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2 Gennaio 2024

BREVI CONSIDERAZIONI CIRCA LA NOTIFICA A MEZZO P.E.C. D.M. N. 217/23

BREVI CONSIDERAZIONI CIRCA LA NOTIFICA A MEZZO P.E.C. D.M. N. 217/23

Ancor prima dell’emanazione del decreto di cui a questo breve commento diversi colleghi
ritenevano che, dato il tenore dell’art. 149, IV c., c.p.c. 8 il decreto a cui il legislatore si

riferisce sia quello novellato dal presente decreto e specificatamente l’art. 17 visto che
sulla base di questo decreto è stata costruita l’infrastruttura informatica del nostro g.s.u.-
p.c.t.
C’erano varie ragioni che, secondo altri e secondo me, lo escludevano:
a) la novella della Cartabia è recentissima ed ha innovato, fra l’altro, proprio l’art. 149 bis
c.p.c. mantenendo inalterato il IV comma, era pertanto legittimo pensare che il legislatore
della Cartabia, trovandosi di fronte ad un decreto ministeriale il cui art. 17 era ed è
espressamente rubricato “Notificazioni per via telematica tramite UNEP” e a dei sistemi
informatici già tecnicamente predisposti se avesse ritenuto sufficiente quel d.m. del 2011
avrebbe fatto espresso riferimento a quello e non a un ben più imprecisato “apposito
decreto del Ministero della giustizia” se infatti le parole hanno un senso “apposito” non può
che voler dire un decreto che chiaramente ed espressamente funge all’uopo;

b) tuttavia l’argomento di maggior valore ce lo dava la dottrina 9 al commento dell’art. 149
bis c.p.c. 10 pur aggiornata all’emanazione della Cartabia che riteneva che “L’articolo in
commento, inserito dall’art. 4, D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. in L. 22.2.2010, n. 24, è
dedicato alla digitalizzazione della giustizia.
Va, tuttavia, evidenziato che l’art. 4, 1° co. prevede l’adozione di decreti ministeriale
attuativi da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione. Solo
all’esito della entrata in vigore di tali decreti le norme contenute nell’art. 4, tra le quali l’art.
149 bis, potranno trovare concreta attuazione e da allora tutte le comunicazioni alle parti di
cui al 1° co. dell’ art. 170, nonché quella da effettuarsi, ai sensi dell’ art. 192, 1° co., al Ctu
nominato dal giudice dovranno eseguirsi per via telematica.

Con tale norma, infatti, al 2° co., il legislatore ha previsto che tutte le comunicazioni e le
notificazioni per via telematica nei casi consentiti si effettuino mediante posta elettronica
certificata ai sensi del codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7.3.2005, n. 82
(come modificato con D.Lgs. 30.12.2010, n. 235 («Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, a norma
dell’art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»), e del D.P.R. 11.2.2005, n. 68 nonché dei
decreti ministeriali di cui al 1° co. contenenti le regole tecniche in materia di comunicazioni
e notificazioni.” …. “In virtù dei riferimenti sopra indicati, sembra infatti che la Pec cui la
norma fa riferimento non sia quella del processo telematico (Cpecpt).

Ne costituisce riprova il fatto che l’art. 4, 1° co., rinvia a successivi decreti ministeriale per
l’adozione di una regolamentazione tecnica per consentire alla Pec di divenire strumento
di notificazione nel processo civile.
Ciò comporta che muta il gestore del servizio: non più il Punto di Accesso di cui all’art. 11,
DM 17.7.2008, bensì qualunque gestore che sia iscritto nell’elenco Cnipa di cui all’art. 14,
D.P.R. n. 68/2005.”.

Il decreto in commento non fa lo sforzo di chiarire una volta per tutte di essere lui o
quell’altro a sua volta novellato questo “apposito decreto” 11 tuttavia nell’incertezza
interpretativa e visto che traspare chiaramente una certa urgenza nell’applicazione dello
stesso, al netto dell’incertezza circa la sua entrata in vigore che l’art. 3 non dissipa minimamente, non mi sento più di mantenere, nella mia qualità di dipendente di quello
stesso ministero che emana tale decreto, la mia precedente interpretazione.

Questo non vuol minimamente dire che ritenga che la notifica per p.e.c. effettuata ai sensi
dell’art. 17 del D.M. 44/2011 sia valida ma solo che si tratta di un’eccezione che non
spetta a me in qualità di Ufficiale giudiziario. Tale decreto ministeriale, sia che ci si
riferisca alla versione originaria che a quella novellata, è infatti una fonte normativa di
grado inferiore ad una legge ordinaria, ma soprattutto è affetto da un errore di fondo:
ovverosia quello di ritenere che quel che conta è il documento che viene trasmesso e non
il mezzo su cui viaggia tale trasmissione.


Il primo articolo del D.M. 44/2011 rubricato “Ambito di applicazione” recita così: “Il presente
decreto stabilisce le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo
penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio
2010, n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»
ed in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni” pertanto è di tutta evidenza che
il legislatore aveva come punto focale quello della riforma della digitalizzazione delle
cancellerie e l’attività dell’ufficiale giudiziario doveva solo essere integrata e rimanere
satellitare.

Ora sappiamo che la cancelleria è, a differenza che l’attività dell’ufficiale giudiziario, un
organo impersonale e per questo è compatibile un sistema nel quale il vettore del
documento trasmesso faccia riferimento a detto Ufficio impersonale. Per quanto riguarda
l’ufficiale giudiziario in posizione ben più preminente di un qualsivoglia decreto ministeriale
si staglia l’art. 2700 cod.civ. a mente del quale “L’atto pubblico fa pena prova, fino a
querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,
nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.” e, pertanto, un atto pubblico come è una relata
di notifica non può che essere incentrato su due elementi: 1) che l’atto trasmesso sia
conforme al suo originale e 2) che la trasmissione sia un atto sotto il dominio dell’ufficiale
che lo certifica. La relata di notifica, come emerge da questa impostazione ministeriale, è
sì un documento firmato digitalmente da un soggetto abilitato ad eseguire notifiche ma tale
documento è e rimane statico se chi lo sottoscrive non ha la piena ed esclusiva
padronanza del mezzo che lo trasmette; per fare un esempio concreto lo studio legale
associato Tizio&Caio può ben essere titolare di una p.e.c. ma l’avv. Tizio può,
giustamente, notificare solo ed esclusivamente dalla p.e.c. personale e non quella dello
studio a cui può accedere l’altro socio o la segretaria, anche il suo è un atto pubblico
proprio perché il vettore è di suo uso esclusivo. In altre parole, nella notifica si ribalta il
concetto che quel che rileva è il contenuto ma il vettore (rectius: chi ha l’uso esclusivo del
vettore) è lui l’ufficiale notificante.

HO DETTO
Orazio Melita

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