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2 Gennaio 2004

Codice Napoleonico

Codice Napoleonico (di Alberto Monari)

Code1 Napoléon”

1804/2004

Aveva l’esigenza di trasformare la confusione

in ordine, come tutti gli uomini della Storia

che non sono dei teatranti”

André Malraux

Auxonne (Francia) febbraio 1789, caserma del reggimento artiglieria “La Fère”: “…Un giorno2 lo mettono per ventiquattrore agli arresti di rigore. Viene rinchiuso in una stanza polverosa che per tutto mobilio ha un vecchio letto, una sedia e un armadio. Sopra questo Napoleone scopre un “folio giallo”, abbandonato lì. Si tratta delle Istituzioni di Giustiniano, con i suoi codici e tutte le decisioni dei giuristi romani. Napoleone si siede. Non ha né matita né carta, ma comincia a leggere, imparando a memoria quei testi aridi e divorando tutta la notte al lume di una sola candela il volume ormai logoro. Quando la mattina si presenta la guardia, sobbalza. Non si è accorto del trascorrere delle ore. Ormai conosce il diritto romano. Gli sarà utile? Ne è convinto, anche se ignora tutto delle circostanze e del momento in cui potrà mettere in opera quelle conoscenze”.

Questo episodio, tramandatoci dai biografi di Napoleone Bonaparte3 potrebbe costituire l’avvenimento personale che contribuì, alcuni anni più tardi, all’emanazione del “Codice Civile dei Francesi” (1804), tappa decisiva nel rinnovamento del diritto, primo esempio di Codice moderno4.

In effetti, solo, con lo scoppio della Rivoluzione Francese5, ebbe inizio il processo di superamento dell’età del “Diritto Comune6”.

Parliamo di diritto comune per identificare un periodo della nostra esperienza giuridica che ha caratterizzato l’ordinamento dell’Italia ma anche dell’Europa (escludendo i paesi anglosassoni), tra la ricostituzione dell’Impero (Sacro Romano Impero, sec.X e XI), e la Codificazione (il cui inizio è identificato convenzionalmente7 proprio nel 1804).

L’espressione ius commune8 denominò la tipica concezione che la scienza giuridica medievale si costruì per conciliare il Diritto Romano9 dell’ordinamento universale (cioè del S.R.I.), il Diritto Canonico10 ed i vari diritti degli ordinamenti particolari11.

Il “Corpus Iuris Civilis”, un testo del VI secolo d.C. (compilato tra il 529 ed il 534) viene riscoperto dopo l’oblio dei secoli altomedievali, studiato scientificamente12 ed adattato alla società del tempo, come diritto reso capace di regolare i rapporti giuridici del mondo dal 1090 al 1804.

Si assiste, dopo qualche secolo di funzionamento del sistema in tutta Europa, all’esplosione del particolarismo giuridico; c’è pluralità di fonti, il diritto è antinomico, controverso13 e voluminoso.

Quando l’aspirazione all’unità giuridica cominciò a palesarsi sempre più forte nell’ambito del territorio europeo14, il merito della Codificazione toccò a Napoleone che riuscì a condurre a termine i lavori già iniziati dalle assemblee rivoluzionarie.

In Francia15, infatti, fin dal XV secolo la monarchia tentò di riunire l’insieme delle leggi che organizzavano le relazioni sociali, un insieme eterogeneo fondato sulle “coutumes16”. Si distinguevano due ordinamenti vigenti: il primo fondato sul diritto scritto (di tradizione romanistica, diffuso nel sud del Paese e in Alsazia), il secondo fondato sul diritto orale, coutumier generale, integrato da usanze locali, che favoriva grovigli giuridici in quantità e processi lunghissimi17.

Dopo la seconda campagna d’Italia (luglio 1800), Bonaparte18 chiese a Cambacérès19 di riprendere il lavoro di unificazione del diritto nazionale e dirigere la Commissione composta, per decreto consolare del 18 agosto 180020, da due giuristi esperti nel diritto consuetudinario (orale) Bigot de Préameneu e Tronchet, e da due giuristi specialisti nel diritto scritto, Maleville e Portalis21.

