Esecuzioni

31 Gennaio 2018

La disciplina dell’art 609 cpc

La disciplina dell’art 609 cpc

dottor Orazio MELITA (responsabile scuola nazionale di procedura)


PREMESSA


In materia il legislatore ha preferito la soluzione prospettata nell’elaborato ministeriale di fine 2013 anziché quella più semplice della commissione Vaccarella (perché non articolata sul un subprocedimento finalizzato ad un tentativo di vendita dei beni rinvenuti).
Procederò affrontando vari dubbi operativi esaminandone le possibili opzioni.
ART. 609, C.P.C. – PROVVEDIMENTI CIRCA I MOBILI ESTRANEI ALL’ESECUZIONE
I c. – Se nell’immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l’ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.
Per la dottrina più risalente (Andrioli 1964, Satta 1968), nel caso in cui parte istante non si assumeva la custodia dei beni rinvenuti questi potevano essere abbandonati sulla pubblica via, senza responsabilità di alcuno.
Parte esecutata, infatti, era obbligata a rilasciare libero e sgombro l’immobile.
Il trasporto “in altro luogo”, secondo tale dottrina, non stava a significare in luogo custodito.
Dobbiamo quindi alla prassi consolidata negli anni a seguire la problematica dei beni da affidare necessariamente alla custodia (rectius: deposito) della stessa parte istante od anche di un terzo ai sensi dell’art. 520, II c.

II c. (oggi comma VII) – Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’Ufficiale Giudiziario dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.

APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA ALLE ESECUZIONI INIZIATE PRIMA DELLA RIFORMA
In virtù della norma transitoria dell’art. 19, VI comma del D.L. 132/14 si applicano le nuove regole ai procedimenti iniziati dall’entrata in vigore della normativa ovvero quelli in cui l’avviso ex art. 608 c.p.c. sia stato notificato dall’11 dicembre 2014 (Pilloni, Vasapollo, Vullo) .
Ritengo (v. anche Tedoldi) che la novella si applichi anche alle procedure esecutive già intraprese in quanto una cosa è la competenza giurisdizionale (art. 5 c.p.c.), altra le regole procedurali che dettano una modifica sostanziale della condizione giuridica dei mobili de qua. Infatti la regola generale è l’applicabilità delle regole processuali ai procedimenti in corso, il testo dell’art. 5 c.p.c. è stato novellato con la riforma della L. 353/90 per economia processuale.
Occorrerà quindi, in presenza di rinvii ante riforma, procedere alla intimazione ex art. 609 al primo accesso utile.

POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE L’INTIMAZIONE ALL’INTERNO DELL’ATTO DI AVVISO
I termini di cui all’art. 609 costituirebbero un doppione dell’art. 608.
Questa lettura dà per scontato che l’inti-mazione ex art. 609 costituisca una nuova dilazione dell’esecuzione.
La norma si applica solo a seguito della constatazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario che “nell’immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati”.
È consigliabile riportare negli avvisi la disciplina di cui all’art. 609 per tre ragioni:
1) perché in tal modo l’esecutato si rende più facilmente conto delle gravi conseguenze a cui va incontro;
2) perché in tal modo si facilita la verbalizzazione in quanto l’Ufficiale Giudiziario al momento dell’accesso farà riferimento a quanto già a suo tempo notificato.
3) perché in caso si dovesse notificare con il rito degli irreperibili, il Giudice dell’Esecuzione, ai fini dei provvedimenti successivi previsti dalla nuova formulazione dell’art. 609, non può non tener conto che l’esecutato è in ogni caso avvertito sulle conseguenze del mancato asporto (v. Arcangelo D’Aurora).
Anche il De Stefano prospetta la possibilità di inserire “la chiara prospettazione della possibilità di intimare in sede di accesso, l’asporto dei beni mobili estranei entro un breve termine” (a richiesta di parte istante di cui potrà darsi atto – non si capisce bene dove visto che è un atto tutto a ministero dell’Ufficiale Giudiziario – che se non evasa potrebbe dar luogo a responsabilità in capo all’Ufficiale Giudiziario – sic!) .
Credo che si possa aderire alla tesi dell’illustre commentatore solo fino ad un certo punto, ovvero, come sopra esplicitato, fino a che l’U.g. non faccia altro che esplicitare alla parte esecutata i rischi a cui andrebbe incontro in caso di permanenza dei suoi beni all’interno dell’immobile.
Dissento totalmente dal punto in cui tali affermazioni si potrebbero intendere quali una intimazione anticipata.
Solo l’accesso sui luoghi può calibrare ( forse in un termine più breve di quanto prospettato a priori) lo spatium temporis della intimazione, la quale, ricordiamo, potrebbe anche non esser necessaria se l’immobile è sgombro od ingombro di oggetti che non possano esser qualificati beni.
Il De Stefano (in caso di Ufficiali Giudiziari recalcitranti) ritiene che “analogo contenuto potrà essere riversato nel precetto” Tamquam non esset!

