26 Gennaio 2018
Il recupero dei crediti alimentari nell’ambito dell’Unione Europea
Il recupero dei crediti alimentari nell’ambito dell’Unione Europea
La materia è principalmente disciplinata dal Regolamento UE n. 4 del 2009 (detto “Regolamento Bruxelles I”).
La nozione “europea” di “obbligazione alimentare”, così come la stessa nozione di “alimenti”, ha una portata molto più ampia della nozione corrispondente di cui agli articoli 433 e seguenti del nostro codice civile.
Nel diritto europeo sono considerate infatti “obbligazioni alimentari” tutte le prestazioni dovute nell’ ambito delle relazioni familiari, ivi comprese quelle concernenti la fase patologica del rapporto e le famiglie di fatto.
La prestazione alimentare può altresì “sopravvivere” ad una relazione familiare non più esistente. Al riguardo va sottolineato che l’articolo 4, paragrafo primo, lettera c) del Regolamento CE n. 4 del 2009 richiama espressamente “le obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi”.
La concreta realizzazione delle pretese alimentari viene assicurata dal Regolamento attraverso l’abolizione dell’ exequatur.
La necessità dell’ exequatur per l’ esecuzione era già stata eliminata dal Regolamento CE n. 805 del 2004, che aveva istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati . Naturalmente, anche un credito derivante da obbligazione alimentare può essere “non contestato” quando ricorrono le condizioni di cui all’ articolo 3 del Regolamento n. 805 del 2004, vale a dire:
– l’ espresso riconoscimento da parte del debitore;
– la mancata contestazione da parte del debitore;
-il riconoscimento, implicito nella mancata comparsa, da parte del debitore.
Pertanto, un credito derivante da un’obbligazione alimentare può essere azionato:
-secondo la normativa contenuta nel Regolamento n. 805 del 2004, se si tratta di credito “non contestato”;
– secondo la normativa contenuta nel Regolamento n. 4 del 2009, in tutti gli altri casi.
Tuttavia, anche per i crediti non contestati, la disciplina del Regolamento n. 4 del 2009 prevale su quella del Regolamento n. 805 del 2004 nel caso in cui il titolo esecutivo europeo riguardante l’obbligazione alimentare venga emesso in uno Stato membro vincolato al Protocollo dell’ Aja del 2007.
Peraltro, mentre il titolo europeo per i crediti non contestati può essere eseguito in un altro Stato membro soltanto previa certificazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, una decisione che riconosce un’obbligazione alimentare viene automaticamente riconosciuta ed è eseguita negli altri Stati membri senza la necessità di una apposita dichiarazione che ne attesti l’ esecutività.
Nella normativa contenuta nel Regolamento n. 4 del 2009 e con riferimento alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell’Aja del 2007, si realizza pertanto la completa abolizione dell’ exequatur. Se la decisione è stata invece emessa in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo dell’Aja, pur non essendo necessaria una apposita procedura di riconoscimento, è tuttavia necessaria una apposita dichiarazione di esecutività.
Non sono vincolati al Protocollo dell’ Aja del 2007 il Regno Unito e la Danimarca.
In pratica, se la decisione è stata emessa in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell’Aja del 2007, il creditore alimentare può mettere in esecuzione la decisione medesima in qualsiasi Stato membro, rivolgendosi direttamente all’ufficiale giudiziario competente. Il riconoscimento della decisione non può pertanto essere rifiutato e la sua esecutività non può essere condizionata ad alcuna dichiarazione.
Il riconoscimento della decisione e la sua esecutività non implicano altresì il riconoscimento del rapporto di famiglia su cui si basa l’obbligazione alimentare.
Al momento della richiesta di esecuzione il creditore deve presentare obbligatoriamente all’ufficiale giudiziario i seguenti documenti:
– una copia autentica della decisione;
– un estratto della decisione stessa rilasciato dall’ autorità giudiziaria d’ origine, tradotto, se necessario, nella lingua ufficiale dello Stato dell’esecuzione o in altra lingua dell’ Unione Europea in cui lo Stato dell’ esecuzione ammette la compilazione del modulo.
Può essere richiesta solo la traduzione dell’estratto e non quella della decisione, a meno che l’ esecuzione non venga contestata.
La traduzione deve essere effettuata da persona abilitata in uno degli Stati membri.
L’ estratto della decisione deve essere conforme al formulario predisposto nell’allegato I del Regolamento.
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