Furono necessari solo quattro mesi per redigere il Codice Civile22, che passò all’esame del Consiglio di Stato (presieduto dallo stesso Napoleone), in cui si svolsero sedute molto accese e contrastate fra sostenitori dei due diversi sistemi giuridici in uso in Francia23.

Una volta sottoposto all’esame dei principali organi giudiziari dello Stato affinché potessero esprimere le loro osservazioni24, il 21 marzo 1804 (30 ventoso dell’anno XII), Napoleone emanò solennemente il “Codice Civile dei Francesi”, composto di 36 leggi e 2.281 articoli, seguiti negli anni successivi da altri codici25.

Organizzato in tre parti (Persone, Beni e Proprietà26), e redatto in uno stile chiaro e conciso per evitare ogni ambiguità e assicurare certezza e unità nel diritto francese, il Codice Civile (è nel 1807 che esso assume il nome di Codice Napoleone27) è “un corpo di leggi destinato a dirigere e a fissare le relazioni sociali, famigliari e patrimoniali che hanno fra loro gli uomini appartenenti alla medesima comunità28

Le nuove modalità di esercizio della proprietà previste, spazzarono via le tradizioni feudali secolari, e originarono una trasformazione profonda e durevole della società del tempo, favorendo in Francia e nel resto d’Europa, dove si affermò con la forza delle armi o per spontanea accettazione, le idee della Rivoluzione sui diritti fondamentali di uguaglianza dell’uomo e del cittadino, di libertà di coscienza e d’espressione, di laicità dello Stato, di protezione della proprietà privata e di libertà del lavoro e impresa, nell’ambito dell’affermazione del potere legislativo dello Stato.

Dal 1806 a oggi esso ha subito innumerevoli integrazioni e modifiche, ma resta ancor oggi la fonte principale del diritto privato francese29.

Il Codice apparve ben presto come il modello del “codice moderno”, in ragione delle sue qualità formali (numerazione continua, stile lapidario), e fu quasi “idolatrato” dai giuristi del tempo come l’opera più duratura di Napoleone, tanto che un docente universitario d’oltralpe, della seconda metà del XVIII secolo, era solito dire: “Io non conosco il diritto civile… io insegno il Codice Napoleone!”

Alberto Monari

Non siamo noi a fare i codici

ma i codici si fanno da se”

Portalis

1 Nell’immagine Medaglia-distintivo dell’Ufficiale Giudiziario francese (1791)

2 da “NAPOLEONE La voce del destino-Il Sole di Austerlitz”, di Max Gallo, vol.1°, Milano, 2000, Mondadori Editore.

3 Ajaccio 1769 – Isola di Sant’Elena 1821, imperatore dei francesi dal 1804 al 1815. Egli non è da ricordare solo per le sue doti di eccezionale comandante militare, ma attraverso le numerosissime vittorie ottenute dai francesi sotto la sua guida contribuì fortemente a divulgare in tutta Europa le idee della rivoluzione francese, ponendo le basi per un complessivo e irreversibile mutamento culturale, politico e istituzionale del continente: basta pensare al suo sforzo di codificazione e di uniformazione giuridica di cui trattiamo, che si estese dalla Francia ai paesi sottoposti al “grande impero” da lui creato. La stessa reazione al suo rigido dominio contribuì a rinsaldare i sentimenti nazionali in diversi paesi, avviando così un processo che avrebbe segnato quantomeno tutto il sec. XIX.

4 Raccolta organica di norme che comprende tutte le disposizioni legislative che disciplinano un determinato settore giuridico. Più in generale, nella storia del diritto, codice è ogni insieme di norme ordinate cronologicamente o sistematicamente.

