 5), successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all’articolo 28 del regolamento;
  • comunicazione degli atti: la trasmissione degli atti di cui all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento è effettuata dal creditore;
  • semplificazione adempimenti creditore: al creditore, che si è avvalso dell’ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell’Unione, non si applica l’articolo 156, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
  • contributo unificato: Il contributo unificato per le controversie previste dal regolamento (UE) n. 655/2014 al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:
    a) gli importi stabiliti dall’articolo 13, commi 1, lettera b) , e 1 -bis , per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
    b) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 3, per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
    c) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 1, per i procedimenti previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
    d) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 1 -quinquies , per i procedimenti previsti dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014.»

Il recepimento del regolamento 655/2014 rappresenta un passo importante nella costruzione dei uno spazio europeo per la tutela del credito e dei diritti fondamentali.

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