2 Gennaio 2009
Per una riforma libero-professionale dell’Ufficiale Giudiziario italiano
Per una riforma libero-professionale dell’Ufficiale Giudiziario italiano…1(di Alberto Monari)
mon Dieu,
mon destin est de n’avoir aucune collusion avec les parties,
je me propose de ne jamais saisir chevaux
ou ce qui servirait au gain de la vie des débiteurs2
Motto dell’Ufficiale Giudiziario francese
Non è mia abitudine commentare progetti normativi ancora in itinere, soggetti quanto meno a modifiche, se non a stravolgimenti nel corso della loro approvazione definitiva; tuttavia parlo volentieri di questa “occasione” di riforma di un aspetto essenziale del funzionamento del nostro sistema giudiziario, confortato anche dai dati sulla consultazione di un articolo che scrissi qualche tempo fa sulla figura dell’Ufficiale Giudiziario3, i quali dimostrano il grande interesse dei lettori intorno a questa figura cardine, addetta alla delicata funzione pubblica di assicurare certezza alle decisioni giudiziarie attraverso, innanzitutto, la loro comunicazione con la “notifica”, e successivamente con la “esecuzione” della decisione non rispettata spontaneamente.
Nel critico panorama generale dell’amministrazione del sistema giudiziario italiano anche questo settore soffre da decenni di malfunzionamenti, inefficienze e limitazioni dovute, come riconoscono tutti gli operatori del settore, alla prolungata “disattenzione” (per usare un eufemismo) dell’Amministrazione ministeriale4, verso i molti oneri, le poche garanzie normative, l’assenza di incentivi e mezzi5 e i molti rischi personali (non coperti da assicurazione pubblica), che insistono su questi “impiegati statali”, incardinati nelle strutture degli U.N.E.P. (Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti), presso i Tribunali e le Corti d’Appello.
Il Disegno di legge n.7496 presentato al Senato da Filippo Berselli e Alberto Balboni (entrambi del PdL e Avvocati), ha due obiettivi essenziali: chiarire lo stato giuridico della figura dell’Ufficiale Giudiziario, il quale da dipendente pubblico si trasforma in un libero professionista, e valorizzare ed ampliare le funzioni dello stesso, restituendo all’U.G. la capacità funzionale di rendere al cittadino e agli altri operatori del diritto un miglior servizio, vale a dire la più efficace attuazione della norma sostanziale attraverso le regole di procedura, in modo che chi vanta un diritto, possa ottenere “in concreto” proprio quello che il suo “titolo esecutivo” (sentenza, decreto, ordinanza, titolo di credito ecc.), gli assicura solo “sulla carta”.
La centralità di questo attore dello Stato di diritto si dimostra considerando che, in fondo, il “fine ultimo” che ogni individuo persegue nel rispettare la legge7 è quello di evitare la “sanzione”, che l’ordinamento prevede per la sua violazione, al di là di ogni considerazione di tipo morale o etico e fuori da ogni ipocrisia; questa sanzione può essere, nei casi più gravi, di natura penale, con limitazioni della libertà personale, oppure di tipo civile/patrimoniale. Da questo punto di vista, quasi sempre, quest’ultima “sanzione” cammina sulle gambe di un Ufficiale Giudiziario, soggetto fondamentale, che, non ho timore ad affermare, fornisce concretamente “senso” al lavoro degli altri attori del mondo giudiziario8.
Il Progetto si ripropone anche di abbreviare la durata dei processi permettendo al Giudice di intervenire nel processo di esecuzione soltanto quando si rende necessaria la sua funzione giurisdizionale9, creare economie di bilancio con la riduzione della spesa dello Stato per uffici e personale, contribuire al rilancio dell’economia e all’incremento dell’occupazione10, omologare la figura e le funzioni dell’Ufficiale Giudiziario italiano a quella degli Ufficiali giudiziari degli altri Stati della Comunità Europea11.