SULLA NECESSITÀ DI UN ULTERIORE RINVIO A SEGUITO DELL’INTIMAZIONE EX ART. 609 C.P.C.
Il legislatore ha preso atto della prassi che al primo accesso non si procede ad immissione in possesso.
L’art. 608 non è stato modificato quindi ci si domanda: che senso avrebbe un avviso per un’immissione in possesso se questa poi non si potrebbe più effettuare al primo accesso a termini di legge?
L’art. 608 non è stato modificato in quanto sarebbe ancora possibile l’immissione in possesso lo stesso giorno fissato nell’atto di avviso solo quando nell’immobile non vi siano mobili estranei all’esecuzione.
Gli artt. 608 e 609 regolano fattispecie diverse fra loro, si tratta quindi di piani applicativi ben diversi fra di loro.
Si può infatti concepire un soggetto che abbia un possesso esclusivo di un immobile che sia al contempo oggetto di un obbligo di PATI che, nel caso di specie, consiste nel diritto in capo all’esecutato di accedere nell’immobile al fine esclusivo dello sgombero dello stesso dei beni mobili estranei all’esecuzione.
A pensar diversamente addiverremo all’assurdo per cui se nel giorno fissato dall’art. 608 l’Ufficiale giudiziario si trova di fronte una porta chiusa, poiché al fine dell’operatività dell’art. 609 si deve constatare la presenza in loco di beni mobili, una volta aperto (magari forzatamente) e constatata la presenza di mobili, parte istante si vedrebbe costretta a richiudere e consegnare il possesso dell’immobile all’esecutato in attesa del decorso dei termini di cui all’art. 609!
L’interpretazione per la quale è possibile l’immissione in possesso lo stesso giorno fissato nell’atto di avviso ex art. 608, oltre ad essere quella più conforme allo spirito della legge per i motivi sopra esposti, garantisce meglio l’Ufficiale Giudiziario da un’eventuale accusa di omissione di atti d’ufficio.
L’interpretazione proposta non comporta che l’Ufficiale Giudiziario debba necessariamente immettere l’istante lo stesso giorno fissato nell’atto di avviso e non possa rinviare l’immissione in possesso al giorno fissato nell’intimazione ex art. 609.
Infatti come il termine di cui all’art. 609 è fissato dall’Ufficiale Giudiziario tenuto conto delle condizioni operative così potrà immaginarsi che, in presenza di una casa abitata, magari con minori, l’Ufficiale Giudiziario possa legittimamente decidere di rinviare le operazioni di immissione in possesso allo stesso giorno di cui all’intimazione ex art. 609.
Altrimenti dovremo ipotizzare un legislatore che conceda all’U.g. più ampi poteri di manovra 
per lo sgombero dei mobili estranei all’esecuzione rispetto al caso in cui vi siano persone che occupino l’immobile.
In definitiva l’Ufficiale giudiziario vede rafforzato il suo potere / dovere di intervento in ragione al caso concreto che gli si pone innanzi.

ESTROMISSIONE DELL’ESECUTATO PRIMA DELL’INTIMAZIONE EX ART. 609 C.P.C.
Nel caso in cui nell’immobile si rinvengano beni mobili estranei all’esecuzione e l’esecutato sia stato estromesso si pone la necessità di procedere ad un inventario con le forme ante riforma (vedi scheda infra).
Secondo De Stefano “nulla impedisce che la stima abbia luogo illico et immediate”.
Ritengo che in caso di beni lasciati in deposito a parte istante in attesa del decorso dei termini di cui all’art. 609, l’U.g. debba procedere ad inventario (non analitico) a tutela dell’interesse dell’ esecutato.
Ma non ha alcun senso la stima “illico et immediate” (e pertanto può – rectius – deve astenersene) per due ordini di ragioni:
non ha senso stimare beni che l’esecutato ha in procinto di sgombrare, si tratta di un’attività non prevista e non utile all’esecuzione;
i beni potrebbero essersi (accidentalmente o meno) deteriorati, nell’intervallo di tempo tra l’intimazione ed il secondo accesso, quindi potrebbe esser richiesta (legittimamente) altra stima.
Seppure la riforma non preveda la disposizione della custodia (rectius: deposito) nel caso in questione, è ovvio che non avrebbe alcun senso la disciplina dell’inventario e stima da effettuarsi dopo il decorso dello spatium temporis fissato dall’intimazione di cui all’art. 609 se i beni dell’esecutato potrebbero nel frattempo essere lasciati alla mercé dell’immesso nel possesso.
Secondo la Soldi l’U.g. non ha tale obbligo.
Così come l’inventario e la custodia (rectius: deposito) erano stabiliti ante riforma nell’interesse dell’esecutato, questi può rinunziarvi purché edotto dei rischi del caso.
Parimenti parte istante potrà essere immessa nel possesso concedendo a parte esecutata (nel periodo di cui al 609) l’accesso sui luoghi al fine dello sgombero.

