Articoli

3 Febbraio 2018

Protrettico: Il problema della giustizia nel procedimento esecutivo

Protrettico: Il problema della giustizia nel procedimento esecutivo

3 February 2018

Protrettico: Il problema della giustizia nel procedimento esecutivo

3 February 2018

Le due teorie dei due filosofi più rilevanti del ‘900 rispettivamente in tema di politica, John Rawls, ed in tema di diritto, Hans Kelsen presentano un dato molto strano; da una parte la teoria della giustizia non parla del diritto, dall’altra quella del diritto non dice niente in materia di giustizia; anzi si potrebbe dire che l’importanza di queste teorie sta nel fatto che sono teorie “pure” perché la teoria politica della giustizia non dà indicazioni su una particolare struttura giuridico-istituzionale e quella del diritto si concentra sulla validità della norma e non sul contenuto di essa. In particolare Rawls, riprendendo le teorie contrattualiste (Hobbes, Rousseau, Kant), ci insegna che una società stabile e pluralista può prevedere delle differenze sociali, ma queste devono esser giustificate con un vantaggio verso i più sfortunati. Pur rifiutando l’equalitarismo socialista dà forza nuova al liberalismo respingendo il pensiero liberale allora dominante segnato dall’utilitarismo (Bentham, Stuart Mill) per il quale l’interesse pubblico era focalizzato nella sommatoria astratta delle utilità, questa teoria infatti contrasta in fin dei conti con i diritti del singolo. Le parole del primo paragrafo del primo capitolo del suo libro “A theory of justice” spiegano meglio di ogni altra cosa questo suo pensiero: “La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per quanto semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, non importa quanto efficienti e ben congegnate, devono essere abolite se sono ingiuste. Ogni persona possiede un’inviolabilità fondata sulla giustizia, su cui neppure il benessere della società nel suo complesso può prevalere”. Kelsen mira invece a fondare il diritto su se stesso individuandone la sua principale caratteristica ovvero la categoria della validità e per fare questo distingue due momenti: la nomostatica (ovvero il meccanismo di imputazione, Zurechnung, il meccanismo per cui allorquando un determinato caso concreto sia previsto da una norma astratta ne derivi una determinata conseguenza giuridica, se si verifica A allora ne consegue B) e la nomodinamica (a sua volta le decisioni dei giudici non varrebbero niente se non ci fosse una norma posta ad un livello superiore che stabilisca che le decisioni dei giudici devono essere rispettate). Inoltre tale teoria pura del diritto prevede una particolare teoria dell’interpretazione: il meccanismo analogico è infatti a ben vedere una espressione di attività normativa, inoltre in tutti i gradi discendenti che vanno dalla Grundnorm (la norma base), alla costituzione, alla legge ordinaria, al giudice fino all’ufficiale giudiziario che esegue una sentenza sono caratterizzati da un comando che dapprima più generale diventa via via sempre più preciso e va a restringersi come in un imbuto ma in ogni passaggio è previsto che il comando da attuare abbia uno spatium deliberandi (un margine di manovra), quindi, ad esempio, il legislatore emana una legge ordinaria conformandosi a delle previsioni generali previste nella costituzione, il giudice interpreta la norma di legge generale emettendo una sentenza in un concreto fatto specifico, infine l’ufficiale giudiziario nell’eseguire la sentenza dovrà interpretarla a sua volta per realizzarla nella realtà effettiva. Si procede quindi ad analizzare alcune teorie che hanno invece trattato unitariamente la giustizia (o comunque la categoria del valore del giusto in politica) ed il diritto e queste sono: a) il decisionismo di Carl Schmitt (la politica nasce dalla divisione – contrapposizione di amico/nemico e “ogni unità politica esistente trova il suo valore e la sua “giustificazione d’esistenza “ non nella giustizia o nella convenienza di norme, ma nella sua stessa esistenza” pertanto il diritto si esaurisce nella volontà del sovrano, auctoritas, non veritas, facit legem); b) il nichilismo giuridico (Nietzsche, Irti: nel diritto non vi è un’assenza di scopi, i quali premono molteplici e fortuiti, ma per un’assenza di necessità, per un’apertura a tutte le scelte ed a tutte le soluzioni e come ogni attività meramente tecnica il diritto viene valutato nella sua funzionalità, si trasforma quindi in mera merce) e c) l’utilitarismo (le stesse regole procedurali devono esser viste in modo relativo, quel che conta è l’efficienza e l’utilità generale). Queste teorie sono del tutto insoddisfacenti ed anzi, prendendo le mosse dal Vico, si vede come tutto questo distaccarsi dai valori ci porta ad un ricorso storico, ad un imbarbarimento. A questo punto si prova a vedere se le teorie di Rawls e Kelsen sono compatibili fra di loro, e visto che lo sono, anzi proprio il fatto che sono teorie pure non esclude, anzi necessitano, di una risposta teorica nei campi che rispettivamente tralasciano di trattare. Messe quindi in parallelo esse acquistano maggior forza, e ci portano a concludere che il sistema giuridico non può essere di tipo contrappositivo/sostitutivo (Eraclito, Schmitt) ma attributivo/retributivo. In altre parole se da Eraclito in poi si disse che la giustizia equivale a lotta, contesa e se qualcosa è di uno, questo lo è perché questi scanza un altro prendendo il suo posto, invece bisogna tutelare anche il diritto dell’ultimo e fino all’ultimo e quindi anche tutto il reticolo di interessi di terzi nei confronti di un determinato bene giuridico o posizione giuridica soggettiva. Leggendo insieme Rawls con Kelsen acquista valore la definizione che diede della giustizia San Tommaso d’Aquino, unicuique suum tribuere (attribuire a ciascuno il suo) in quanto ognuno ha un suo da dover esser tutelato. L’applicazione di quanto detto nel concreto procedimento esecutivo, prova la validità di tale approccio filosofico/operativo, infatti ne discende che: I. – la tutela che l’ordinamento deve apprestare non può essere occasionale ed eventuale, limitata ad una richiesta risarcitoria per il danno sofferto, ma deve essere strutturale e svolta da soggetti (ad esempio: ufficiali giudiziari, notai) che siano istituzionalmente deputati a ciò, la funzione certificatrice del diritto non può essere estemporanea ma predominante; II. – l’azione esecutiva debba essere condotta da un soggetto con caratteristiche di: a) terzietà, b) professionalità, c) autonomia e d) necessarietà. L’ufficiale giudiziario riveste quindi una insostituibile funzione di tipo giurisdizionale in quanto, come detto parlando di Kelsen, interpreta a sua volta la decisione giudiziale (quando non direttamente la legge) calandola nella realtà dove devono essere tutelati non solo i diritti del creditore, ma anche quelli incomprimibili del debitore, di terzi privati come quelli pubblici. A caduta ne discende inoltre che il Ministero della giustizia non può emanare, nell’attività propria dell’ufficiale giudiziario, circolari che costringono un determinato comportamento ma solo di tipo orientativo/informativo e che i criteri del favor creditoris come del favor debitoris non possono essere applicati in modo generalizzato nel procedimento esecutivo ma, facendo leva sui principi di giustizia di Rawls, in modo molto più dinamico. Applicare queste due teorie, separatamente per ciascuna dei suoi campi, ma in parallelo fra di loro non fa cadere nella trappola del giusnaturalismo ovvero fondare il diritto su qualcosa esterno ad esso (nelle varie epoche storiche: Dio, la natura umana, la razionalità) ed il giurista non può lavarsi le mani dicendo che lascia ad altri il mestiere del politico perché, voglia o non voglia, nell’attività dell’interpretazione (ma soprattutto nelle lacune dell’ordinamento e nel meccanismo dell’analogia) il giurista smette la toga del giurista e veste quella del tribuno! Di tutti i giuristi, noi ufficiali giudiziari siamo, per forza di cose, i più pratici fra i pratici, questo vuol dire che la filosofia non ci debba interessare? Tutt’altro! Proprio perché noi agiamo in quell’area ove il diritto cessa di operare con le sue categorie ed impatta con la complessità del reale, proprio perché dobbiamo rendere giustizia su due piedi non poterci rifare ad un repertorio giurisprudenziale e normativo se non quello che ci portiamo nella nostra testa, abbiamo bisogno più di altri della filosofia, solo questa ci dà gli strumenti per affrontare la complessità del reale e dell’animo umano! Per finire forse una scena della commedia di Shakespeare “Il mercante di Venezia” può spiegare molto di più di tante parole: l’ebreo Shylock aveva convenuto con Antonio, ricco mercante di Venezia, che a tutela del suo credito si sarebbe potuto prendere una libbra della sua carne, il giureconsulto padovano (in realtà un travestimento dell’eroina Porzia) che assistette il povero Antonio che non poteva più onorare il debito, riconobbe la validità del patto, ma solo una libbra di carne e non una goccia di sangue avrebbe potuto prelevare Shylock! Mutuando dal grande elisabettiano, la professione di noi ufficiali giudiziari è quella di saper prelevare la libbra di carne (il recupero del credito) senza spargere una goccia di sangue (la tutela dei diritti incomprimibili del debitore, del terzo privato e gli interessi pubblici prevalenti)!