Il Progetto prevede la delega12 al Governo per la disciplina e l’istituzione della professione intellettuale di Ufficiale Giudiziario, indicando nel dettaglio anche l’iter di adozione degli schemi di decreti legislativi. L’articolo 2 indica i principi e criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell’esercizio della delega13, disponendo per l’U.G. attività di competenza esclusiva, fra le quali le tradizionali attività di notificazione e di esecuzione14.
Inoltre all’U.G. potranno essere attribuite funzioni delegate dalla stessa Autorità Giudiziaria, attualmente proprie dei Giudici delle Esecuzioni, secondo precise indicazioni (art.2, lett.b): nelle espropriazioni mobiliari, la vendita e l’assegnazione, la redazione del progetto e la distribuzione della somma ricavata, nelle espropriazioni immobiliari, la vendita e l’assegnazione, la redazione del progetto, la vendita di corpi di reato, le attività necessarie ai fini della precisazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari e di urgenza, l’apposizione e la rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali, gli inventari in materia civile e commerciale, la ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile15.
Il legislatore delegato, ancora, potrà attribuire all’Ufficiale Giudiziario anche l’espletamento di ulteriori funzioni16, indubbiamente rilevanti nel determinare il regolare funzionamento di un sempre più complesso ordinamento giuridico come il nostro; nel contempo l’esercizio di tali funzioni porterebbe a deflazionare il carico di lavoro di Magistrati e Cancellieri, che potrebbero dedicarsi esclusivamente alle cause richiedenti una pronuncia giurisdizionale.
In base a quanto previsto poi dalla lettera d) dell’articolo 2, il legislatore delegato è tenuto a prevedere adeguate “forme di garanzia degli interessi della collettività” derivanti all’esercizio di una libera professione, anche attraverso la istituzione di idonei controlli di affidabilità. Sono previste puntuali procedure per l’accesso alla professione17 e dall’altro la istituzione di un Albo unico Nazionale degli Ufficiali. E’ prevista, infine, l’istituzione di Consigli Distrettuali e di un Consiglio Nazionale degli Ufficiali Giudiziari, sottoposti a stringenti controlli da parte del Ministero della Giustizia.
L’articolo 4 del Progetto di legge prevede i criteri e principi direttivi cui il Governo deve attenersi per la riorganizzazione dell’Amministrazione Giudiziaria, con riferimento al servizio delle notificazioni ed esecuzioni. In particolare è prevista la soppressione degli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (sostituiti ovviamente dagli studi “privati” dei liberi professionisti Ufficiali Giudiziari, similmente a ciò che accade per i Notai), mentre per gli Ufficiali attualmente in servizio che non optassero per l’esercizio della libera professione, è previsto l’inquadramento nel profilo professionale di “Cancelliere”, fatte salve l’anzianità di servizio, l’area funzionale e la posizione economica di provenienza.
Il Progetto d.l. così sommariamente riassunto18, ancorché non voglia, nelle dichiarazioni dei suoi proponenti, rappresentare uno stravolgimento, è in realtà assai rilevante e, se fosse approvato e poi fosse attuata la delega, si avrebbero dei cambiamenti notevoli nel sistema della giustizia, soprattutto civile e commerciale, italiana.
Infatti, la “burocratizzazione” della funzione ed il basso livello nel quale è stato collocato l’operatore di cui trattiamo, non hanno certamente contribuito a creare uno spirito di iniziativa ed una visione “manageriale” della professione e, di conseguenza, hanno provocato la sostanziale inefficienza e lunghezza della procedura di esecuzione in Italia.
I principali oppositori di questa riforma sono attualmente i Sindacati -spesso “se dicenti”19– maggiormente rappresentativi degli Ufficiali Giudiziari, e questo per la evidente ragione per cui la creazione di una nuova categoria di liberi professionisti, usciti da un ramo dell’impiego pubblico, toglierebbe questi “lavoratori” dall’orbita delle organizzazioni collettive, privandole di “potere di rappresentanza” e delle risorse economiche naturalmente collegate a questa “delega”.
