14 Luglio 2019
Riforma della Giustizia: al via notifiche pec per tutti gli atti anche stragiudiziali
ministro-bonafede 14 July 2019
Presentato disegno di legge delega per la riforma della giustizia civile clicca qui per il testo integrale.
Per quanto riguarda gli Ufficiali giudiziari l’Articolo 8 si occupa della riforma in materia di notificazioni via pec divieto di notifica per l’Ufficiale Giudiziario.
ART. 8
Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche
alla disciplina del procedimento notificatorio, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere, quando il destinatario della notificazione, è un soggetto per il quale la legge
prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da
pubblici elenchi, che la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale sia eseguita dall’avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non sia possibile
o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato provveda alla
notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell’area web
riservata di cui all’articolo 359 del Codice della crisi e dell’insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo
giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento e che solo quando la notificazione
non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la
notificazione si esegua con le modalità ordinarie;
c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo posta elettronica
certificata o mediante inserimento nell’area web riservata, sia vietato all’ufficiale giudiziario
eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale, salvo che l’avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione
non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero
che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha
avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;
d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa
è effettuata dall’ufficiale giudiziario, in particolare consentendo l’uso di strumenti informatici
e telematici e consentendo agli avvocati di attestare la conformità degli atti trasmessi con
modalità telematiche all’ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità,
in analogia alla disciplina di cui agli articoli 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n.9
53 e 16-bis, comma 9-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Per le altre novità si rimanda all’articolo seguente:
Riforma della giustizia presentato lo schema dal Ministro Bonafede

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