LO SPATIUM TEMPORIS DELL’ART. 609 C.P.C.
La norma non prevede tempi minimi o massimi per l’intimazione di cui all’art. 609, secondo il Francola detto termine non potrà essere inferiore a 15 gg. “salvo casi eccezionali contraddistinti da particolari ragioni di urgenza”.
Anche se a fronte di un soggetto già precettato e a cui sia stato notificato l’avviso ex art. 608 non ha senso applicare il termine di 15 gg. previsto dalla diffida adempiere (art. 1454, II c., cod.civ.) tuttavia ragioni di ordine pratico non possono far pensare a termini più ristretti.

FORME DELL’INTIMAZIONE EX ART. 609 C.P.C.
Sarà necessario ripetere nell’atto l’intero contenuto dell’intimazione.
Basterà una relatio formale all’art. 609, tuttavia, vista la gravità delle conseguenze, sarà opportuno che all’esecutato vengano elencate tutte le conseguenze di legge, ecco dove l’anticipazione in seno all’avviso ex art. 608 gioca un ruolo.

OGGETTO DELL’ATTO DI INTIMAZIONE ART. 609, I C., PRIMO PERIODO, C.P.C.
“Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli assegnandogli il relativo termine”.
Il problema si pone ogni qual volta parte istante e parte esecutata disputano sulla proprietà di beni mobili presenti in loco.
Ritengo che il riferimento alla consegna sia del tutto tecnico ovvero alla consegna di cose mobili eseguita contemporaneamente all’immissione di possesso dell’immobile, in questo caso i beni mobili devono essere elencati sia nel titolo sia nel precetto.
Tutti gli altri beni devono essere oggetto di intimazione, 
ma non sarà l’intimazione di per se stessa a legittimare il diritto di asporto dell’uno o la ritenzione dell’altro.
Altro problema è quello del rilascio della casa coniugale ove il titolo (nei casi in cui viene accennato) si riferisce all’immobile ed ai mobili che lo corredano.
Anche in questo caso l’Ufficiale giudiziario non potendo entrare nel merito 
dovrà genericamente ritenere che tutta la mobilia e le suppellettili presenti siano a corredo dell’abitazione coniugale, ma provvederà sempre a formulare l’intimazione limitatamente ai beni strettamente personali quali vestiti, medicine e documenti; nel dubbio sarà l’A.G. a determinare se quel determinato bene mo-bile faccia parte dell’esecuzione.
Nella fattispecie decisa da Cass. 01 febbraio 2000, n. 1073 in Giust. civ. 2000, I, 1983 i beni concessi in leasing presenti nell’immobile per il quale era stato pronunziato il rilascio erano appartenenti non al concedente ma all’utilizzatore conduttore dell’immobile che dunque era l’unico tenuto ad asportarli dall’immobile.
Secondo il Castoro le disposizioni dell’art. 609 si applicano anche quando le cose estranee all’esecuzione sono destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell’immobile (art. 817 c.c. Pertinenze).
Resta fermo il disposto degli artt. 1592 (Miglioramenti) e 1593 (Addizioni) del codice civile.

POSSIBILITÀ DI IMMEDIATA ESECUZIONE ART. 609, I C., PRIMO PERIODO, C.P.C.
“Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli assegnandogli il relativo termine”.
In caso di beni di rilevante valore, parte istante che sia anche creditore di somme di denaro (pigioni, spese legali) potrebbe essere danneggiato dall’asporto dei beni.
In questo caso, parte istante, purché sia munito di titolo idoneo, potrà chiedere immediatamente il pignoramento mobiliare dei beni rinvenuti e per i beni così staggiti non si applicheranno le norme di cui all’articolo in commento.

Il solo privilegio di cui all’art. 2764 c.c. non accompagnato da alcun tipo di procedura espropriativa non osterà all’applicazione della normativa di cui all’articolo de qua.
Detto privilegio non conferisce alcun ius retentionis né con questo alcuna forma di autotutela esecutiva ex artt. 2797 segg. c.c.

SOGGETTO PASSIVO DELL’ATTO DI INTIMAZIONE ART. 609, I C., PRIMO PERIODO, C.P.C.
“Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli assegnandogli il relativo termine”.
Ipotizziamo che al momento dell’accesso venga dichiarato che i beni appartengano ad un terzo estraneo all’esecuzione
l’intimazione deve essere rivolta anche verso coloro.
Se, ad esempio, il giorno dell’accesso non si rinviene l’esecutato a cui era stato notificato l’avviso ex art. 608 ma un terzo che sostiene che i beni presenti siano tutti di sua proprietà non ci sarebbe bisogno di notificare l’intimazione dell’art. 609.

