Esecuzioni

31 Gennaio 2018

Il Pignoramento degli autoveicoli ex art 521bis cpc

Il Pignoramento degli autoveicoli ex art 521bis cpc

31 January 2018

Il Pignoramento degli autoveicoli
SCUOLA NAZIONALE DI PROCEDURA
Il pignoramento degli autoveicoli
dottor Orazio MELITA

ART. 26, II C., C.P.C. – FORUM REI
La norma è stata introdotta per facilitare l’applicazione della nuova disciplina del pignoramento mediante notifica introdotta dall’art. 521 bis c.p.c., modificando il principio del forum rei sita è tipico del pignoramento mobiliare.

Pignoramento autoveicoli circolare ministero degli interni

Circolare 2019 Ministero degli Interni sul pignoramento e custodia degli autoveicoli

Anche la disposizione in esame ricade nel regime giuridico generale del foro dell’esecuzione forzata, quindi inderogabile ex art. 28 e la sua violazione è rilevabile d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 (art. 38 c.p.c.).

La competenza territoriale come disciplinata dal novellato art. 26, II c. c.p.c. è applicabile anche alla disciplina della espropriazione speciale di cui al R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510.

Quindi, se è stato eseguito un pignoramento dell’autoveicolo secondo le regole generali del pignoramento mobiliare dall’ufficiale giudiziario competente per territorio dove il bene si trova (art. 106 Ord. ufficiale giudiziario.) il G.E. sarà quello, anche se diverso, di residenza del debitore.
Altro caso di G.E. distante dal luogo ove è stato appreso il bene è quello del IV comma.

ART. 521 BIS, C.P.C. – AMBITO APPLICATIVO
Oltre che con le forme previste dall’art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione …..

Secondo parte della dottrina (Teodoldi, De Stefano) deve trattarsi di mezzi iscritti al P.R.A. rientranti nelle definizioni di cui agli artt. 53 (motoveicoli), 54 (autoveicoli) e 56 (rimorchi) del C.d.S. con ciò escludendo le macchine agricole (art. 57).

Ritengo tuttavia che piuttosto che alla normativa di carattere amministrativo di cui al C.d.S. si debba far riferimento alle norme regolatrici del P.R.A. (R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 e regolamento applicativo R.D. 29 luglio 1927, n. 1814)…..

secondo cui (art. 1 del citato R.D.L.): “Agli effetti del presente decreto, nella denominazione di autoveicoli si intendono compresi le autovetture, gli autocarri, le trattrici coi relativi veicoli rimorchiati e ogni altro veicolo assimilabile ai predetti, nonché i motocicli, con esclusione nei riguardi di quest’ultimo termine, dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari, ordinariamente chiamati biciclette a motore o motoleggere”

In altre parole si tratta di una formula ampia atta a comprendere tutto quanto è oggetto di pubblicità mediante iscrizione al P.R.A., non si spiegherebbe infatti l’applicazione di discipline diverse per mezzi tutti soggetti a medesima pubblicità.

Tale estensione non fa venir meno le garanzie previste dalla legge, infatti se le trattrici agricole possono sicuramente rientrare tra “le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo” di cui al primo e secondo comma dell’art. 515 c.p.c., si tratta di un’impignorabilità relativa tesa a preservare il bene principale (il fondo) non privandolo delle sue pertinenze (i beni strumentali appunto).

Vale infine la pena di ricordare che la problematica dell’impignorabilità relativa può riguardare non solo i macchinari agricoli iscritti al P.R.A., bensì tutti quegli altri auto-veicoli che potrebbero essere considerati quali “gli strumenti …. indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore” ai sensi del terzo comma dell’art. 515, basti pensare a tassisti, rappresentanti ed altri il cui apporto di lavoro superi il capitale investito.

ART. 521 BIS, I C. – TERTIUM GENUS?
Oltre che con le forme previste dall’art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione …..
La dottrina e la prassi (non vi sono riferimenti giurisprudenziali) prima del D.L. n. 83/15 si dividevano tra chi riteneva che in virtù del precedente u.c. fosse possibile procedere a pignoramento mobiliare (Teodoldi)

e chi (Bove, Cariglia, Cirulli) riteneva che la nuova forma fosse stata esclusiva.
Quest’ultima interpretazione, tuttavia, era in antinomia con altre norme non interessate dalla riforma di cui al D.L. 132/14 conv. in legge n. 162/14 ed in special modo con l’art. 492 c.p.c.
Residua tutt’oggi il dubbio se sia stato introdotto una sorta di tertium genus

ART. 492, C.P.C. – FORMA DEL PIGNORAMENTO
V c. – Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’art. 520 oppure

ART. 521 BIS, U.C. – Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.