5 L’insieme dei movimenti politici e delle trasformazioni istituzionali e sociali che in Francia, tra il 1789 e il 1799, misero fine all’ancien régime abbattendo la monarchia assoluta, gli ordini privilegiati e le strutture feudali del regno. Avvenimento decisivo della storia moderna, la rivoluzione francese si presenta come un fenomeno dai caratteri originali, benché esternamente inquadrabile nel contesto generale di crisi economiche, sociali e politiche che agitarono il mondo occidentale di fine sec. XVIII. Già da tempo un diffuso spirito di riforma (a partire dalle idee illuministe) aveva posto il problema di un superamento dei privilegi e dei limiti dell’assolutismo. Questa esigenza sfociò in un movimento rivoluzionario, caratterizzato da programmi sempre più radicali e metodi spesso violenti, sulla spinta, tra il 1788 e il 1789, di fattori contingenti quali l’insolubilità della crisi finanziaria (il bilancio statale del 1788, a fronte dei 503 milioni di entrata, registrava 629 milioni di spesa) e il concretarsi della crisi economica in penuria alimentare e aumento dei prezzi dei cereali, provocati dal cattivo raccolto del secondo semestre 1788.

6 Cfr.: E. CORTESE, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Il Cigno G. Galilei Edizioni di Arte e di Scienza, Roma, 2000, e G. ERMINI. Corso di diritto comune, Giuffrè Editore, Milano, 1989.

7 Quando diciamo che l’esperienza del diritto comune finisce col Codice Napoleone diciamo che la Codificazione (termine coniato da J.Bentham) è l’opposto del sistema di Diritto Comune.

8 Cfr.: A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, Giuffrè Editore, Milano, 1990

9 Ci si riferisce a quella parte del Diritto Romano contenuta nel “Corpus Iuris Civilis”, la raccolta promossa da Giustiniano, Imperatore Romano d’Oriente (527-565 d.C.).

Giustiniano incaricò una commissione, presieduta dal giurista Triboniano, di organizzare il diritto romano in 4 parti:

  • Codex:12 libri che raccolgono le leggi emanate dagli imperatori che precedettero Giustiniano a partire da Adriano;

  • Iura o Pandectae (“raccolte da ogni parte”) o Digestum: 50 libri che raccolgono le sentenze dei giuristi più importanti;

  • Institutiones: manuale in cui furono esposti i fondamenti del diritto; in seguito divenne il testo ufficiale delle scuole di diritto;

  • Novellae: raccolta delle leggi emanate da Giustiniano stesso.

Quest’opera è stata giudicata il monumento della saggezza romana e nel Medioevo parve talmente straordinaria che si credé fosse stata ispirata da Dio.

10 In tutta l’esperienza di diritto comune c’è un’altra fonte che ha carattere di universalità, il diritto canonico, la legge della Chiesa. Essa vive sulla base della legge romana, e come istituzione universale adotta questo diritto.

Le caratteristiche di universalità e di generalità sono tipiche del Diritto Canonico, le costituzioni emanate dai Pontefici hanno un carattere generale ed universale, hanno vigenza ovunque ci sia un cristiano.

11 L’Impero rifondato da Carlo Magno, dopo pochi decenni dalla sua morte (814 d.c.) si sfaldò e apparve ben presto come un mosaico di ordinamenti giuridici particolari, un insieme di piccole e grandi entità politiche tutte animante dalla naturale pretesa d’indipendenza: c’erano ordinamenti monarchici, comuni, feudi, signorie territoriali e corporazioni, la concreta struttura politico-sociale dell’impero post-feudale era caratterizzata perciò da una pluralità di ordinamenti giuridici, più o meno indipendenti, con un conseguente fenomeno di particolarismo (mancanza di unità) nel mondo delle fonti del diritto. In questo ambiente il diritto romano riscoperto fu applicato come diritto generale (comune), ogni volta che le norme particolari non disciplinavano una specifica situazione.

12 Il 1088 è la data tradizionale a cui si fa risalire la nascita dello studium di diritto di Bologna, la prima Università in Europa.

13 Chi non ricorda il manzoniano Avvocato Azzeccagarbugli, perso in una babele di ordinanze e grida contraddittorie e di incerta interpretazione.