La norma parla di “risultano” quindi l’intimazione deve essere rivolta innanzi tutto verso tutti gli esecutati, ed inoltre verso coloro che sono proprietari di beni mobili registrati rinvenuti nell’immobile e verso coloro che sono gli aventi causa dell’esecutato.

ASSENZA AL MOMENTO DELL’INTIMAZIONE ART. 609, I C., SECONDO PERIODO, C.P.C.
“Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante.”
In tema di avviso ex art. 608 la giurisprudenza ha avallato le soluzioni più in-formali per avvisare del nuovo accesso l’esecutato, il legislatore della novella è stato più rigoroso ed ha richiesto la notifica.

Se ad esempio oggetto dell’atto di avviso ex art. 608 sono Tizio e la moglie Tizia e troviamo solo Tizio dobbiamo distinguere:
se per il rinvio dell’esecuzione non ci sarà bisogno di particolari formalità per comunicare anche all’altro esecutato la data del rinvio,
tuttavia per il coniuge assente occorrerà procedere a notifica dell’intimazione.
L’Uff. giud. dovrebbe notificare l’intimazione con un atto autonomo che, in analogia con quanto stabilito dall’art. 608, essen-do atto esecutivo va caricato sul registro cronologico mod. C /Cter.
L’Ufficiale Giudiziario deve menzionare l’intimazione ed il relativo termine nell’atto di accesso, fare copia conforme del suo verbale e notificare l’atto caricandolo a mod. A/A ter

Prima di procedere a disamina delle ragioni della prima o seconda soluzione è necessario stabilire alcuni punti fermi.
Innanzi tutto è necessario che nel verbale di accesso, dopo aver constatato che esistono i presupposti della norma de qua in quanto sono stati rinvenuti beni mobili, si indichi oltre ad un termine entro cui effettuare l’asporto, anche un termine entro cui effettuare la notifica, (comunque essa sia effettuata) questo perché per l’esecutato il vero termine rilevante è il tempo utile tra il mo-mento della notifica dell’atto ed il mo-mento del secondo accesso.

Nel caso in cui la notifica non sia stata tempestivamente eseguita dovrà procedersi ad ulteriore intimazione.
Il legislatore separa con un “ovvero” il caso in cui, presente parte esecutata, si dia atto a verbale del termine assegnato dal caso in cui tale soggetto non sia presente al mo-mento dell’accesso e si deve procedere a no-tifica, pertanto non è necessario verbaliz-zare i presupposti e il termine assegnato purché appunto si procederà a notifica di tali elementi.

Anche nel caso in cui si voglia accedere alla tesi per cui non deve essere notificata copia del verbale ma un autonomo atto di intimazione, dovrà esser simile ad un estratto del verbale, vera struttura por-tante della documentazione delle attività esecutive, così come è previsto dall’art. 518 c.p.c. In caso di assenza del debitore al momento del pignoramento mobiliare.
In qualunque caso presupposti e termine dell’intimazione e termine entro il quale dovrà esser notificata l’intimazione dovranno risultare a verbale.

Tutto quanto sopra premesso, ritengo che sia più opportuna la seconda soluzione in quanto, a fronte di un’intimazione che non può essere che una sorta di estratto del verbale, la notifica della copia integrale dello stesso non può che essere più completa di qualunque estratto possibile.
La soluzione preferita assolve ad esigenze di economia processuale.

Il termine “ovvero” adottato dal legislatore non pone in antitesi l’attività di verbalizzazione con quella di notifica, ma separa il caso della presenza dell’esecutato da quello della sua assenza prevedendo in quest’ultimo caso che l’intimazione debba essere effettuata con notifica, ma comunicata con noti-fica all’assente.
Quindi piuttosto che all’art. 608 (atto esecutivo sì, ma prodromico alla vera e propria attività esecutiva) si deve far rifermento analogico all’art. 518.
La notifica dell’intimazione, quando è costituita da un estratto del verbale, non può essere considerata irregolare.
“Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante.”
L’Ufficiale Giudiziario non avrà bisogno dell’impulso di parte per procedere a notifica del-l’intimazione, quindi, una volta che si verificheranno i presupposti, la successiva attività è conseguenza che discende ex lege.

