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12 Dicembre 2021

Audizione AUGE in commissione giustizia DDL N. 552 sulla giustizia telematica

In data 9 dicembre c.a. l’AUGE in persona del suo presidente Arcangelo D’Aurora ha partecipato alle audizioni in Commissione Giustizia del Senato in relazione al disegno di legge 552 in merito alla notifica telematica.

Presieduta dal Presidente della Commissione Sen. Andrea Ostellari, erano Presenti:

Arcangelo D’Aurora – Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa

Laura Betta – Unione Camere Penali

Carla Secchieri – Consiglio Nazionale Forense

Angela Arbore – Associazione Naz. Magistrati

Antonio De Notaristefano – Unione Camere Civili

Avv. Carlo Carrozza – Ordine Avvocati di Messina.

La maggioranza dei presenti ha auspicato che un disegno di legge, composto da solo sette articoli, è riduttivo e che sarebbe auspicabile una riforma organica della notifica telematica e dell’intero procedimento notificatorio in generale.

Di seguito riportiamo la sintesi della relazione, che per il tempo limitato a soli sei minuti per relatore è stata necessariamente breve.

AUDIZIONE DISEGNO DI LEGGE N. 552 SULLA GIUSTIZIA TELEMATICA

Ringrazio il Presidente della Commissione per questo gradito invito e porgo il mio saluto a tutti i partecipanti.

Il disegno di legge 552 oltre all’obbligo della notifica telematica agli avvocati propone anche la modifica del primo comma dell’articolo 149bis che riguarda anche la categoria a cui appartengo, cioè gli ufficiali giudiziari.

Non ho nessun dubbio che il futuro delle modalità delle notificazioni correrà sempre più attraverso una fibra, e meno con le gambe, degli ufficiali giudiziari o del postino.

Dalla lettura della relazione si evince che lo scopo è di ridurre i costi e dare certezza sulla conoscenza dell’atto.

Per quanto riguarda i costi desidero solo far presente che i costi delle notificazioni in Italia, quando sono curate dagli Ufficiali Giudiziari, sono tra quelli meno costosi tenuto anche conto che i diritti che riscuotono gli Ufficiali Giudiziari sono irrisori anche perché le tariffe sono bloccate al 1991. Ancora meno per le notifiche estere: il cittadino italiano paga molto per ottenere una notifica all’estero e al contrario il cittadino straniero che chiede una notifica in Italia non paga nulla perché è il nostro paese a pagare le spese.

Sulla certezza della conoscenza, invece, è noto a tutti che iprocedimenti notificatori degli atti giudiziari viziati da irregolarità – spina nel fianco nei processi – è il vero problema tutto italiano per l’elevatissimo numero di processi rinviati e prolungati a tempo “indeterminato” a causa di procedimenti notificatori errati e quindi, contestati dalle parti.

Lamodalità per il raggiungimento della NOTIFICA PERFETTA è, a mio modesto parere l’obiettivo primario che ogni Stato dovrebbe perseguire in quanto la notificazione rappresenta le fondamenta per ogni tipo di procedimento.

La dimostrazione sta nel fatto che la Cassazione, e non solo, si trova ad affrontare numerosi ricorsi proprio sul tema delle notificazioni.

Per tale motivo in molti paesi, oltre all’obbligo della notifica telematica, per alcuni tipi di atti è stata istituita LA SIGNIFICAZIONE che si differenzia dalla notificazione per il semplice fatto che la notificazione ha lo scopo di fornire la prova dell’avvenuta consegna dell’atto, mentre la significazione ha lo scopo di fornire anche la prova della “effettiva” conoscenza del suo contenuto.

Questa particolare forma di notificazione realizza la condizione di effettiva conoscenza dell’atto e garantisce la partecipazione del soggetto interessato al processo, realizzando le condizioni del giusto processo costituzionalmente garantito.

Pur condividendo alcune norme di questo disegno di legge, lo ritengo la solita goccia nell’oceano, come lo sono stati altri progetti tampone, perché il procedimento notificatorio italiano è strutturalmente incapace di assolvere alla propria funzione, lo dimostra il fatto che questo importante istituto ha dei “buchi neri” di dubbia interpretazione per non dire che a volte ci si trova di fronte a notifiche impossibili.

Un’altra questione, ed entro nell’argomento di oggi, mi chiedo perché ogni volta che si affrontano modifiche sulla notifica telematica di tutto si discute ad eccezione dell’organo naturale e preposto alla notifica, cioè dell’Ufficiale Giudiziario.

Leggi precedenti – direi quasi preistoriche – all’introduzione dell’articolo 149bis, già coinvolgevano sulla carta l’Ufficiale Giudiziario nella notifica telematica, basti pensare che siamo stati tra i primi nel mondo ad introdurla, ma nonostante ciò, questo organo pubblico, pagato dallo Stato, viene messo da parte per affidare attività pubbliche a soggetti privati.

