Rispondi a: Notifica federazione russa

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#5389
admin
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È sicuramente applicabile la convenzione bilaterale tra la Repubblica
Italiana e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma
il 25 gennaio 1979.
https://www.auge.it/wp/wp-content/uploads/2018/01/convenzione-bilaterale-Italia-Federazione-Russa.pdf
Come richiamato agli articoli 9 e 12 della stessa,

ART. 9 … i documenti da notificare sono redatti nella propria lingua oppure corredati di traduzione certificata conforme.
Nei casi in cui i documenti non siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, oppure
non siano corredati dalla traduzione, essi sono notificati al destinatario,
se questi consente volontariamente a riceverli.

ART. 12
1. Inoltre Le richieste di assistenza giudiziaria, nonché i documenti ad esse
allegati, sono redatti nella lingua della Parte contraente richiedente e sono corredati di traduzione nella lingua della Parte contraente richiesta.

2. La traduzione è certificata conforme da un traduttore ufficiale, dalla Rappresentanza diplomatica o dall’Ufficio consolare della Parte contraente richiedente.

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