ULTERIORI RINVII
SI PONE IL PROBLEMA, IN PRESENZA DI UNA SCANSIONE PARTICOLARMENTE RIGIDA TRACCIA-TA DAL LEGISLATORE, DELLA REGOLAMENTA-ZIONE DEI RINVII CHE INEVITABILMENTE, SIA PER DIFFICOLTÀ OPERATIVE, SIA PER RICHIESTE DI PARTE, SI VERIFICANO IN OCCASIONE DEGLI SFRATTI.
SI POSSONO DISTINGUERE TRA RINVII ANTE E POST INTIMAZIONE EX ART. 609 C.P.C.

RINVII ANTE INTIMAZIONE
In questo caso, pensiamo ai rinvii chiesti per la difficoltà di parte istante a prendere in consegna l’immobile oggetto dell’esecuzione (terreni) o perché sono in corso trattative per un bonario componimento, può accadere che non si proceda neppure ad accesso sui luoghi ma a verbalizzare la richiesta di rinvio in Ufficio ed a comunicare in qualsiasi modo, purché adatto allo scopo, il nuovo accesso.
Se l’Uff. giud. procede ad accesso sui luoghi, in presenza dei presupposti di legge, DEVE procedere ad intimazione; tuttavia, poiché gli stadi successivi sono stati configurati dal legislatore nell’interesse di parte istante, questi può chiedere di procedere a mero rinvio senza procedere ad intimazione (si pensi al caso di trattative tra le parti).
In questi casi, se il nuovo accesso non viene comunicato a parte esecutata, si dovrà procedere a notificare altro avviso ex art. 608 tenendo conto che, poiché con il precedente avviso l’attività esecutiva è pur sempre iniziata, i termini della perenzione del precetto sono stati interrotti (art. 481).
RINVII POST INTIMAZIONE
Non occorreranno ulteriori formalità per la comunicazione delle ulteriori date, l’esecutato o perché era presente al momento del primo accesso o perché gli era stato notificato, era stato messo a corrente che, da un certo momento in poi, l’istante avrebbe potuto azionare la procedura per la liquidazione dei beni rinvenuti, quindi, così come dopo la notifica dell’atto di avviso ex art. 608
 non c’è bisogno di particolari formalità per gli ulteriori rinvii, anche in questo caso non sono necessarie particolari formalità, purché si raggiunga lo scopo, per comunicare gli ulteriori accessi.
Poiché il nuovo termine nova e sostituisce quello precedente, in caso che non sia presente l’esecutato, a questo dovranno essere notificati i successivi accessi e termini per sgombrare l’immobile.

IMMISSIONE IN POSSESSO ANTE INTIMAZIONE
Bisogna distinguere tra ciò che è qualificabile come bene (anche solo per un suo valore meramente affettivo o di utilizzo) e ciò che bene non è in quanto mero oggetto di smaltimento immediato (rottami di mobili / suppellettili) in questo caso bisognerà dare atto a verbale della loro presenza ma non si dovrà far un inventario analitico degli stessi.
È consigliabile documentare con foto.
Naturalmente parte istante sarà immessa immediatamente nella custodia di tutto ciò che sia possibile qualificare come bene (anche se con solo valore affettivo / di utilizzo e non economico) questo perché la legge al secondo comma è chiara nell’indicare che solo decorso il termine di cui all’intimazione i beni senza valore economico o con valore inferiore al costo di custodia saranno considerati abbandonati.
Tutti i beni quindi che rimarranno dovranno essere inventariati (ma non valu-tati) alla stessa stregua con cui prima della riforma si lasciavano alla custodia di parte istante, quindi sarà possibile:

  • una rassegna fotografica;
  • inserimento in colli sigillati;
  • cambio delle chiavi di accesso all’immobile e custodia in busta chiusa e sigillata.

L’OBBLIGO DI PATI IN CAPO A PARTE ISTANTE
Nel termine previsto dall’art. 609 l’esecutato si potrà rivolgere a parte istante che dovrà consentire l’accesso al fine di prelevare i mobili rimasti nell’immobile.
Parte esecutata dovrà indicare cosa prelevato ed alla fine rilasciare una liberatoria.
Tra istante ed esecutato si dovrà applicare il comportamento secondo correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ.

 

L’OBBLIGO DI PATI IN CAPO A PARTE ISTANTE
Consiglio di far domiciliare parte istante presso il proprio legale.
Nel caso di attrito circa le modalità dell’asporto ognuna delle parti potrà rivolgersi al G.E. tenuto conto che è un diritto dell’esecutato (all’interno del termine di cui all’art. 609) accedere anche più volte nell’immobile ed un diritto di parte istante vigilare durante le operazioni di sgombero.

