17 Settembre 2018
Automobile pignorata ex art. 521 bis cpc
[1] Cfr. la Legge. 10-11-2014 n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2014, n. 261, Serie Ordinaria.
[2] Codice di Procedura Civile, LIBRO TERZO – Del processo di esecuzione, Titolo II – Dell’espropriazione forzata (artt. 483-604), Capo II – Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, Sezione I – Del pignoramento.
[3] Il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’Ufficiale Giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che vi si assoggettano. Di conseguenza sul bene è costituito un vincolo di diritto che lo “dedica” alla garanzia del credito (art.492 c.p.c.). V. Kultunderground n.133-AGOSTO 2006: “Quando arriva l’Ufficiale Giudiziario…” di Alberto Monari, rubrica Diritto.
[4] Art. 518 c.p.c. “Forma del pignoramento” (la norma descrive le modalità con cui l’Ufficiale Giudiziario accede presso il debitore e pignora i beni mobili rinvenuti di sua appartenenza).
[5] “Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente…”. Art.521bis c.p.c. prima formulazione.
[6] L. 6-8-2015 n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2015, n. 192, Serie Ordinaria.
[7] Art. 492-bis c.p.c. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, norma inserita dalla stessa Legge. 10-11-2014 n. 162, di cui alla nota 1.
[8] L’archivio dei rapporti finanziari è l’archivio dei dati obbligatoriamente comunicati all’anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR. 29/9/1973, n. 605, dagli enti pubblici, dalle aziende e dalle banche e da altri soggetti. In particolare, si ricorda che è fatto obbligo alle banche, alla società Poste italiane Spa e ad ogni altro operatore finanziario di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria.
[9] “…Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico…” art. 492bis II comma c.p.c.
[10] Il primo comma dell’art.155-quater disposizioni di attuazione c.p.c., attualmente, estende agli Ufficiali Giudiziari le regole di “condivisione dei dati mediante cooperazione applicativa fra Pubbliche Amministrazioni”, dettate dagli art.58 e 72 del D.lgs n. 82/05 (Codice dell’Amministrazione Digitale); introduce la possibilità di immediata stipula diconvenzioni fra il Ministero della Giustizia ed il singolo gestore pubblico, finalizzate alla fruibilità informatica dei dati, per ovviare all’attuale mancanza delle regole tecniche e delle dotazioni necessarie all’attuazione della “cooperazione applicativa” prevista nelle norme richiamate; prevede, anche, che sia pubblicato “sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’articolo 492-bis del codice”. Dell’attuazione di tutto ciò si è ancora in attesa…
[11] In altre parole, dopo l’ottenimento dell’autorizzazione (e il pagamento del contributo unificato al Tribunale), il creditore potrà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, del Pubblico Registro Automobilistico, dell’INPS, ecc., per ottenere le informazioni patrimoniali sul creditore.
[13] “Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.” Art.521bis II comma c.p.c.
[14] “...Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.” Art.521bis VI comma c.p.c.
[15] Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato, 8 agosto 2016.
[16] Proprio per “l’esigenza, in questo particolare momento storico, di non distrarre le pattuglie dalle preminenti funzioni di polizia”.
[17] Grazie ad una specifica “cooperazione applicativa” SDI/PRA già in essere.
[18] Nel frattempo è normale che maturino gli oneri per imposte di bollo, trascrizione e che l’Avvocato debba essere retribuito per gli adempimenti effettuati. Cfr. “Valutare la convenienza del pignoramento di veicoli dopo la L.162/2014”, di Andrea Fucci, in www.consulenza.it, aprile 2015.
[19] In questa particolare forma di pignoramento la durata del vincolo (45 giorni entro i quali occorre chiedere la vendita all’asta o l’assegnazione in proprietà del bene, pena la perdita di efficacia del pignoramento stesso), non decorre dal momento della notifica dell’atto ma dal deposito della nota di iscrizione a ruolo. Art.521bis VII comma c.p.c.
[20] Cfr: Alberto Monari: Kultunderground n.219-OTTOBRE 2013: “Incanto” di beni mobili”, rubrica Diritto.

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