« TERTIUM GENUS » DI PIGNORAMENTO?
L’art. 492 c.p.c. non prevede quattro beni (e corrispondenti) forme di pignoramento, bensì solo tre (mobili, immobili e crediti).
Quale norma di chiusura si deve annoverare anche l’art. 815 cod. civ. ai sensi del quale: “I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.”

L’ultimo periodo dell’art. 521 bis (norma di chiusura) e la vigenza dell’art. 492, V c., c.p.c. ci dicono chiaramente che non è stato introdotto un nuovo genere di pignoramento, ma che questa nuova forma di esecuzione mediante notifica si deve considerare solo quale una forma agevolata di pignoramento mobiliare.

PERCENTUALE EX ART. 122 ORD. Ufficiali giudiziari.
Rientrando a pieno titolo questa nuova forma di pignoramento degli autoveicoli nel pignoramento mobiliare, gli automezzi pignorati con tali modalità saranno soggetti alla percentuale prevista dall’art. 122 Ord. ufficiale giudiziario.

PERCENTUALE EX ART. 122 ORD. Ufficiale giudiziari.
Tuttavia il diritto alla percezione della percentuale scatterà solo qualora si sia per lo meno proceduto alla stima del mezzo, infatti, la percentuale scatta o a seguito della vendita, oppure “in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo” calcolata sulla minor somma tra il valore dei beni pignorati e quello del credito.

ART. 521 BIS, I C., I PERIODO, C.P.C.
Oltre che con le forme previste dall’art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista dall’art. 492.

ART. 521 BIS, I c., II periodo, C.P.C.
Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.

Analogamente ad un pignoramento immobiliare il creditore individuerà il bene da pignorare, l’ufficiale giudiziario sarà competente della parte relativa alle intimazioni ex art. 492 e l’ulteriore intimazione a consegnare il bene descritto presso l’I.V.G.

Nel caso in cui il debitore consegni l’autoveicolo ad un I.V.G. diverso da quello dell’intimazione, reputo che la procedura non ne sarebbe inficiata e potrebbe proseguire alla stessa stregua di quanto prevede il quarto comma quando gli organi di polizia consegnano il mezzo pignorato al più vicino I.V.G.
La Soldi ritiene che l’I.V.G. non competente debba rifiutare il mezzo in quanto non possa, neppure temporaneamente, esserne custode.

La modifica intervenuta con il D.L. 83/15 tende a risolvere il problema relativo ai Tribunali ove non fosse presente un I.V.G.

PRIMA DEL DECORSO DEI 10 GG. È POSSIBILE PROCEDERE NELLE FORME DEL PIGNORAMENTO MOBILIARE?
Se sì (Bove, Cariglia in base all’ applicazione del combinato disposto artt. 520, II c., 521 bis u.c. ) bisogna (piuttosto) chiedersi:

SIAMO DI FRONTE AD UN NUOVO E DISTINTO PIGNORAMENTO MOBILIARE OPPURE ALLO SVOLGIMENTO DEL MEDESIMO PROCEDIMENTO?
La risposta riveste uno spiccato interesse pratico, infatti in caso di medesimo procedimento non sarebbe necessaria una ulteriore iscrizione a ruolo ed effettuata la trascrizione della notifica del pignoramento, questa varrebbe per l’intera procedura.

Ritengo che la risposta debba essere positiva più che per l’art. 520, II c. (una volta eseguito il pignoramento l’Ufficiale giudiziario abbia esaurito i suoi poteri di nomina di custode e relativi provvedimenti sulla custodia transitando questi in capo al G.E.), per il fatto che il debitore sia sempre (sia entro, sia successivamente al decorso dei 10 gg.) soggetto all’apprensione nelle forme del pignoramento mobiliare.

Ciò dicendo, dovrebbe essere logico corollario che all’ufficiale giudiziario debbano essere esibiti per tale apprensione nelle forme “classiche” il titolo ed il precetto (i cui termini sono cessati dal decorrere ai sensi dell’art. 481, I c. dal momento della notifica) e che quindi si tratta (rectius: si potrebbe trattare) di un autonomo e distinto pignoramento.