Protrettico: Il problema della giustizia nel procedimento esecutivo

3 February 2018

 

Ultimi articoli

492 Bis 9 Luglio 2024

La colonia penale del GSU-PCT: evasioni possibili

Questo non è un ticket. È un grido d’allarme lanciato nell’etere.

492 Bis 25 Giugno 2024

492 bis e processo civile telematico nota sindacale unitaria

A circa un anno dall’introduzione nell’UNEP del sistema di ricerca beni ex art.

Eventi 25 Giugno 2024

Rimini 19 e 20 Ottobre Congresso Nazionale degli Ufficiali Giudiziari

CONGRESSO NAZIONALE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI PROGRAMMA PROVVISORIO Tema del congresso: LA SFIDA DIGITALE L’Ufficiale Giudiziario elemento essenziale dello stato di diritto Congresso Nazionale dell’AUGE che avrà luogo nei giorni 19 e 20 ottobre presso l’Hotel Continental, Via Vespucci 40, Rimini.

E-learning 27 Maggio 2024

AVVISO – PUBBLICAZIONE LINKS -Corso FPFP24008 – PROGETTO EJNita 2.0 – 30/31 maggio 2024

Corso FPFP24008 “Il punto sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione in materia di cooperazione giudiziaria civile” PROGETTO EJNita 2.

torna all'inizio del contenuto