26 Gennaio 2018
Esecuzione per rilascio di immobile occupato da detenuto agli arresti domiciliari
Sfratti: quando nell’immobile vi è una persona agli arresti domiciliari
di Giuseppe Marotta
Problema
Il caso non è raro. Accade più di quanto si possa credere che, durante la fase di rilascio forzato di un immobile, l’ufficiale giudiziario si veda opporre, da parte di uno degli occupanti l’appartamento oggetto di sfratto, l’impossibilità di uscire poiché autorizzato dal giudice penale a scontare gli arresti domiciliari proprio in quell’alloggio. Ragion per cui l’allontanamento da quella sede causerebbe l’immediata accusa di evasione.
Vediamo quindi cosa accade in questi casi e quali sono le procedure da seguire per liberare l’immobile, considerato che l’ufficiale giudiziario non può certamente intimare al conduttore-detenuto di allontanarsi dall’appartamento né può ordinare alla forza pubblica di estrometterlo dall’alloggio se non per trasferirlo presso un altro luogo di detenzione.
Soluzione
Come possiamo notare ci si trova di fronte a due provvedimenti emessi da due giudici con competenze distinte: il giudice civile ha emesso la convalida di sfratto mentre il giudice penale ha concesso gli arresti domiciliari e ha autorizzato il conduttore a scontarli nell’appartamento oggetto del provvedimento di rilascio.
Occorre quindi informare il giudice penale dell’esistenza della convalida di sfratto e chiedere pertanto la modifica del luogo in cui il detenuto dovrà scontare gli arresti domiciliari,.
Modalità
Ecco in che modo si può procedere:
1) Il proprietario che viene a conoscenza che nell’appartamento da liberare vi sia una persona agli arresti domiciliari dovrà, tramite il proprio avvocato, fare istanza al giudice penale che ha la disponibilità del processo, ossia al giudice che ha concesso gli arresti domiciliari, affinché modifichi o revochi il provvedimento disponendo il trasferimento dell’inquilino-detenuto presso un altro luogo ove scontare gli arresti, luogo che sarà indicato dall’inquilino successivamente interpellato dal giudice; ovvero, in caso di mancata indicazione di altro luogo da parte dell’inquilino ne disponga il trasferimento in carcere o in altra struttura.
2) Se l’ufficiale giudiziario viene a conoscenza della presenza di persona sottoposta agli arresti domiciliari nel giorno in cui si reca presso l’immobile per eseguire lo sfratto, dovrà necessariamente rinviare la procedura e rivolgere istanza al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 610 c.p.c. affinché disponga in merito.
3) Se l’ufficiale giudiziario viene informato prima dell’accesso presso l’immobile da rilasciare, potrà inoltrare richiesta di assistenza alla forza pubblica informandola della data in cui intende eseguire lo sfratto e contestualmente richiedere alla stazione dei carabinieri o al commissariato di polizia competente il loro intervento presso il giudice penale che ha disposto il provvedimento, affinché autorizzi il trasferimento del detenuto presso altro luogo ove scontare gli arresti domiciliari, ovvero in mancanza, presso una struttura carceraria. In questo caso sarà cura del detenuto indicare ai carabinieri o alla polizia il luogo in cui intenderebbe scontare gli arresti domiciliari al fine di richiedere l’autorizzazione del giudice penale.
4) E’ ovvio che l’istanza per la modifica del luogo di detenzione potrà essere presentata anche dall’inquilino agli arresti domiciliari mediante il proprio legale. E questa quarta soluzione sarebbe auspicabile e vantaggiosa anche per il detenuto il quale consentirebbe al giudice di valutare in tempo utile la richiesta di modifica del luogo ove scontare gli arresti domiciliari che potrebbe giungere prima ancora dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario.
Tra le varie soluzioni consigliate, riteniamo che la terza proposta possa essere quella che più delle altre potrebbe ottenere una risposta immediata da parte del giudice. E possiamo dire che la nostra esperienza conferma tale assunto secondo cui l’iniziativa del Commissariato di Polizia o della stazione dei carabinieri sia certamente quella più idonea a ottenere in tempi brevi il trasferimento della persona agli arresti domiciliari in un luogo diverso dall’appartamento oggetto di sfratto.
Approfondimento
E’ ovvio che tale procedura si estende anche al caso in cui la misura detentiva non sia quella degli arresti domiciliari, bensì la detenzione domiciliare o l’obbligo di dimora, così come non vi è distinzione se la persona agli arresti domiciliari, o sottoposta ad altra misura cautelare o detentiva, sia il firmatario del contratto di locazione o un suo familiare.
Un caso particolare
Potrà tuttavia accadere, come è accaduto, che nell’immobile oggetto di sfratto vi sia una persona agli arresti domiciliari, o sottoposta ad altra misura cautelare o detentiva, che non sia un familiare del titolare del contratto di locazione.
In questo caso, sebbene le modalità per ottenere il rilascio dell’immobile siano identiche a quelle innanzi esposte, viene da chiedersi se il giudice penale possa autorizzare una persona a scontare gli arresti domiciliari in un appartamento di cui non sia firmatario di alcun contratto di locazione, né sia familiare del conduttore. La risposta dovrebbe essere negativa, in virtù della clausola che limita il godimento dell’alloggio al solo titolare del contratto di locazione e ai suoi familiari. Viceversa, ci troveremmo di fronte a una limitazione del diritto di proprietà da parte del giudice penale il quale imporrebbe al proprietario di subire la presenza di una persona con la quale non ha stipulato alcuna tipologia di contratto per il godimento dell’immobile, che sia o meno oggetto di sfratto.
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Art. 610 c.p.c.: Provvedimenti temporanei
Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti. (1)
(1) Occorre far presente che legittimati a proporre l’istanza di cui all’art. 610 c.p.c. sono le parti, ma in via interpretativa anche i terzi estranei al titolo esecutivo che hanno una relazione di fatto con l’immobile da rilasciare, nonché l’ufficiale giudiziario.
Art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari.
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.
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