23 Settembre 2017
Offerta Reale nella giustizia riparativa nuovo 162 ter cp
Offerta Reale nella giustizia riparativa nuovo 162 ter cp introdotta con Legge, 23/06/2017 n° 103, G.U. 04/07/2017.
Entrata in vigore dal 3 agosto 2017 il nuovo articolo 162 ter cp che introduce la possibilità di risarcire il danno riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Salutiamo con favore l’introduzione di questa norma che offre all’imputato e alla persona offesa l’opportunità di ricorrere alla giustizia riparatativa. Una norma che codifica una prassi già consolidata e che aveva già visto l’Ufficiale Giudiziario nella sua veste di soggetto terzo ed imparziale, entrare in gioco con l’istituto dell’offerta reale e della mora del creditore al fine di liberare l’imputato dall’obbligo riparativo.
Di seguito la legge che introduce il nuovo art. 162 ter cp.
LEGGE 23 giugno 2017, n. 103
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario. (17G00116)
(GU n.154 del 4-7-2017) Vigente al: 3-8-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo l’articolo 162-bis del codice penale e’ inserito il seguente:
«Art. 162-ter (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilita’ a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato puo’ chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie».
2. Le disposizioni dell’articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
3. L’imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimita’, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, puo’ chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell’articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l’imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, puo’ chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.
4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma, del codice penale.
5. All’articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
6. All’articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «e’ punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena e’ della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena e’ della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;
c) dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu’ delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».
7. All’articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 e’ della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 e’ della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».
8. All’articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «e’ punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena e’ della reclusione da quattro anni e sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena e’ della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;
c) dopo il terzo comma e’ inserito il seguente:
«Se concorrono due o piu’ delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena e’ della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».
9. All’articolo 629, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a venti anni».
10. All’articolo 158 del codice penale e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di eta’ della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato».
11. All’articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorita’ competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione»;
2) dopo il numero 3-bis) e’ aggiunto il seguente:
«3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorita’ richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»;
b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il corso della prescrizione rimane altresi’ sospeso nei seguenti casi:
1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilita’ o ne ha dichiarato la nullita’ ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;
c) il secondo comma e’ abrogato.
12. All’articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».
13. Il primo comma dell’articolo 161 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
«L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».
14. Al secondo comma dell’articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «della meta’» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonche’».
15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
16. Il Governo e’ delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilita’ per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la procedibilita’ a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all’articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilita’ d’ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
1) la persona offesa sia incapace per eta’ o per infermita’;
2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell’articolo 339 del codice penale;
3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravita’;
b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se e’ pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facolta’ di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e’ stata informata;
c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l’applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della liberta’ personale, soltanto per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l’accertamento periodico della persistenza della pericolosita’ sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosita’ sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell’infermita’, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformita’ a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalita’; previsione, nei casi di non imputabilita’ al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessita’ della cura, e prevedendo l’accertamento periodico della persistenza della pericolosita’ sociale e della necessita’ della cura e la revoca delle misure quando la necessita’ della cura o la pericolosita’ sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacita’ diminuita, dell’abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacita’ dell’agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l’accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettivita’;
d) tenuto conto dell’effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell’assetto delle nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermita’ al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosita’ sociale, nonche’ dei soggetti per i quali l’infermita’ di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell’articolo 32 della Costituzione.
17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita’ finanziaria dei medesimi, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16, o successivamente, quest’ultimo termine e’ prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
18. Il Governo e’ delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all’abrogazione del comma 1 dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonche’ rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all’attuale durata media della vita umana;
b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall’Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato e’ necessario all’esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonche’ comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;
c) eliminare la previsione dell’iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per l’eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entita’, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalita’ meno gravose.
19. Il decreto legislativo di cui al comma 18 e’ adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema e’ trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralita’ finanziaria del medesimo, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto puo’ essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente, quest’ultimo termine e’ prorogato di sessanta giorni.
20. Il Governo e’ delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 16 e 17, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e 18 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonche’ le norme di carattere transitorio.
21. All’articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato e’ reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».
22. Dopo l’articolo 72 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente:
«Art. 72-bis (Definizione del procedimento per incapacita’ irreversibile dell’imputato). – 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato e’ tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato e’ irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».
23. All’articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ quando, dopo che e’ stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell’articolo 72-bis, lo stato di incapacita’ dell’imputato viene meno o si accerta che e’ stato erroneamente dichiarato».
24. All’articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorita’ che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario».
25. All’articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».
26. All’articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis e’ aggiunto il seguente:
«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato puo’ chiedere di essere informata dall’autorita’ che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».
