Editoriale

23 Febbraio 2016

Casa all’asta senza saperlo! Via libera alla Camera

Da oggi Casa all’asta senza saperlo! Perdere casa per una procedura esecutiva all’insaputa del debitore diventa più facile e rapido!

Pochi giorni fa è stato approvato in commissione giustizia della camera l’emendamento alla legge delega recante disposizioni per l’efficienza del processo civile” (2953).

L’emendamento N° 1800 ai punti 6, 7 e 8 introduce l’obbligo di notificare tutti gli atti giudiziari per mezzo del servizio postale.

Quale è il problema?

Già da tempo si notificano atti per mezzo del servizio postale, ma la scelta era lasciata al “buon cuore” della parte decidere se inviare gli atti giudiziari utilizzando il servizio postale.

Molti non sanno che dalla ricezione di un atto giudiziario scaturiscono effetti giuridici che hanno un impatto devastante sulla sfera giuridica del destinatario, se non è garantito adeguatamente il diritto alla difesa. La mancata conoscenza della notifica di un atto giudiziario, può portare tra le altre conseguenze, alla condanna in contumacia, al pignoramento dello stipendio o alla vendita all’asta del proprio immobile, allo sfratto.

Per questo motivo in tutto il mondo e “stranamente” anche in Italia, esiste la figura dell’Ufficiale Giudiziario, che oltre a provvedere per legge alla notificazione dell’atto giudiziario (citazioni in tribunale, avvisi di pagamento, pignoramento dello stipendio, ecc), di fatto assolve anche la funzione di mettere a conoscenza il destinatario del contenuto, e delle eventuali precauzioni da prendere per poter efficacemente esercitare il diritto di difesa.

L’atto giudiziario non è sempre di facile lettura e la professionalità dell’Ufficiale Giudiziario quale giurista di prossimità si sostanzia nel tradurre il linguaggio giuridico degli atti giudiziari in una lingua comprensibile a tutti.

  • Quando consentito dalla legge, l’Ufficiale Giudiziario informa il destinatario sugli elementi essenziali dell’atto, la data d’udienza, il nome delle parti coinvolte, il motivo della controversia, i recapiti del legale della controparte al quale potersi rivolgere per informazioni.

  • Quando il destinatario è assente l’Ufficiale Giudiziario in alcuni casi ha l’obbligo di effettuare un nuovo accesso in giorni e orari diversi, e quando nonostante i vari accessi, non rinviene il destinatario nel suo domicilio, deposita l’atto nella casa comunale (dove l’atto potrà essere ritirato in qualunque momento, anche dopo anni) in busta chiusa e sigillata, inoltre lascia un avviso alla porta del destinatario e spedisce una raccomandata al domicilio del destinatario dove viene fatto invito di ritirare l’atto nella casa comunale, indicando l’eventuale data d’udienza, il nome delle parti e la tipologia dell’atto.

  • Se il destinatario assente è una società, l’atto non può essere notificato con un deposito dell’atto nella casa comunale, ma deve essere notificato presso la residenza del legale rappresentante

La riduzione delle tutele per il debitore o parte soccombente

Da oggi, il debitore avrà meno garanzie, tutto dovrà passare per la posta, e la giustizia viaggerà con una raccomandata nella borsa di un postino che con tutta la sua professionalità, non potrà mai conoscere il contenuto della busta che consegna, e che suo malgrado, qualora il destinatario fosse assente, non potrà fare altro che lasciare un avviso alla porta del destinatario con l’invito a ritirare il plico in giacenza presso l’ufficio postale, quello che però non dice l’avviso è che l’atto si considera notificato dopo 10 giorni e che il plico potrà essere ritirato entro e non oltre 180 giorni, dopo di che il plico tornerà al mittente e non sarà più disponibile.

Questo comporta che, qualora il destinatario dell’atto giudiziario sia assente dal suo domicilio per un periodo prolungato, o abbia semplicemente cambiato il domicilio dove effettivamente riceve la posta, per trovarsi facilmente nell’impossibilità di difendersi e pertanto subire tutte le conseguenze della mancata conoscenza dell’atto.

Creditori senza scrupoli, giornalmente chiedono legittimamente la notificazione degli atti per mezzo del servizio postale, con la speranza che nessuno ritiri la raccomandata, e che dunque si producano gli effetti sperati per il debitore nel più breve tempo possibile, cosi può succedere che nessuno venga a sapere che la casa è pignorata e che addirittura è stata venduta all’asta.

La riduzione delle tutele per Il creditore.

Fin ora abbiamo parlato di mancanza di tutele per il debitore che potrebbe vedersi venduta la casa all’asta a sua insaputa, ma cosa succede per il creditore?

Anche il creditore vedrà ridursi le tutele messe a guardia della difesa dei suoi diritti.

La notifica postale non garantisce sempre solo il creditore, ma anche i debitori furbi.

Una notifica per posta presuppone che venga poi recapitata al creditore la ricevuta di ritorno in tempi ragionevoli e debitamente compilata.