ART. 521 BIS, I c., II periodo, C.P.C.
Il problema di come reagire in caso di (probabile) mancata collaborazione da parte del debitore rappresenta il punto dirimente del successo di questa normativa.
Se l’auspicio del legislatore era infatti quello di svincolare il creditore dalla necessaria identificazione materiale del mezzo, tuttavia la fase dell’apprensione (direi quasi un caso di scuola in cui la realtà fattuale prende la sua rivincita sulla voluntas legis)

ha valore ben più che meramente pratico; prova ne è che fra i i primi commentatori nessuno dubitava del fatto che la vendita del mezzo non fosse possibile “sulla carta”.
Il Bove riporta la pronuncia del Tribunale di Mantova (non ancora edita) del 26 maggio 2015 con la quale era stata dichiarata l’estinzione della procedura ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. per il fatto che non si fosse acquisito materialmente il bene.

L’aver chiaramente disposto che il pignora-mento dell’autoveicolo potesse essere eseguito con le normali forme del pignoramento mobiliare (quelle stesse forme dalle quali ci si voleva affrancare) potrebbe quindi essere letta co-me una esplicita resa (così De Stefano).
Tuttavia nulla vieta di domandarci quale ruolo possa svolgere l’ultimo comma dell’articolo in commento oramai che la modifica al primo comma ha esplicitamente …

stabilito che il pignoramento del mezzo iscritto al P.R.A. possa eseguirsi anche nelle forme del pignoramento mobiliare generico.
Altro elemento che ci deve indurre a riflessione è il fatto che sia per il pignora-mento nelle forme del 521 bis che sia in quelle del 513 – 518 è stata mantenuta la competenza ex art. 26, II c.
Da questi elementi sono portato a desumere che il pignoramento di un autoveicolo …….

è un pignoramento mobiliare che in tutto ed in parte può essere eseguito con notifica secondo le regole dettate dall’art. 521 bis.

La stessa dottrina (Cariglia) ha definito il pignoramento ex art. 521 bis (mutuando questa categoria dai pronunciati giurisprudenziali in tema di pignoramento immobiliare) una FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA, pertanto si potrebbe ipotizzare un pignoramento dapprima eseguito tramite notifica (senz’altro la forma di più semplice esecuzione anche sotto l’aspetto della sua trascrizione), nel caso in cui il debitore non ottemperi all’intimazione di consegnare il mezzo alla competente I.V.G., il creditore potrebbe richiedere all’Ufficiale giudiziario competente per territorio di pignorare ed apprendere il mezzo e quindi la procedura iniziata ex art. 521 bis si potrebbe sviluppare nelle forme ordinarie mantenendo un’unica iscrizione a ruolo e la validità per i terzi della trascrizione già effettuata.

Perché mai in presenza di stesso creditore, stesso debitore, stessi titoli, stesso autoveicolo e stesso G.E. dovremo pensare a due distinti procedimenti, uno ex art. 521 bis ed un altro “classico”?
Esigenze di economia processuale, anche per eventuali terzi intervenuti, ci spingono a ciò.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto al compenso.
Questa norma ha fatto pensare alla possibile applicazione dell’art. 388 c.p., la norma è sicuramente applicabile nella misura in cui, oggetto di intimazione ex art. 492, il debitore non provveda ad indicare i beni entro 15 gg.

ART. 521 BIS, III C., C.P.C.
Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Non vi è specifica sanzione, oltre ad eventuale responsabilità acquiliana, nel caso in cui l’I.V.G. non dia “immediata comunicazione” al creditore della con-segna del mezzo.
Lo stesso I.V.G. non conosce il creditore se non per quanto gli riferisce il debitore esecutato.

Non è certo possibile, in assenza di previsione normativa che l’ufficiale giudiziario. comunichi all’I.V.G. le procedure aperte ex art. 521 bis c.p.c. infatti verrebbe gravemente leso il diritto di riservatezza di debitori.
Pertanto, deve essere aperto un canale di comunicazione istituzionale tra U.N.E.P. ed I.V.G. cosicché ogni qual volta si presenti un debitore con un mezzo e non è possibile risalire alla procedura, l’I.V.G. potrà far interpello al proprio U.N.E.P. per ricostruire a chi effettuare la comunicazione.