27. All’articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) alla facolta’ di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».
28. All’articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non puo’ essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non e’ proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa».
29. All’articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».
30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 407, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e’ tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello puo’ prorogare, con decreto motivato, il termine per non piu’ di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma e’ di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all’azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne da’ immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello»;
b) il primo periodo del comma 1 dell’articolo 412 e’ sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine previsto dall’articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari».
31. All’articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all’articolo 624-bis del codice penale» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
32. All’articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;
c) il comma 6 e’ abrogato.
33. Dopo l’articolo 410 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente:
«Art. 410-bis (Nullita’ del provvedimento di archiviazione). – 1. Il decreto di archiviazione e’ nullo se e’ emesso in mancanza dell’avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 408 e al comma 1-bis dell’articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l’atto di opposizione. Il decreto di archiviazione e’ altresi’ nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilita’ o dichiara l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’articolo 410, comma 1.
2. L’ordinanza di archiviazione e’ nulla solo nei casi previsti dall’articolo 127, comma 5.
3. Nei casi di nullita’ previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, puo’ proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell’udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza.
4. Il giudice, se il reclamo e’ fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilita’, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall’articolo 616, comma 1».
34. Al comma 1 dell’articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».
35. All’articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».
36. Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell’apposito registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
37. All’articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell’entita’ delle riparazioni, nonche’ i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell’esito, ove conclusi».
38. All’articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».
39. All’articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 e’ soppresso.
40. All’articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
«3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula piu’ favorevole all’imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606.
3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611».
41. Il comma 4 dell’articolo 438 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:
«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facolta’ di revocare la richiesta».
42. All’articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 puo’ essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444».
43. All’articolo 438 del codice di procedura penale e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullita’, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilita’ delle inutilizzabilita’, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresi’ ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».
44. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «e’ diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «e’ diminuita della meta’ se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».
45. All’articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis;».
46. All’articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato puo’ eccepire l’incompetenza per territorio del giudice».
47. All’articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il giudice fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato».
48. All’articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis;».
49. All’articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantita’ della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione e’ disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo e’ impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell’articolo 619, comma 2».
50. All’articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalita’ della pena o della misura di sicurezza».
51. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 50, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e’ stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
52. Al comma 1 dell’articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e’ fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilita’ e alla determinazione della pena, secondo le modalita’ stabilite dal comma 2 dell’articolo 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilita’ civile derivante dal reato;
4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali».
53. All’articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo’ essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo’ essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo’ superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale».
54. All’articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo 613, comma 1,».
55. L’articolo 581 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:
«Art. 581 (Forma dell’impugnazione). – 1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilita’:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».
56. Dopo l’articolo 599 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente:
«Art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). – 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche’ quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessita’ dei procedimenti».
57. All’articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo».
58. Dopo il comma 3 dell’articolo 603 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale».
59. All’articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che puo’ essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilita’ della richiesta»;
b) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:
«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».
60. All’articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «dell’articolo 311, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 311, commi 3, 4 e 5».
61. All’articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».
62. Dopo il comma 5 dell’articolo 610 del codice di procedura penale e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi previsti dall’articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalita’ di procedura l’inammissibilita’ del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l’inammissibilita’ del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599-bis. Contro tale provvedimento e’ ammesso il ricorso straordinario a norma dell’articolo 625-bis».
63. All’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.
64. All’articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che puo’ essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilita’ del ricorso».
65. All’articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».
66. All’articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.
1-ter. Il principio di diritto puo’ essere enunciato dalle sezioni unite, anche d’ufficio, quando il ricorso e’ dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».
67. All’articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) e’ sostituita dalla seguente:
«l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».
68. All’articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalita’. L’errore di fatto puo’ essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».
69. All’articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione puo’ essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606».
70. L’articolo 625-ter del codice di procedura penale e’ abrogato.
71. Dopo l’articolo 629 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente:
«Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, puo’ ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza e’ stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta e’ presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilita’, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l’articolo 489, comma 2.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640».
72. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull’amministrazione della giustizia prevista dall’articolo 86 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonche’ dati e notizie sull’andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell’articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dal comma 56.
73. Al comma 3-ter dell’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell’imputazione»;
b) il terzo periodo e’ soppresso.
74. All’articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera f) e’ aggiunta la seguente:
«f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale».
75. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato».
76. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato».