Purtroppo la pratica di tutti i giorni c’insegna che il creditore deve combattere con le inefficienze strutturali del servizio postale ed affrontare una vera e propria corsa ad ostacoli per vedere tutelati i propri diritti. Le ricevute di ritorno degli atti giudiziari, spesso vengono smarrite, tornano nella disponibilità del creditore fuori dai termini stabiliti dalla legge o non sono debitamente compilate per essere valide, vanificando irreparabilmente gli sforzi compiuti per tutelare tempestivamente il credito.

Le motivazioni del governo.

La riduzione dei costi, la razionalizzazione delle risorse, lo snellimento delle procedure e lo scarso numero degli ufficiali giudiziari che non vengono da anni rimpiazzati per le note vicende legate ai tagli lineari nella pubblica amministrazione.

In pratica per ridurre i costi e sopperire la carenza di personale, si riducono le tutele a garanzia del cittadino e si sostituisce l’Ufficiale Giudiziario con un postino, che suo malgrado è spesso un precario assunto per alcuni mesi l’anno, e che con tutta la buona volontà non potrà superare da solo tutte le difficoltà legate ai problemi strutturali del servizio postale.

Le criticità del servizio postale.

Le poste lamentano esuberi, il servizio postale dimostra giornalmente i suoi limiti.

Le raccomandate vengono spesso recapitate ad indirizzi sbagliati, inesistenti o dove il destinatario non è più reperibile da tempo.

La ricevuta di ritorno di un atto giudiziario, per tornare nella disponibilità del mittente impiega in media due mesi, e spesso viene smarrita o è mancante dei requisiti essenziali per essere valida a produrre gli effetti giuridici della notificazione dell’atto giudiziario.

Il servizio postale sembra non soddisfare i requisiti minimi di qualità richiesti, come dimostra una recente inchiesta che vede coinvolti quaranta dirigenti e migliaia di dipendenti di Poste Spa che avrebbero alterato il sistema di controllo di qualità del servizio.

Le reali ragioni.

Il servizio postale è in crisi, la corrispondenza ordinaria è in calo vertiginoso per via delle nuove tecnologie e pertanto è in cerca di nuova linfa per sostenersi.

Il mercato degli atti giudiziari è molto redditizio, ed è un settore dove Poste detiene il monopolio, nonostante i continui richiami di Bruxelles al governo italiani, di aprire la concorrenza in questo settore che potrebbe creare migliaia di posti di lavoro.

Il ministero della Giustizia usufruisce di una serie di servizi di anticipo cassa da parte di Poste e in cambio è sempre molto elastico nel fare concessioni.

Non bisogna dimenticare che già nel 2007 il Ministero della giustizia aveva stipulato una convenzione per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile, che poi si era tradotta di fatto in un modo per Poste di accaparrarsi il servizio di notificazione, mentre la gestione degli esiti che era la vera rivoluzione non è mai partita.

Probabili soluzioni

Dovendo contemperare tutte le ragioni su esposte e cercando di tutelare il più possibile i diritti fondamentali dei cittadini ad avere un giusti processo e a vedersi garantito il diritto di difesa, potrebbe essere introdotto un sistema di notificazioni differenziato in base alla tipologia dell’atto.

Differenziazione delle modalità di notificazione in base alla natura dell’atto:

Al fine di migliorare la previsione normativa di cui sopra proponiamo l’introduzione dell’istituto della significazione e la differenziazione delle modalità di notificazione in base alla natura dell’atto.

Introduzione della Significazione al posto della notificazione, per determinate tipologie di atti che hanno pesanti ripercussione sulla sfera giuridica dei soggetti (atti introduttivi, sentenze e atti di precetto), al fine di garantire i diritti costituzionali del diritto alla difesa e ad un giusto processo.

La significazione, ampiamente utilizzata in Francia, consiste nell’attività dell’ufficiale giudiziario che provvede alla consegna di un atto e alla redazione di un verbale che certifica la consegna e l’avvenuta ed effettiva conoscenza del contenuto dell’atto da parte del destinatario.

La differenza tra la semplice notificazione e la significazione è pertanto ravvisabile in primo luogo nella materiale attività compiuta dall’Ufficiale giudiziario: semplice consegna nel caso della notificazione; consegna e contestuale esplicazione del contenuto dell’atto nel caso della significazione, che ha la funzione di provare l’avvenuta consegna e l’effettiva conoscenza dell’atto notificato – significato.

In una precedente legislatura era stata proposta l’introduzione nel nostro codice di procedura civile dell’art. 137 bis (Significazioni), che così avrebbe recitato: “Le significazioni sono eseguite, su istanza di parte, dall’Ufficiale giudiziario, il quale provvede a portare a conoscenza del contenuto dell’atto il destinatario mediante lettura e fornendo le informative necessarie e dopo la consegna redige processo verbale delle operazioni effettuate. È necessario procedere con la significazione per tutti gli atti introduttivi del giudizio, per le sentenze e per gli atti di precetto”

Chi vince? Chi perde? A voi la risposta.

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