 

È POSSIBILE RINUNCIARE ALL’INVENTARIO?
Ritengo sicuramente di sì in caso di immissione in possesso al primo accesso quindi al momento della formulazione del termine di cui all’art. 609.
Invece, all’accesso nel giorno fissato dall’intimazione di cui all’art. 609, al fine di procedere allo smaltimento dei beni rinvenuti occorre necessariamente procedere all’inventario ed alla stima, tranne che, essendo una procedura 
dettata a tutela di diritti disponibili in capo a parte esecutata, questa, il giorno fissato per l’inventario e la stima dichiari espressamente che quanto residua nell’immobile sia res derelicta (art. 923, I c., cod. civ.) e liberi parte istante da ogni responsabilità a riguardo.

Infatti una cosa è la rinuncia all’inventario (pari discorso vale per la rinuncia alla custodia), altro è la rinuncia ai diritti sui beni stessi (atto avente natura più negoziale che meramente procedimentale, si veda la disciplina dettata dall’art. 1002 c.c. in tema di usufrutto) facendo attenzione che l’Ufficiale Giudiziario non è certo l’autorità che certifica le attività negoziali intercorrenti tra privati.
ART. 609, II COMMA, I PERIODO, C.P.C.
Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo.
Il trasporto in altro luogo non è certamente un obbligo, né la custodia negli stessi locali oggetto dell’esecuzione deve essere un onere a totale carico di parte istante, infatti il G.E. può considerare a favore di parte istante che si è assunto tale custodia un compenso.
ART. 609, II COMMA, II PERIODO, C.P.C.
Il custode è nominato a norma dell’articolo 559.
Il riferimento è particolarmente infelice e saranno applicabili solo alcune norme contenute in tale articolo.
Essendo parte esecutata estromessa dallo immobile, non sarà possibile dare a lui la custodia, si applicherà pertanto il II c., ultimo periodo, dell’art. 559 con la differenza che in questo caso l’Uff. giud. potrà nominare custode la stessa parte istante immessa nel possesso (Cossignani).
Si applicheranno interamente il terzo comma dell’art. 559 (sostituzione del custode ad opera del G.E.) ed il sesto comma (il G.E. pronuncia con ordinanza non impugnabile).
Il quarto ed il quinto comma dell’art. 559 si applicheranno solo ove vi sia un I.V.G.
La norma si presta ad una (intollerabile) pretesa dell’I.V.G. di essere nominata sempre custode.
ART. 609, II COMMA, III PERIODO, C.P.C.
In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente il tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Beni con evidente valore economico
Beni di altro genere (valore non sufficiente a coprire le spese di custodia e vendita e/o valore solamente d’utilizzo – affettivo)

BENI CON EVIDENTE VALORE ECONOMICO
Questo è l’unico caso in cui, anche senza (o con contraria) richiesta di parte istante l’ufficiale giudiziario dispone la custodia in attesa dei provvedimenti del G.E. (comma V)
Secondo il De Stefano “ai sensi del terzo periodo del primo comma, solo in presenza di questa (l’istanza del creditore) si dà corso alla stima …… pertanto, già solo se il creditore lo vuole (oppure anche solo rimanendo inerte), i beni potranno essere da subito considerati abbandonati e smaltiti e nessun subproce-dimento – ed aggravio di tempi e costi – essere attivato”.
Innanzitutto credo che se è vero, come è vero, che il diritto sia una scienza umana non sono peregrine considerazioni di tipo sociale, infat-ti la perdita del posto di lavoro o degli introiti di un’attività commerciale, possono far entra-re in crisi famiglie abituate a vivere con uno stile di vita a volte più che dignitoso. Una tem-poranea mancanza di liquidità può quindi mettere in discussione i sacrifici di una vita di
 lavoro e la ricerca di una soluzione abitativa, anche di ripiego, non è agevole trovarla su due piedi.
L’inefficienza del sistema esecutivo non può (d’altro lato) essere un ammortizzatore sociale caricato sulle spalle di chi ha il solo torto di aver voluto mettere a frutto un proprio investimento immobiliare ed inoltre proprio l’inefficienza del sistema esecutivo rende poco
appetibile concedere gli immobili in locazione con conseguente mancata immissione sul mercato locativo di tanti immobili che rimangono quindi sfitti.
Saluto pertanto con grande favore il tentativo legislativo di mediare tra le opposte esigenze.
Tornando al dato più tecnico, la prova più evidente al fatto che il legislatore non può far dipendere dall’interesse di parte istante la custodia e vendita dei beni con “evidente utilità del tentativo di vendita” sta nella considerazione che parte istante dovendo scegliere se considerare res nullius beni di valore dell’esecutato e pensar lui a smaltirli “a suo comodo” e perder tempo con un tentativo di monetizzarli non avrebbe mai tale interesse.
In altre parole l’esecutato, a pensar differentemente si troverebbe in una situazione più grave di quella in cui si trovava con l’interpretazione degli anni 50 e 60, allora almeno qualche mobile lo poteva salvare una volta che l’istante glielo buttava sulla pubblica via!
Anche il Francola esclude per tali beni e per i documenti lo smaltimento immediato decorso il tempo dell’intimazione.

