Giurisprudenza

31 Gennaio 2018

Perfezionamento della notifica ex art 140 cpc – 10 giorni

Perfezionamento della notifica ex art 140 cpc – 10 giorni dalla spedizione

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Perfezionamento della notifica ex art 140 cpc – 10 giorni dalla spedizione N. 19772/201 5

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE-2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI – Presidente –

Dott. FELICE MANNA – Consigliere –

Dott. PASQUALE D’ASCOLA – Rel. Consigliere –

Dott. MILENA FALASCHI – Consigliere –

Dott. ANTONINO SCALISI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16495-2012 proposto da: XXXXX, elettivamente domiciliata in ROMA, XXXXX, presso lo studio dell’avvocato XXXXX, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente

– contro

XXXXX -, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, xxxx, presso lo studio dell’avvocato XXXXX, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente

– avverso la sentenza n. 13767/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA; udito l’Avvocato XXXXX, che si riporta.

Fatto e diritto

il XXXXX adiva il giudice di pace di Roma per chiedere la condanna al pagamento di due rate condominiali, per circa 2.100 curo, nei confronti dell’avv. M. S., condomina morosa residente anagraficamente in altro indirizzo. L’atto veniva notificato all’avv. S. il 28.11.2006 non presso la sua residenza anagrafica ma presso il XXXXX dove XXXX. aveva lo studio professionale. Il portiere dello stabile si rifiutava di ricevere l’atto; l’ufficiale giudiziario procedeva pertanto alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. L’avv. S. nell’odierno ricorso espone che, ignara della citazione, in data 7.12.2006 e 9.12.2006, a mezzo di vaglia postale, corrispondeva al condominio due importi complessivamente superiori alla somma richiestale, per un totale di circa 2.900 euro. In data 11.12.2006 l’amministratore del Condominio (v. ricorso pag. 3) comunicava l’avvenuto pagamento delle rate condominiali al difensore del Condominio, il quale il 10.01.2007 iscriveva comunque la causa a ruolo.

Con sentenza del 17.11.2008 il giudice di pace dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese. Con atto notificato il 20.10.2009, il Condominio ha proposto appello, lamentando l’erronea compensazione delle spese, sul presupposto che il pagamento sarebbe avvenuto dopo la notifica dell’atto introduttivo del giudizio e che ciò non poteva non comportare la soccombenza virtuale della convenuta. Con sentenza n. 13767 depositata il 27.06.2011, il tribunale di Roma, in riforma della sentenza del giudice di pace, dichiarata cessata la materia del contendere, ha condannato l’avv. S. al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore del condominio.

Il tribunale ha ritenuto che la notifica dell’atto introduttivo innanzi al giudice di pace si fosse perfezionata il 02.12.2006. Da ciò ha dedotto che il pagamento delle somme, avvenuto il 07.12.2006, fosse stato successivo alla notifica dell’atto di citazione; ha pertanto ritenuto che il giudice di pace in forza del principio della soccombenza virtuale avrebbe dovuto condannare la condomina al pagamento delle spese.

2) L’avv. S. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 28.06.2012. Il XXXXX Roma ha resistito con controricorso. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte resistente ha depositato memoria. Il contraddittorio si è ritualmente formato, ancorché il ricorso non sia stato notificato anche al difensore del Condominio, quale antistatario in favore del quale era stata disposta la distrazione delle spese di appello. L’impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro di lui, perché l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio (cfr ampflus Cass. 9062/10).

2.1) Con unico motivo di ricorso l’avv. S. lamenta violazione ed errata applicazione dell’art. 140 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto.

La ricorrente ritiene che il tribunale abbia deciso la causa sull’erroneo presupposto che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio si sarebbe perfezionata il 12.12.2006 (non il 2 come si legge nella relazione preliminare), e che il pagamento delle somme richieste sarebbe quindi avvenuto in pendenza di giudizio. Deduce l’inesistenza” della notifica per inosservanza del primo adempimento dell’art. 140 c.p.c., per cui il rifiuto della persona diversa dal destinatario di ricevere l’atto, comporta la necessità di eseguire tutte le formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c.; lamenta che nella fattispecie sia mancata l’affissione alla porta dell’avviso di deposito, dal che conseguirebbe la “inesistenza” o la “nullità” della notifica. In subordine l’avv. S. deduce (ricorso pag.8) che la notifica si sarebbe in ipotesi perfezionata soltanto il 12.12.2006, cioè dieci giorni dopo la ricezione della raccomandata di avviso di deposito), in quanto con tale raccomandata, ricevuta dal portiere dello stabile il 2.12.2006, non era stato consegnato l’atto di citazione, ma solo l’avviso dell’avvenuto deposito di tale atto presso la casa comunale.