A questo punto viene spontanea una domanda: ci sono dei motivi del perché, nonostante ci sia già stato un riconoscimento per legge, l’Ufficiale Giudiziario non procede alla notifica telematica anziché spedire centinaia di notificazioni utilizzando il servizio postale?

La risposta sembrerebbe scontata, ma così non è!

Mi limito a riferire la situazione nella sua sconcertante realtà e lo faccio ponendomi delle domande:

1. perché molti Ufficiali Giudiziari ancora oggi utilizzano computer obsoleti?

2. perché molti Ufficiali Giudiziari non hanno ancora ricevuto dal ministero la tessera che consente di sottoscrivere gli atti con la firma digitale?

3. perché non è mai stato programmato un corso di formazione sulla notifica telematica?

4. e per ultimo e non ultimo, perché non è stato completato in esclusiva per gli Ufficiali Giudiziari un programma di gestione delle notifiche PEC con un relativo archivio?

Basterebbe leggere le leggi in vigore e mai applicate per capire che regolamentare la notifica telematica in capo agli ufficiali giudiziari comporterebbe un risparmio di milioni di euro per le casse dello Stato e, se poi, si potesse dare attuazione alla legge che ha introdotto l’articolo 492 bis del c.p.c., bloccata da oltre 7 anni, in merito alle indagini patrimoniali, effettuate on-line e con l’utilizzo della notifica via PEC, si eviterebbe anche quello che oggi è sotto gli occhi di tutti: l’eventualità che al danno subito dal creditore si trasformi in una beffa.

Purtroppo, l’Italia è un paese che investe poco nei confronti della categoria a cui appartengo, nonostante è una delle poche figure capace di offrire delle garanzie di terzietà, trasparenza e indipendenza rispetto a quelle espresse dalle altre numerose figure private italiane che esercitano pubblici poteri delegatigli dallo Stato.

Quello che chiedo a questa Commissione è di dare un senso alla frase inserita più volte nel disegno di legge, cioè “SALVO CHE LA LEGGE NON DISPONGA DIVERSAMENTE”.

Siamo tutti a conoscenza che una notifica che raggiunga “la sfera di conoscenza” del destinatario e non viene letta anche per inconvenienti tecnici e altri motivi, è valida a tutti gli effetti.

Questo significa che il destinatario dell’atto possa trovarsi in situazioni gravi e paradossali, o peggio ancora, condannato in un processo, senza aver avuto effettiva e reale conoscenza dell’atto che gli avrebbe consentito di far valere le proprie ragioni.

Infatti, uno dei diritti fondamentali di un soggetto giuridico, e dunque dell’uomo, è senza dubbio essere scrupolosamente informato sui suoi diritti, i suoi doveri, ma anche su ciò che gli è richiesto. Pertanto, nell’ambito del giusto processo il soggetto giuridico deve beneficiarsi di un’informazione chiara, precisa, completa ed esaustiva.

Non ci potrebbe essere un giusto processo senza una perfetta informazione del soggetto giuridico.

Presidente, comprendo le motivazioni dell’utilizzo di strumenti elettronici per notificare un atto in una busta chiusa all’interno del computer anziché una consegna a mano, ma per gran parte dei cittadini così non è, perché desidererebbero ricevere più informazioni sui propri diritti e doveri che tale notifica comporta e, credetemi, meglio di un ufficiale giudiziario nessuna altra figura conosce in modo ravvicinato le parti in causa e le loro esigenze.

Inoltre non è da sottovalutare il fatto che le indubbie implicazioni di certezza realizzano le condizioni di effettiva conoscenza la cui riscontrata mancanza ha, soprattutto nei processi in contumacia, comportato più volte la condanna dell’Italia per violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

In conclusione ci tengo a ribadire che non ho nessuna preclusione alla notifica telematica anzi rappresenta uno strumento per recuperare efficienza e tempestività nell’esecuzione di una notifica, ma chiedo solo di valutare attentamente e distinguere i casi in cui può diventare un obbligo e i casi in cui è possibile notificare anche in modo alternativo ovvero NON SOLO UNA GIUSTIZIA IN BUSTA CHIUSA ma con nuove modalità di esecuzione della notificazione dell’atto legate alla natura dell’atto stesso, inserendo nell’ordinamento interno, come già esposto, lo strumento della significazione i cui risvolti di effettività si fanno particolarmente apprezzare in altri ordinamenti europei.

Grazie per l’attenzione.

Arcangelo D’Aurora

Ufficiale Giudiziario Dirigente Tribunale di Forlì

Presidente A.U.G.E.

SCARICA QUI LA RELAZIONE IN FORMATO PDF

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1083585/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1

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