Senza entrare nel merito di una posizione squisitamente politico-ideologica, alcuni sindacalisti di vertice (ci si riferisce più ai singoli che all’intera struttura), paiono fossilizzati sulla convinzione, conservatrice e piuttosto distante dalla realtà sempre verificatasi nei decenni passati, che si possa e si debba convincere lo Stato ad investire ingenti risorse finanziarie ed organizzative (soprattutto alle condizioni attuali della finanza pubblica), per “aggiornare” il sistema degli U.N.E.P., al fine di portarlo ad un livello di efficienza e produttività sufficiente ad un moderno sistema giudiziario.
In ogni caso vengono ribadite tutta una serie di argomentazioni a favore della conservazione dello status di pubblico dipendente dell’U.G. che non appaiono del tutto convincenti.
Un tipico pregiudizio sta nel ritenere che la proposta tradirebbe le nostre tradizioni giuridiche, che vogliono l’Ufficiale Giudiziario come strumento della “funzione giurisdizionale20” e dunque, per eccellenza, “Pubblico dipendente”; in realtà, proprio la nostra storia ha conosciuto sia il modello del libero professionista sia il modello dell’impiegato statale21.
Quanto poi all’esigenza di assicurare che l’U.G. sia trasparente ed imparziale nello svolgimento delle sue funzioni22, questa va certamente salvaguardata, ma ciò è necessario e possibile sia che il soggetto sia un impiegato dello Stato sia che esso agisca come Libero professionista, incaricato di una pubblica funzione.
Indubbiamente, anche sul piano dei costi, credo non si possa negare come il servizio reso da un Ufficiale libero-professionista sarebbe più costoso per l’utente. Una riforma come questa se vuole scaricare costi dalle Casse dello Stato, comporta inevitabilmente un aggravio di spese per il privato. Tuttavia, a fronte della situazione attuale il rapporto tra costi e benefici potrebbe risultare in attivo23, oltre al fatto che la concorrenza tra diversi professionisti (gli Ufficiali addetti allo stesso circondario di Tribunale), potrebbe rendere nel complesso il servizio migliore, stando al mercato la selezione dei migliori, con conseguente eliminazione dei peggiori.
Credo, in conclusione, che ogni Ufficiale Giudiziario debba confrontarsi, prima di tutto,con la realtà: gli orientamenti ministeriali sono diretti alla “esternalizzazione” dei servizi, sia nel campo della funzione notificatoria (attraverso soprattutto il ricorso crescente al servizio postale), sia nel campo della esecuzione forzata diretta al recupero dei crediti (già oggi, tutti i crediti dello Stato, vengono recuperati dal concessionario unico, decentrato sul territorio, Equitalia s.p.a.), tanto da porre seri interrogativi, circa lo stesso ruolo e importanza delle funzioni esercitate dall’Ufficiale Giudiziario.
Quindi a ben vedere, la reale sfida a cui sono chiamati gli Ufficiali Giudiziari italiani è con loro stessi, quasi individualmente intesi.
L’occasione proposta da questa riforma ordinamentale, potrà essere veramente colta soltanto accettando la sfida del cambiamento, dell’evoluzione nel considerare la propria posizione fondamentale nel meccanismo giudiziario, le proprie modalità di lavoro (già oggi, di fatto, tipiche di un libero professionista, che lavora in piena indipendenza), l’impiego delle moderne tecnologie, la propria formazione professionale continua ed approfondita24, il rapporto di parità con gli altri liberi professionisti del processo, gli Avvocati25, l’approccio “culturale” con questa professione, sempre uguale e sempre diversa, densa di complesse implicazioni umane, prima ancora che giuridiche.
Molti auspicano che grazie a coloro che accetteranno questa sfida, anche l’Italia possa avere una moderna figura di Ufficiale Giudiziario.
Alberto Monari
Per essere felici, bisogna essere liberi,
per essere liberi bisogna avere coraggio.