La ricorrente afferma che stando alla sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale, “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

2.2) Parte resistente deduce l’infondatezza del ricorso, in quanto l’ufficiale giudiziario avrebbe esattamente compiuto gli adempimenti dell’art. 140 c.p.c., e osserva come l’avv. S. ha ingiustificatamente indicato il 12.12.2006 come data di perfezionamento della notifica. In riferimento all’orientamento della Corte Costituzionale citato da parte ricorrente, il Condominio assume che il perfezionamento della notifica per il destinatario avviene con il ricevimento della raccomandata contenente l’avviso (02.12.2006 nella fattispecie), oppure decorso un termine massimo di dieci giorni dalla data della sua spedizione (10.12.2006 essendo stata spedita 11 30.11.2011). Il Condominio rileva che in ogni caso il pagamento, che è pervenuto al domicilio del creditore 1’11.12.2006, sarebbe avvenuto successivamente alla notifica e in pendenza di lite.

3)11 motivo di ricorso appare infondato.

Va rilevato che la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., avvenuta il 02.12.2006, è stata effettuata correttamente. Gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. sono tre, ed in particolare:

a) il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale a seguito del rifiuto, nella fattispecie da parte del portiere dello stabile, di ricevere l’atto, deposito che è avvenuto 11 29.11.2006;

b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito, avvenuta il 29.11.2006 (cfr. cronologico 03/008988/A allegato all’atto di citazione di primo grado);

c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito, avvenuto il 30.11.2006 e ricevuta il 02.12.2006.

È da respingere la tesi della ricorrente, che sostiene l’inesistenza della notifica per mancanza di uno degli adempimenti essenziali dell’art. 140 c.p.c. e nello specifico l’affissione alla porta dell’avviso di deposito.

La notifica è da considerarsi regolarmente eseguita anche nell’ipotesi in cui l’affissione alla porta dell’avviso di deposito non fosse avvenuta (ma non è questo il caso), poiché la raccomandata di avviso di deposito è comunque stata ricevuta il 2.12.2006.

La Suprema Corte ha affermato che “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi della norma suddetta, in caso di omissione di uno di tali adempimenti (nella specie l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario), restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale” (Cass. 11713/2011).

Nel caso di specie la conoscibilità dell’atto si presume avvenuta il 2.12.2006, pertanto non si configura nessuna violazione di legge dell’art. 140 c.p.c.

3.1) Va respinta la tesi della ricorrente, secondo cui la notifica si sarebbe perfezionata il 12.12.2012, cioè “decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata”: la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 specifica che con il ricevimento della raccomandata informativa (cfr ultime due righe della motivazione) si concreta la conoscibilità dell’atto, che comunque si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (e non ricezione come deduce parte ricorrente). Si badi che il perfezionamento della notifica trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata, rileva soltanto nell’ipotesi in cui la raccomandata non sia stata ricevuta, diversamente dal caso di specie, in cui è stata ricevuta il 02.12.2006. Da questa data la ricorrente è stata posta in condizione di conoscere l’atto di citazione, ditalché è ineccepibile la tesi del tribunale, secondo cui il pagamento (eseguito, si ricorda, in data 7.12.2006 e 9.12.2006) è avvenuto dopo la notifica della citazione.

4) L’unico motivo del ricorso, che non espone altre censure contro la decisione sulle spese di Lite, è quindi infondato. Discende da quanto esposto il rigetto la del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al minimo valore della controversia, relativa ormai solo alla liquidazione delle spese del giudizio. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 700 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^ sezione civile tenuta il 9 luglio 2015

Il Presidente Dr Stefano Petitti

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