77. All’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, nonche’ nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e’ imputata, anche relativi a reati per i quali sia in liberta’. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;
b) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e’ imputata»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice puo’ disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice puo’ disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessita’ e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;
d) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, da’ comunicazione alle autorita’ competenti nonche’ alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;
e) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, puo’ consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l’onere dei costi del collegamento».
78. All’articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall’articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall’articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;
c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» e’ inserita la seguente: «, 4-bis».
79. All’articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».
80. All’articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Per l’esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
81. Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonche’ di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
82. Il Governo e’ delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonche’ per la riforma dell’ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.
83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l’esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita’ finanziaria dei medesimi, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest’ultimo termine e’ prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
84. Nell’esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformita’ all’articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalita’ di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti e i criteri di utilizzabilita’ vigenti, che:
1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessita’ di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilita’ per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;
2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facolta’ di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all’articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell’articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;
3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;
4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all’avviso di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilita’ per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia gia’ intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l’avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;
5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell’articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione e’ intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato comma 2;
b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilita’ e’ esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;
c) tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, a tutela della liberta’ di stampa e del diritto dei cittadini all’informazione;
d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu’ gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:
1) l’attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell’articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che e’ tenuta a indicare l’ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalita’ di effettuazione delle operazioni di cui all’articolo 268 del medesimo codice;
3) l’attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l’attivita’ criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalita’ di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della procura cosi’ da garantire originalita’ e integrita’ delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;
5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto dell’evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilita’ tecnica, di sicurezza e di efficacia;
6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d’urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalita’ di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
7) i risultati intercettativi cosi’ ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale;
8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;
f) prevedere la ricorribilita’ per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;
g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonche’ avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
i) prevedere la legittimazione dell’imputato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonche’ avverso la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l’imputato non ha commesso il fatto»;
l) escludere l’appellabilita’ delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa;
m) prevedere la titolarita’ dell’appello incidentale in capo all’imputato e limiti di proponibilita’.
85. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell’esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all’ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
b) revisione delle modalita’ e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravita’ e pericolosita’ e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell’ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicita’ dell’udienza;
d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalita’ da condurre in liberta’, stabilendone tempi, modalita’ e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell’esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere piu’ efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonche’ revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravita’ e pericolosita’ specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
f) previsione di attivita’ di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative;
g) incremento delle opportunita’ di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonche’ di attivita’ di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;
h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all’interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell’esecuzione penale esterna;
i) disciplina dell’utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalita’ che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
l) revisione delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessita’ di potenziare l’assistenza psichiatrica negli istituti di pena;
m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l’istituto penitenziario;
n) riconoscimento del diritto all’affettivita’ delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
o) previsione di norme che favoriscano l’integrazione delle persone detenute straniere;
p) adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di eta’ secondo i seguenti criteri:
1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l’incompatibilita’ del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
2) previsione di disposizioni riguardanti l’organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell’ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
3) previsione dell’applicabilita’ della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
5) ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l’ammissione dei minori all’affidamento in prova ai servizi sociali e alla semiliberta’, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell’individuazione del trattamento;
7) rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell’attivita’ trattamentale in funzione del reinserimento sociale;
q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettivita’ della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perche’ l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrita’ e integrita’ ambientale, dell’integrita’ del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;
r) previsione di norme volte al rispetto della dignita’ umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformita’ della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;
s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all’imputata sottoposta a misura cautelare la possibilita’ che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di eta’;
t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;
u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;
v) revisione delle attuali previsioni in materia di liberta’ di culto e dei diritti ad essa connessi.
86. Il Governo e’ delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonche’ le norme di carattere transitorio.
87. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo e’ autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o piu’ decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dai commi 84 e 85.
88. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all’articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «repertorio» e’ sostituita dalla seguente: «decreto»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell’adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2017, e’ attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il decreto:
a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell’evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identita’ di rete;
b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l’accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;
c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalita’ di esecuzione delle stesse, tra cui l’osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni»;
c) al comma 3, la parola: «repertorio» e’ sostituita dalla seguente: «decreto»;
d) al comma 4, le parole: «, secondo periodo,» sono soppresse.
89. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:
a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto altresi’: delle prestazioni obbligatorie; dell’acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessita’ atte ad assicurare l’intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;
b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, cosi’ da conseguire un risparmio della spesa complessiva;
c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalita’ di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessita’ del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilita’ e integrita’.
90. Il decreto di cui al comma 89 e’ trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari per il relativo parere.
91. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo e’ delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o piu’ decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 88 e 89 con quelle di cui al citato testo unico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
b) individuazione dell’autorita’ giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;
c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione della spesa;
d) modalita’ di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.
92. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
93. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita’ finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
94. In conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu’ decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
95. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 giugno 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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