Pericle
1 Utili indicazioni alla redazione di questo articolo sono state tratte da “Osservazione sul ddl Berselli per l’istituzione di un nuovo statuto professionale degli ufficiali giudiziari ed una riforma dell’esecuzione forzata”, relazione svolta dal Prof. Mauro Bove, Preside della facoltà di Giurisprudenza del’Università di Perugia, al 1° Congresso Nazionale AUGE (Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa) www.auge.it, su “L’Ufficiale Giudiziario elemento essenziale dello Stato di Diritto”, svoltosi a Rimini il 24 e 25 gennaio 2009.
2 “Mio Dio, il mio destino è quello di non avere alcuna collusione con le parti, io mi riprometto di non pignorare mai cavalli (beni in epoca ottocentesca considerati intoccabili, essendo indispensabili per qualsiasi attività umana, N.d.A.), o quello che servisse al sostentamento della vita dei debitori.”
3 Cfr. Kultunderground n.133-AGOSTO 2006: “Quando arriva l’Ufficiale Giudiziario…”
4 Si pensi solo al fatto che l’ultimo Concorso bandito dal Ministero su base distrettuale, per l’assunzione di 443 Ufficiali Giudiziari, risale al 2003/2004 e ha portato all’assunzione di circa 700 funzionari (tra vincitori e idonei in graduatoria), nell’arco di 2 anni. Nonostante ciò la carenza d’organico rimane significativa: sui 4850 Ufficiali previsti tabellarmente, solo poco più di 3500 sono quelli effettivamente in servizio. Inoltre è indicativo segnalare che il Ministero, dal 2006 in poi, ha ritenuto di assumere gli “idonei Ufficiali Giudiziari” come “Cancellieri”, ritenendoli ugualmente adatti a svolgere compiti radicalmente diversi, pur di colmare parzialmente le pesantissime lacune delle Cancellerie giudiziarie, senza bisogno di un “costoso” specifico Concorso per questa figura professionale.
5 Gli Ufficiali Giudiziari usano il proprio mezzo per spostarsi sul territorio, godendo solo di un “relativo” rimborso spese (la trasferta), stabilito da regolamento ministeriale. Oltre a non avere un formale “orario di lavoro” (esecuzioni e notifiche possono essere effettuate dalle ore 7,00 alle ore 21,00 -art.147 Codice Procedura Civile- e con apposita autorizzazione del Giudice, anche oltre tali orari e nei giorni festivi), gli Ufficiali soffrono, mediamente più dei “colleghi” cancellieri, delle carenze ataviche riguardanti dotazione di locali idonei, personale ausiliario, strutture informatiche, con cui svolgere efficacemente i propri compiti.
6 Atto Senato n.749: “Delega al Governo per la istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario”, presentato il 5 giugno 2008, assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 1 luglio 2008, l’esame dell’articolato, in calendario fin da ottobre 2008, Relatore Sen. Domenico Benedetti Valentini, è iniziato il 5 novembre 2008, quando è stato deciso di effettuare una “indagine conoscitiva” sull’attività dell’Ufficiale Giudiziario che implicherà varie audizioni delle principali organizzazioni rappresentative della categoria, da parte dei Senatori nelle prossime settimane. Si sottolinea che, dopo anni di dibattito sul tema, e diverse proposte di legge presentate nelle legislature passate, quello di cui si parla è il disegno che ha più progredito nell’iter parlamentare in vista dell’approvazione.
7 E si consideri qualsiasi norma di tipo procedurale, formale o burocratico, applicate e rispettate in tutti gli Uffici pubblici e nei più diversi campi, o da professionisti come Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Revisori dei conti ecc.