IL CASO DELL’INERZIA DI PARTE ISTANTE
Detto ciò bisogna domandarsi come risolvere un caso che, anche con una soluzione contestata, la tesi del De Stefano risolve, ovvero il caso dell’inerzia di parte istante.
Se, decorso il tempo entro cui sgombrare l’immobile, parte istante non richiede il successivo accesso dell’U.g., se potrebbe esser accaduto che l’immobile sia stato sgombrato (o le parti messesi in altro senso d’accordo) potrebbe ben accadere che i beni siano invece tutti o in parti ancora nell’immobile.

Sicuramente senza l’inventario e la stima (rectius: la stima e quindi l’inventario dei beni di evidente valore economico o di cui parte istante si assumi le spese di trasporto e custodia) parte istante non è legittimata a considerare i beni non da inventariare quali res dereclictae.
Bisogna distinguere due casi:
1. – l’istante non sia stato ancora immesso nel possesso (e quindi immobili e mobili sono ancora in mano all’esecutando);

2. – l’istante sia già stato immesso nel possesso (quindi i mobili siano stati a lui affidati in deposito in una delle svariate forme prima cennate).
Nel primo dei superiori casi nel caso si sia interrotta la serie rinvii / comunicazione del rinvio non vi è altra strada che quella di rinotificare ulteriore avviso ex art. 608 c.p.c. facendo menzione nell’atto di avviso che i termini di perenzione del precetto sono cessati dal decorrere per avvenuta notifica dell’avviso indicandone la data, il precedente avviso sarà necessariamente esibito all’U.g. unitamente al titolo esecutivo ed al precetto che, senza quell’avviso, sarebbe divenuto inefficace;
nel secondo caso parte istante sarà soggetta alla richiesta di restituzione dei beni affidati al suo deposito.
Ma come fare per fissare una data in cui far eventualmente determinare all’Ufficiale Giudiziario che quanto residua possa esser smaltito?

Questo è il caso in cui potrà notificarsi un autonomo atto di intimazione ex art. 609 che quale atto esecutivo dovrà esser caricato a mod. C.
Sicuramente non andrà notificato altro avviso ex art. 608 in quanto la parte istante è già stata immessa nel possesso e quindi, la procedura va avanti solo per quanto riguarda la sorte dei beni mobili estranei alla esecuzione.

ART. 609, II COMMA, III PERIODO, C.P.C.
BENI DI ALTRO GENERE VALORE NON SUFFICIENTE A COPRIRE LE SPESE DI CUSTODIA E VENDITA O CON VALORE SOLAMENTE D’UTILIZZO – AFFETTIVO
In caso d’interesse da parte istante a sobbarcarsi gli oneri di custodia – vendita, parte esecutata può bloccare la distruzione ai sensi solamente ai sensi del IV comma!
La norma rappresenta una mediazione tra la prassi ante D.L. 132/14 eccessivamente tuzioristica nei confronti dell’esecutato e la dottrina (Andrioli, Satta) degli anni 50/60.
Tuttavia che rimedio avrebbe l’esecutato che non riesce a completare lo sgombero nei termini di cui all’intimazione ex art. 609?

Infatti prima che sia decorso il termine della intimazione, non può (vedi IV c.) e non ha interesse di chiedere alcunché al G.E., ma scattato il momento del “fatidico” secondo accesso dell’U.g. potrebbe esser troppo tardi se parte istante non si mostra interessata alla custodia dei beni.
L’unico rimedio che parte esecutata ha di non vedersi spogliata di tali beni che costituiscono la maggior parte di quello che viene rinvenuto in queste esecuzioni è quello di richiedere al G.E., mediante opposizione agli atti esecutivi, la fissazione di un più congruo termine ex art. 609 (nel caso in cui non lo fosse stato).
ART. 609, III COMMA, I PERIODO, C.P.C.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario.
Il legislatore ha opportunamente previsto la categoria di questo genere di oggetti che possono essere rinvenuti in sede di esecuzione.
Si tratta di oggetti che hanno un valore di mercato nullo e che quindi sarebbero stati sicuramente dichiarati conferibili in discarica, ma che possono avere un altissimo valore per la parte esecutata e forse ancor più per i terzi.
Tale norma di favore vale solo per i documenti “inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale”.
Parte istante ha solo la scelta di provvedere essa stessa alla custodia oppure (così leggasi “ovvero”) di anticipare le spese di custodia per il tempo di DUE ANNI.
Il tempo di 2 anni così si aggiunge al quello di cui al primo comma.
ART. 609, III COMMA, II PERIODO, C.P.C.
In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo.
Questo periodo parrebbe ribaltare quanto sopra detto, tuttavia, una diversa interpretazione (oltre che provocare danni gravissimi a terzi che abbiano affidato propri dati sensibili ai professionisti), vanificherebbe il senso dell’intero comma.
ART. 609, III COMMA, III PERIODO, C.P.C.
Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.
Anche questo periodo non spicca per chiarezza:
alla scadenza del secondo anno non abbiamo la presenza di un U.g.;
è più verosimile che tali documenti, non rivendicati da nessuno per così tanto tempo, siano distrutti.

