9 Gennaio 2017
Notificazione Diretta via pec e decreto fiscale 2017
Notificazione Diretta via pec e decreto fiscale 2017 9 January 2017
Vero è che il combinato disposto degli articoli 48, comma 2, Dlgs 82/2005 e 149-bis del codice di procedura civile legittima gli enti locali alla notifica a mezzo pec già da alcuni anni. La disposizione codicistica, però, richiede l’intervento dell’agente notificatore, quindi la presenza del messo notificatore/comunale, il quale è tenuto a certificare l’eseguita notifica mediante la redazione della relata in base all’articolo 148, comma 1 c.p.c., sottoscritta con firma digitale. Al contrario ai sensi dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, in deroga all’articolo 149-bis c.p.c. e alle modalità previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta, si stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio, dunque, senza l’intermediazione dell’agente notificatore a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi pec (Ini-Pec) con le modalità previste dal regolamento previsto dal Dpr 11 febbraio 2005 n. 68.
Prevedendo nei casi in cui la casella di posta elettronica abbia raggiunto il limite massimo di capienza, che l’ufficio notificante debba effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Adempiuto a detto obbligo senza successo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e successiva pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. L’ente deve inoltre dare notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.
Per tutti coloro che non sono obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’Ini-Pec, il nuovo articolo 60 del Dpr 600/10973 prevede che la notifica mezzo pec possa essere eseguita a coloro che ne facciano espressa richiesta, all’indirizzo pec di cui sono intestatari, ovvero a quello del difensore abilitato in base all’articolo 12, comma 3, del Dlgs 546/1992, del coniuge o di un parente o affine entro il quarto grado, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate. Nei casi esposti però l’eventualità della casella satura o non valida o non attiva si evade in maniera differente. In queste fattispecie, la notifica non si perfeziona e l’ente locale è tenuto a procedere alla notifica dell’atto in base agli articoli 137 e seguenti del Cpc, escludendo l’articolo 149 Cpc, quindi a mezzo della posta ordinaria con avviso di ricevimento.
Consideriamo perfezionata la notifica, relativamente al notificante, quando il gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio. Differente è il momento di perfezionamento per il destinatario, il quale è identificato alla data di avvenuta consegna, data contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ente locale.
Relativamente alla problematica inerente la casella postale colma, o l’indirizzo non valido o non attivo, si parla di notifica eseguita nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.
In questo caso dunque si ragiona in termini di conoscenza legale e non effettiva dell’atto, differentemente da quanto accade per la notifica ordinaria mezzo posta con raccomandata a/r, nei casi in cui le disposizioni che disciplinano il servizio postale ordinario non prevedono il perfezionamento per “compiuta giacenza”, con la conseguenza che la notifica mediante posta con avviso di ricevimento si perfezioni solo se si realizza la conoscenza effettiva dell’atto.
Con sentenza n. 15035 della Suprema Corte, si statuisce che sul piano probatorio, trattandosi di notifica diretta, senza l’intermediazione dell’agente notificatore si ritiene che il contenuto della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del servizio di posta elettronica anche costituendo prova dell’avvenuta consegna del messaggio consentono al destinatario che intenda contestarne il contenuto, di fornire la prova contraria senza necessità di proporre la querela di falso.
Possiamo desumere come la principale differenza tra la notifica pec diretta e la notifica pec in base all’articolo 149-bis c.p.c. attiene proprio al profilo probatorio, atteso che in quest’ultima, le attestazioni rilasciate dal messo notificatore nella relata costituiscono piena prova dell’avvenuta notifica, ciò in ragione della speciale efficacia probatoria attribuita alla relata in base agli articoli 2699 e 2700 codice civile in quanto atto pubblico, emesso da un pubblico ufficiale.

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