8 Avvocati, Cancellieri e Giudici “producono” gli indispensabili presupposti formali e sostanziali, cioè i documenti che stabiliscono chi ha ragione e chi ha torto, chi deve pagare e chi deve essere pagato, chi deve rilasciare l’immobile e chi ne deve rientrare in possesso, mentre l’Ufficiale Giudiziario spesso, tra le altre cose, produce Assegni circolari in pagamento, oppure beni vincolati (pignorati) da mandare all’asta, o le chiavi di appartamenti “riconquistati” ai proprietari dopo mesi o anni di canoni non pagati.
9 Cioè quando sorgono delle contestazioni, ad esempio sul diritto di procedere all’esecuzione, o sulla proprietà dei beni oggetto del pignoramento, che richiedono verifiche di particolare difficoltà quando non l’apertura di un vero e proprio processo di cognizione.
10 Il miglioramento del sistema del recupero crediti di persone fisiche e Aziende, gioverebbe molto al funzionamento del sistema economico, soprattutto in questo periodo di diffusa e pesante crisi, e attirerebbe indubbiamente gli investimenti esteri, oggi timorosi di un ambiente economico con poca certezza nelle regole di funzionamento e di recupero dei crediti insoluti.
“Quanto all’incremento dell’occupazione basta citare l’esempio della vicina Francia ove 3.300 Ufficiali Giudiziari liberi professionisti danno lavoro a 12.000 impiegati. Il beneficio di tale sistema non si limita ai 12.000 dipendenti degli studi ma va esteso alle migliaia di posti di lavoro che si salvano con la reintroduzione nel circuito economico di circa 14 mila miliardi di vecchie lire che tali efficienti professionisti recuperano in un anno (dalla relazione introduttiva del Progetto di Legge).
11 In almeno 22 Paesi membri della Comunità Europea su 27, gli Ufficiali Giudiziari hanno lo Status di Liberi Professionisti. Inoltre il Progetto di legge vuole dare corpo e sostanza alle direttive comunitarie tendenti alla liberalizzazione dei servizi e a far si che figure omologhe nei diversi Stati comunitari possano meglio interagire, pur nel
rispetto di ordinamenti giuridici ancora differenziati.
12 Articolo 1. D. d. L. Atto Senato n.749
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario, per l’introduzione, nelle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e delle leggi speciali, delle modificazioni necessarie in relazione all’oggetto della professione, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari relativamente al servizio delle notificazioni, nonché per l’adozione della disciplina transitoria necessaria ai fini del passaggio al nuovo regime giuridico.
2. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, nonché di quelli previsti dalle direttive comunitarie in materia e dalle relative disposizioni di recepimento.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché sui di essi sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari un motivato parere entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
…
13 Art. 76 Costituzione della Repubblica: “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.
14 Lett.a)
1.attività di notificazione civile, penale e amministrativa, mediante supporti telematici o a mezzo fax, da effettuare a richiesta dei soggetti pubblici o privati (gli attuali metodi di notificazione di atti giudiziari da parte dell’U.G. prevedono esclusivamente l’impiego del supporto cartaceo, invariabilmente da quasi due secoli, anche per quelle comunicazioni tra Cancellerie/Segreterie giudiziarie ed Avvocati, Consulenti, Pubbliche Amministrazioni e Persone Giuridiche private, raggiungibili con certezza e rapidità attraverso Posta Elettronica Certificata, N.d.A.).