ART. 521 BIS, IV C. C.P.C.
Decorso il termine di cui al primo comma (10 gg.), gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite [autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è com-preso il] più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Si tratta di una norma che attribuisce agli organi di polizia un ruolo che va oltre i confini della repressione dei reati e delle irregolarità amministrative, infatti non potrà essere concesso il c.d. permesso provvisorio di guida di cui all’art. 217 C.d.S.
Non trattandosi di un’infrazione al C.d.S. non si applicherà né l’art. 203 C.d.S. che prevede il ricorso al Prefetto, né l’art. 204 bis C.d.S. che prevede l’opposizione innanzi al G.d.P.
La P.S. non è custode, neppur momentaneo.

Gli organi di polizia nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 521 bis c.p.c. agiscono in quanto (Bove, Cariglia) chiamati a collaborare allo svolgimento dell’azione esecutiva.
Ne consegue che gli atti della polizia saranno opponibili ex art. 617 c.p.c.
Nel caso in cui l’esecuzione non fosse già stata iscritta a ruolo la forma sarebbe quella della citazione (Bove).
Si noti la recente modifica tesa a favorire la P.S

ART. 521 BIS, V C., C.P.C.
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dallo avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Si deve notare come il legislatore non ha tenuto in nessun conto gli interessi di parte esecutata, infatti questi non ha modo di poter risalire (a differenza di quanto sia con gli U.N.E.P.) a quando sia stata comunicata la consegna al procuratore di parte istante per il decorso di tali 30 gg.
Ritengo pertanto, anche in virtù dell’inciso “immediata comunicazione” di cui al terzo comma, che per parte esecutata i termini dei 30 gg. decorrano dalla consegna all’I.V.G.

ART. 521 BIS, VI C., C.P.C.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma (30 gg. dalla comunicazione dell’I.V.G.).

ART. 521 BIS, VII C., C.P.C.
In deroga a quanto previsto dall’art. 497 l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’art. 159 ter. delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

Questo comma è stato inserito dall’art. 13, comma 1, lett. d bis) del D.L. n. 83/2015 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015. Ai sensi dell’art. 23, IX c. del medesimo D.L. tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data in vigore del D.L. Quando è stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di tale D.L. si applica-no quando il G.E. dispone una nuova vendita.

Già il legislatore si era avveduto che non potevano applicarsi alla procedura ex art. 521 bis le stesse norme per il deposito dei pignoramenti.
Tuttavia il maggior termine (30 gg. dal momento della comunicazione dell’I.V.G. anziché 15 gg. dalla consegna dell’atto notificato, v. 557, II) rischiava di esser vanificato visto il parallelo decorrere del termine di (allora) 90 gg. per la richiesta di vendita.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.
La disciplina de qua non è ostativa alle altre tipologie di esecuzioni sugli autoveicoli quale quella speciale (R.D.L. 15.3.1927 n. 436 conv. in legge 19.2.1928, n. 510) ed al pignoramento presso terzi (v. art. 543 “cose del debitore che sono in possesso di terzi”).

Con riferimento all’art. 543 bisogna distinguere questa fattispecie dal caso in cui il creditore, per poter accedere ed eseguire il pignoramento nelle forme del pignoramento mobiliare, si debba munire della autorizzazione ex art. 513, III c. “Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovino in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre”.

Già nel vigore del vecchio codice di rito un autorevole studioso (Satta) discostandosi dalla dottrina maggioritaria e dalla allora giurisprudenza riteneva che si dovesse distinguere tra i casi in cui il proprietario dell’autoveicolo avesse un rapporto di locazione con l’area a parcheggio, dal caso di deposito. In quest’ultima fattispecie il pro-cedimento espropriativo avrebbe dovuto essere quello del pignoramento presso terzi.

ART. 521 BIS, VIII C., C.P.C.
Più recentemente la Dalmazzo ha riproposto tale tesi in quanto con la custodia – deposito è il posteggiatore che ha il rapporto diretto con il bene potendo far valere contro lo stesso proprietario dell’autoveicolo il proprio diritto di ritenzione ex art. 2756, III e 2761, III, cod. civ.
La Cariglia ha ritenuto di “forzare il dato letterale dell’art. 521 bis c.p.c. estendendone l’applicabilità anche al terzo” notificando anche a questi il pignoramento ex art. 521 bis.

