4 Gennaio 2021
Nuova sospensione dei Protesti fino al 31.01.2021
Pubblicata in gazzetta la legge di bilancio 2021 dove troviamo all’art. 1 comma 207 la sospensione fino al 31.01.2021 dei termini di scadenza relativi a cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 01.09.2020 al 31.01.2021.
“207. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.”
La medesima disposizione precisa inoltre che i protesti (o le contestazioni equivalenti) già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio e che, peraltro, non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
La legge di bilancio travolge retroattivamente tutti i protesti levati dal giorno 01.09.2020 (come già previsto con le precedenti sospensioni, che avevano travolto i protesti precedentemente levati).
I protesti levati a partire dal giorno 01.09.2020 non dovranno essere trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio e, ove già pubblicati, saranno cancellati d’ufficio dal relativo registro informatico.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf

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