2. attività di significazione, prevedendo che la consegna di determinati atti giudiziari sia effettuata con processo verbale;
3. attività inerente alla formazione di titoli esecutivi stragiudiziali e attività connesse, secondo le disposizioni del codice di procedura civile e delle leggi speciali;
4. attività diretta alla constatazione che la pretesa assistita da titolo esecutivo è stata comunque interamente soddisfatta, con effetti estintivi dell’esecuzione iniziata, ovvero che è intervenuta conciliazione tra le parti, con effetti estintivi o sostitutivi del titolo esecutivo originario;
5. attività inerenti all’espropriazione forzata, prevedendo in particolare la possibilità per l’ufficiale giudiziario di iniziare e terminare l’intero processo esecutivo, salvo intervento del giudice dell’esecuzione sulle impugnazioni;
6. tutte le altre attività deferite alle attribuzioni dell’ufficiale giudiziario in base alla legislazione previgente;
7. rilascio di copie di atti, di estratti, di certificazioni concernenti le attività comprese nelle attribuzioni dell’ufficiale giudiziario;
8. servizio protesti di cambiali ed assegni bancari…
9. atti di offerta reale e per intimazione ai sensi degli articoli 1209 e seguenti del codice civile;
10. atto di constatazione (dichiarazione formale e solenne dello stato reale di una certa situazione o luogo n.d.A.), ispirato al modello vigente in altri Stati membri dell’Unione Europea;
15 Come è noto, l’azione del creditore finalizzata al recupero del proprio credito, può colpire somme di denaro di proprietà del debitore detenute da un terzo (una Banca presso cui vi è un deposito o un conto, o il datore di lavoro che detiene lo stipendio, ecc.). La legge prevede che dopo l’atto di pignoramento ad opera dell’U.G., le parti (terzo, debitore e creditore), si ritrovino in udienza davanti al Giudice, il quale deve stabilire se o in quale misura “assegnare” a titolo di pagamento, le somme vincolate al creditore.
16 Art 2 lett.c):
1. attestare la conformità delle riproduzioni meccaniche o grafiche allo stato di cose o di luoghi,
2. ricevere atti di asseverazione (autenticazione con giuramento), di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti,
3. essere prescelto o nominato consulente tecnico, perito o commissionario,
4. effettuare stime e valutazioni,
5. redigere inventari,
6. essere nominato sequestratario nonché amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati;
7. essere nominato custode giudiziario di beni sequestrati, aziende e immobili pignorati;
8. certificare e attestare dichiarazioni testimoniali, relazioni peritali e atti destinati all’utilizzo nel processo, nonché certificare fatti e situazioni da lui stesso constatati in qualità di pubblico ufficiale;
17 Che costituirebbe ulteriore sbocco verso una qualificata professione per le migliaia di laureati in Giurisprudenza, che ogni anno “sfornano” le Università italiane. I requisiti previsti per l’accesso sono:
5.1) diploma di laurea in giurisprudenza;
5.2) selezione sulla base di concorso bandito dal Ministero della giustizia per le sedi disponibili,
previo superamento di prove scritte ed orali dirette ad accertare l’idoneità tecnico professionale all’esercizio delle funzioni…, con la previsione, quale requisito di ammissione al concorso, dello svolgimento di un periodo minimo di pratica biennale presso un ufficiale giudiziario;
5.3) cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili e politici, idoneità fisica e psichica, età non
inferiore a venticinque anni e non superiore a quarantacinque anni;
5.4) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità determinate dalla qualità di lavoratore subordinato, pubblico o privato, dall’esercizio abituale di altre libere professioni o dall’esercizio, anche occasionale, di attività che possano compromettere il corretto ed indipendente espletamento delle funzioni;
18 Molti altri sono gli aspetti interessanti del Progetto: art.2 lett.d) n.10) attribuzione al Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari dei seguenti poteri:
10.4)organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento periodiche ed obbligatorie per gli appartenenti alla categoria;
10.6) adozione del codice deontologico, da sottoporre all’approvazione del Ministero della Giustizia;
12) specificazione degli atti che devono essere compiuti personalmente dall’ufficiale giudiziario e degli atti per i quali è consentita la delega a dipendenti del professionista, previo decreto nominativo di autorizzazione del presidente del tribunale;
13) introduzione, per tutti gli esercenti la professione, dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ai danni cagionati nell’esercizio della attività professionale, tale da assicurare l’effettivo risarcimento dei danni, anche qualora provocati dai dipendenti del professionista;
15) previsione di prestiti agevolati da parte dell’ente di previdenza per far fronte alle spese necessarie per l’organizzazione dell’attività libero-professionale.