Il Bove ha ritenuto che il pignoramento tramite notifica ex art. 521 bis prescinda da una verifica della situazione di disponibilità e richieda la semplice titolarità quale emerge dalle iscrizioni al P.R.A.
Proprio facendo riferimento a quanto emerga dal P.R.A. ritengo che la procedura ex art. 543 sia confinata ai casi in cui il terzo abbia un possesso qualificato quale un leasing od una locazione (nei limiti di cui all’art. 1599 c.c. in quanto in nostro ordinamento non conosce il principio romanistico “emptio non tollit locatum”), come prima detto non è possibile un pignoramento “sulla carta” del diritto, quindi non si può prescindere dalla collaborazione del terzo che esibisca, anche ai fini della sola valutazione, l’autoveicolo pignorato.
Quanto poi all’opponibilità all’U.g. munito di autorizzazione ex art 513, III c. del (legittimo) ius retentionis del depositario rispondo alle osservazioni della Dalmazzo ricordando che se è vero come è vero che un’autorizzazione presidenziale non fa dell’U.g. un rullo compressore di qualsiasi diritto di terzi che si frapponga all’esecuzione del titolo, l’U.g. non è un mero organo esecutivo di volontà altrui ma partecipa della giurisdizione (G.ppe Chiovenda) in quanto realizza il dettato giudiziario calandolo nella realtà ove coesistono funzioni e poteri amministrativi, pretese erariali e diritti soggettivi dei terzi.
Pertanto, chi è interessato all’asporto dell’autoveicolo, non perché munito di titolo esecutivo ed autorizzazione, dovrà previamente liquidare quanto legittimamente richiesto dal posteggiatore – depositario ed iscrivere queste spese fra le spese che si sono rese necessarie per l’esecuzione.

FONTI BIBLIOGRAFICHE
Marina DALMAZZO, L’espropriazione delle automobili custodite nelle pubbliche autorimesse, Riv. dir. proc. 1/1998 pagg. 104 – 118;
Gabriella TOTA, Nota in tema di impignorabilità relativa, Nota a Cass. civ. sez. III, 23 febbraio 2006, n. 4000, Riv. es. forz., 2/2006;

Vito AMENDOLAGINE, La pignorabilità dell’unico bene costituente l’attrezzatura da lavoro del debitore, Nota a Trib. Trani, 05 novembre 2014, Quot. Giur. 19 dic. 2014;
Davide CASTAGNO, L’impignorabilità della attrezzatura da lavoro (non solo) unica, Nota a Trib. Trani, 05 nov. 2014 e Trib. Modena 14 maggio 2013, Giur. it. luglio 2015, pagg. 1631 – 1635;

Alberto TEODOLDI, Le novità in materia di esecuzione forzata, Corr. giur. 3/2015 pagg. 398 – 400;
Chiara CARIGLIA, La nuova disciplina del pignoramento e della custodia degli autoveicoli, N.L.C.C. 3/2015 pagg. 436 – 458;
Piero GOBIO CASALI, Prime osservazioni sul nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521 bis c.p.c., Riv. es. forz., 3/2015, pagg. 396 – 401;

Mauro BOVE, Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, Giur. it. luglio 2015 pagg. 1754 – 1759;
Nicola CANNONE, Art. 521 bis, in Codice dell’esecuzione forzata a cura di Enzo Vullo, Milano, 2015, pagg. 326 – 328;
Massimo CIRULLI, La riforma del processo esecutivo, articolo del 14 dicembre 2015 in www.judicium.it, pagg. 31 – 32;

Maurizio Antonio Pasquale FRANCOLA, Art. 19 Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo, in La nuova riforma del processo civile, a cura di Fabio Santangeli, Roma, 2015;
Pasquale e Nicola CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, XII ed. con agg. a cura di Rosaria GIORDANO, Milano, ott. 2015, pagg. 452 – 460.

Anna Maria SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2016, pagg. 853 – 866;
Franco DE STEFANO, I procedimenti esecutivi, Milano, 2016, pagg. 131 – 136.

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ART. 26, II C., C.P.C. FORO DELL’ESECUZIONE FORZATA
Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Il Pignoramento degli autoveicoliIl Pignoramento degli autoveicoli

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