24 Febbraio 2023
Notifiche a mezzo pec per gli Ufficiali Giudiziari nuovo 149 Bis
Dal 28 febbraio 2023 entrerà in vigore l’obbligo della notifica Telematica in ambito civile che individua la notifica con mezzi informatici la forma principale di notificazione.
Tuttavia per quanto riguarda la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario, tale modalità di notifica al momento rimane inattuabile vista la mancata emanazione ad oggi 24.3.2023 del decreto del Ministero della Giustizia che avrebbe dovuto individuare gli strumenti informatici da utilizzare nella notificazione telematica.
Riportiamo di seguito Il nuovo articolo 149 bis dove abbiamo evidenziato il 4° comma non che non ha ancora trovato applicazione:
1) L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2) Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (2).
3) La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
4) L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.
5) Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
6) Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

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