19 Nel senso che negli ultimi anni, di fronte all’oggettivo profondo scadimento delle condizioni di lavoro della categoria, alla progressiva e continua sottrazione di funzioni, che hanno visto le organizzazioni sindacali inefficaci, quando non assenti o concentrate su obiettivi del tutto marginali rispetto ai reali interessi di tutela della professionalità degli U.G., si è assistito ad un graduale abbandono dei sindacati da parte dei “lavoratori” degli U.N.E.P.
20 In particolare la dottrina di Giuseppe Chiovenda (1872-1937), considerato il fondatore della scienza processualcivilistica italiana, riteneva che Giudice, Cancelliere ed Ufficiale Giudiziario concorressero a formare un “unico organo complesso di giurisdizione”.
21 Nella legislazione italiana del XIX° secolo l’U.G., allora denominato “Usciere di giustizia”, non era concepito come soggetto inquadrato tra i dipendenti dello Stato, ma piuttosto come un privato, ausiliario di giustizia, al pari di perito o del testimone, con la particolarità di essere addetto in maniera stabile all’ordine giudiziario.
22 Più di uno parla insistentemente di “terzietà” dell’Ufficiale, ma ogni volta che ricorre questo termine, il sorriso nasce spontaneo in chi scrive. Infatti, come faccia ad essere “terzo” (dunque “equidistante” dalle parti), chi viene nel domicilio del debitore e gli impone il pagamento dell’obbligazione pena il pignoramento dei suoi beni, o gli impone di rilasciare l’immobile in cui vive o lavora, a volte con l’aiuto della forza pubblica, proprio sfugge alla mia comprensione. La “terzietà” è caratteristica propria del Giudice, che deve (dovrebbe) decidere secondo la legge nel disinteresse totale rispetto alle parti in conflitto, ma L’Ufficiale Giudiziario deve, di fatto, “fare l’interesse” della parte a cui il Giudice ha dato ragione, e attuare il titolo esecutivo, in posizione di assoluta “indipendenza”, sapendo garantire chi subisce come chi procede.
23 Nel senso che invertire la tendenza rispetto gli attuali costi “politici”, calmierati dall’autorità ministeriale (che in ogni caso assicura un minimo garantito di retribuzione per gli U.G. pubblici dipendenti), produrrebbe probabilmente oltre che un maggiore impegno da parte del “professionista”, che garantirebbe o un effettivo recupero del credito, o la sicurezza circa le reali condizioni economiche del debitore, anche una maggiore selezione delle esecuzioni richieste da parte degli Avvocati, che non potrebbero più “scaricare” sui loro clienti spese “irrisorie” per l’esecuzione.
24 Art.2 numero 9), P.d.L. 749
… attribuzione ai consigli distrettuali di funzioni, da esercitare in conformità alle direttive generali eventualmente impartite dal Consiglio nazionale, sentito il Ministero della Giustizia, nelle seguenti materie:
9.1) formazione ed aggiornamento periodico della professionalità;
9.2) regolamentazione dell’attività degli iscritti nelle materie di competenza dei consigli distrettuali; controllo della deontologia, anche sotto il profilo della qualità delle prestazioni professionali; elaborazione ed informazione all’utenza dei contenuti minimi delle prestazioni e del loro costo;
9.3) tenuta e aggiornamento degli albi distrettuali e provvedimenti disciplinari, con obbligo di segnalare al Consiglio nazionale le ipotesi che comportino cancellazione dall’albo nazionale;
25 Rapporto a volte concepito nel senso di assoluta sudditanza o inferiorità degli Ufficiali Giudiziari, la cui competenza, invece, supera in media notevolmente quella degli Avvocati, specie nel proprio campo professionale, considerato anche l’oggettivo livellamento verso il basso dell’impressionante numero dei legali italiani (226.000 Avvocati contro 3500 Ufficiali Giudiziari), fenomeno ben presente e spesso stigmatizzato dagli stessi vertici dell’Avvocatura.
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