31 Gennaio 2018
Interfungibilità: Modalità di applicazione del CCNL
ALLA PRESIDENZADEL TRIBUNALE DI FROSINONE
(Rif. Prot. n. 644/2016 del 7.03.2016)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA
Prot. VI-DOG/ /03-1/2016/CA
OGGETTO: Quesito circa le attuali modalità di applicazione del CCNL sottoscritto in data 29 luglio 2010 negli Uffici NEP con riguardo ai profili professionali di funzionario UNEP (Area III) e di ufficiale giudiziario (Area II).
Con riferimento al quesito posto da un funzionario UNEP in servizio presso l’Ufficio NEP in sede, pervenuto con la nota di codesta Presidenza richiamata in indirizzo, si rileva che nel predetto Ufficio – nonostante la circolare esplicativa prot. VI-DOG/1714/035/2012/CA del 30 ottobre 2012 (All. 1) e le successive note emanate da questa Direzione Generale sulla materia indicata in oggetto – continui ad applicarsi l’“interfungibilità” delle attività di notificazione ed esecuzione tra le due figure professionali – funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari – e, allo stesso tempo, non si attuino i contenuti salienti del Contratto integrativo del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria sottoscritto in data 29 luglio 2010.
In proposito, si fa presente che è un dato incontrovertibile che con l’entrata in vigore del precitato Contratto integrativo, per quanto riguarda le professionalità del settore UNEP, è venuto meno il modello organizzativo dell’“interfungibilità” relativa ai servizi di notificazione ed esecuzione tra le due categorie di personale UNEP, previsto dal precedente Contratto integrativo del 5 aprile 2000, tranne che “a giudizio del Capo dell’Ufficio lo richiedano le esigenze di servizio” (cfr. profilo di “ufficiale giudiziario” cit. CCNI) e nel qual caso anche gli ufficiali giudiziari espletano attività di esecuzione forzata o servizi amministrativi all’interno dell’Ufficio NEP collegati alla predetta attività d’istituto.
Da ciò se ne configura un utilizzo residuale del modello organizzativo dell’“interfungibilità” in questione nell’ambito degli Uffici NEP in generale e, nel caso specifico del locale UNEP, tale valutazione spetta al Capo dell’Ufficio giudiziario in relazione alle risorse umane disponibili e ai carichi di lavoro certificati, parametri indispensabili per motivare, allo stato, l’impiego degli ufficiali giudiziari di Area II nelle attività di esecuzione forzata. Quanto appena rilevato, peraltro, è in linea con l’esercizio dei poteri di sorveglianza sull’attività degli Uffici NEP, da parte dei Capi degli uffici giudiziari, previsti dall’art. 59 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”).
L’impianto delle funzioni esercitabili da parte delle rispettive figure professionali di funzionario UNEP ed ufficiale giudiziario, delineato dal menzionato CCNI 29 luglio 2010, rimane invariato “anche alla luce della legge 10 novembre 2014 n. 162, di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, che ha innovato il processo esecutivo regolato dal codice di procedura civile modificando varie sue previsioni ed aggiungendone di nuove, il tutto facendo sempre riferimento – relativamente ai vari aspetti riguardanti la sua attività di tipo processuale – alla figura dell’“ufficiale giudiziario”, quale quella delineata dal precitato Ordinamento, allo stato confluita nel profilo professionale di “funzionario UNEP” (cfr. nota prot. VI-DOG/586/025-6/2015/CA del 19 agosto 2015).
Detto ciò, tuttavia, per quanto concerne gli atti di esecuzione allo stato eseguiti dagli ufficiali giudiziari di area II, gli stessi sono da ritenersi validi con riferimento all’Organo istituzionale che li ha posti in essere, in quanto l’espletamento delle relative mansioni da parte del personale interessato è da intendersi autorizzato, a tutti gli effetti di legge, dal Capo dell’Ufficio giudiziario alla cui responsabilità sono rimessi l’attuale organizzazione dell’Ufficio NEP in sede di cui al relativo Ordine di servizio dal medesimo approvato, nonché, per l’avvenire, eventuali successivi interventi di riorganizzazione del predetto Ufficio, se ritenuti necessari e funzionali ad ottimizzare il generale funzionamento dell’UNEP.
Roma, 23 maggio 2016IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
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