ART. 609, IV COMMA, I PERIODO, C.P.C.
Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni di cui al secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio.
Evidentemente il legislatore immagina un G.E. che possa tempestivamente bloccare la parte istante che, autorizzata, conferisca i beni in discarica !!!!!
La Soldi argomenta da questa previsione il fatto che fintanto che nell’immobile permangano beni mobili il procedimento non si possa concludere con l’immissione in possesso dell’esecutante.
L’autrice ritiene che in caso di “evidente utilità del tentativo di vendita” in caso di inerzia del creditore il procedimento prenderà le mosse dall’iniziativa dell’U.g. ipotizzando, in tal caso, che la procedura possa aver luogo con oneri a carico dell’Erario.
ART. 609, IV COMMA, II PERIODO, C.P.C.
Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.
ART. 609, V COMMA, I – III PERIODO, C.P.C.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio.
Come prima detto, pare che per il legislatore della riforma l’I.V.G. rappresenti, per mutuare Tomasi di Lampedusa, “il sale della terra” e quindi realtà ove questi istituti non trovino conveniente esercitare i loro affari sono lasciate alle modalità che il G.E. ritenga più opportune.
Ma per i luoghi ove esercita l’I.V.G. e, stante alla lettera della legge, non si possa prescindere dall’affidare la custodia a questi soggetti, vi sono strade alternative per le parti istanti che non vogliano essere costrette a passare dalla padella di un inquilino moroso alla brace delle pretese dell’I.V.G.?
In presenza del puntuale dato normativo che regola custodia e vendita non sono più applicabili gli escamotages ideati in vigore della vecchia normativa per liberarsi dei beni.
Nulla però vieta alla parte istante di rinnovare l’intimazione di cui al primo comma e di sperare che l’ufficiale giudiziario consideri beni di cui “appare evidente l’utilità del tentativo di vendita” solo quelli che effettivamente riescono a coprire tutti gli oneri della custodia da parte dell’I.V.G.
Tutto questo però carica sull’Ufficiale giudiziario un’ulteriore, non indifferente, responsabilità.
Ritengo che, poiché i beni sono monetizzati nelle forme del pignoramento mobiliare, all’U.g. spetti la percentuale sul ricavato secondo quanto stabilisce l’art. 122 Ord. Uff. giud.
ART. 609, V COMMA, IV PERIODO, C.P.C.
Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’art. 611.
La norma lascia perplessi, non riesco a capire come un terzo (che ovviamente proponga opposizione ex art. 619 e segg.) possa venir in qualche modo pregiudicato dalla vicenda tra parte istante ed esecutata!

ART. 609, VI COMMA, C.P.C.
In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

FONTI BIBLIOGRAFICHE
Franco DE STEFANO, Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 132/2014, Riv. es. forz., 4/2014, pagg. 793 – 794;
Alberto TEODOLDI, Le novità in materia di esecuzione forzata, Corr. giur. 3/2015 pagg. 409 – 411;
Monica PILLONI, La nuova disciplina dei provvedimenti concernenti beni mobili estranei all’esecuzione che si trovino all’interno del bene immobile sottoposto a procedimento esecutivo per il rilascio contenuta nell’art. 609 c.p.c., N.L.C.C. 3/2015 pagg. 489 – 494;

Fabio COSSIGNANI, D.L. n. 132/2014: considerazioni sparse in materia di esecuzione forzata, Giur. it. luglio 2015 pagg. 1765 – 1766;
Antonio VASAPOLLO, Le novità in tema di procedimento per espropriazione forzata di immobili e di esecuzione per consegna o rilascio, Imm.&propr. 7/2015 pagg. 458 – 460;
Maurizio Antonio Pasquale FRANCOLA, Art. 19 Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo, in La nuova riforma del processo civile, a cura di Fabio Santangeli, Roma, 2015;
Enzo VULLO, Codice dell’esecuzione forzata, Milano, 2015, pagg. 775 – 780;
Pasquale e Nicola CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, XII ed. con agg. a cura di Rosaria GIORDANO, Milano, ott. 2015, pagg. 898 – 903.
Anna Maria SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2016, pagg. 1739 – 1750;
Franco DE STEFANO, I procedimenti esecutivi, Milano, 2016, pagg. 280 – 282.

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