14 Un tentativo significativo ma parziale di “codificazione” fu realizzato nella 2° metà del XVIII sec. nel Ducato di Modena, vedi Kult n.55-ESTATE 1999: “Il Codice Estense”. Anche il “Codice generale prussiano” fu emanato in questo periodo (1794), ma non raggiunse il livello di completezza e perfezione formale del Codice Napoleone.

15 Cfr. Irène Delage «Le Code civil des Français, 21 mars 1804: quelques points de repère», marzo 2004, in www.napoleon.org.

16 Letteralmente “costume” “consuetudine”, ad indicare le norme di carattere consuetudinario con valore vincolante, di origine medioevale.

17 L’Assemblea Nazionale (così si dichiararono i rappresentanti del terzo stato nel 1789), si augurava di andare oltre una semplice collazione di leggi e coutumes, per questo decretò (2/09/1791) che fosse compilato un Codice delle leggi civili del Regno, e nominò un Comitato Legislativo incaricato della sua redazione. L’instabilità politica di quel periodo non permise l’adozione di nessuno dei progetti presentati nel 1793, 1794 e 1796.

18 Autonominatosi Primo console della Repubblica, dopo il colpo di Stato (militare) del 9/11/1799 (18 brumaio dell’anno VII, secondo la denominazione data alle stagioni dal calendario repubblicano francese, istituito il 24 novembre 1793)

19 Jean Jacques Régis de C. (1753-1824), uomo politico e giurista, membro delle assemblee rappresentative della Rivoluzione, secondo console con Napoleone, arcicancelliere dell’Impero (1804), duca di Parma (1808); già Presidente del Comitato Legislativo dell’Assemblea Nazionale, ebbe gran parte nella compilazione del Codice Civile.

20 24 termidoro anno VIII.

21 Jean-Etienne-Marie P. (1746-1807), giurista e uomo politico, è da considerarsi il “vero padre” (tecnico) del Code Civil.

22 Molti suoi articoli sono semplicemente la traduzione in francese di articoli appartenenti ai codici Giustinianei del diritto romano.

23 Uomo del sud, Bonaparte impresse la propria impronta al Codice, ristabilendo la potestà dei genitori in seno alla famiglia, ma anche (la cosa appare inconcepibile ai nostri giorni) il passaggio della donna dalla sottomissione al padre alla sottomissione al marito, non potendo ella compiere alcun atto giuridico senza il suo accordo, né amministrare i propri beni o esercitare liberamente una professione di sua scelta. La maggiore età (e libertà di contrarre matrimonio) si raggiungeva a 25 anni, mentre il Padre poteva decidere liberamente di rinchiudere i figli in riformatorio in caso di comportamenti ritenuti da correggere.

24 Il Codice stabiliva che solo il Padre trasmetteva la cittadinanza (è francese un bambino nato da padre francese), il divorzio era permesso solo per mutuo consenso, i figli ebbero pari diritti nell’eredità, l’adozione, permessa ai soli maggiorenni, fu disciplinata.

25 L’opera legislativa di Napoleone fu completata con l’adozione di un Codice di Procedura Civile (1806), di un Codice di commercio (1807), di un Codice di procedura (istruzione) criminale (1808), e di un Codice Penale (1810).

26 I primi tre libri del Codice civile Italiano (in vigore) riguardano: Libro I Delle persone e della Famiglia, Libro II Delle successioni, Libro III Della proprietà.

27 Secondo molti dopo Salomone, Cicerone e Giustiniano, Napoleone occupa il quarto posto nella storia umana degli uomini che hanno creato il Diritto.

28 Portalis “Relazione Generale al Codice Civile”.

29 Imposto dall’imperialismo di Napoleone ad una parte dell’Europa, il Codice Civile ha avuto applicazione in Renania e a Ginevra fino all’inizio del XX secolo, in Belgio e nel Lussemburgo è tuttora vigente. Esso ha ispirato numerosi codici nel XIX secolo in Europa (Italia, codice civile 1865 e 1942, Romania, Olanda, Spagna; Portogallo), in Sud America (Cile, Argentina) e in Nord America (Luisiana, Quebec).

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