audizioni

16 Marzo 2019

Audizione AUGE in Commissione Giustizia sul ddl 775

Si è svolta il 14 marzo scorso l’audizione informale dell’Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa nell’ambito dell’esame del disegno di legge 755, avente ad oggetto il procedimento monitorio abbreviato e sulle indagini patrimoniale preventive sui beni del debitore svolte dall’avvocato di parte.

Erano presenti per l’AUGE il presidente Arcangelo D’Aurora e Adele Carrera membro del direttivo.

La relazione del presidente D’Aurora ha espresso un giudizio negativo sulla proposta di legge che affida un potere pubblico a soggetti privati. Ha dunque evidenziato le criticità del provvedimento che non tiene in giusta considerazione la protezione dei dati del debitore eliminando la tutela del potere pubblico dello Stato.

Inoltre si è posto l’accento sulla mancata attuazione di riforme già varate che darebbero nuovo impulso all’efficienza del recupero crediti in Italia, come la effettiva attuazione dell’art. 492 bis che consentirebbe già oggi di poter svolgere indagini sul patrimonio del debitore, con tutte le garanzie sul trattamento dei dati e sul recupero effettivo dei crediti.

Al termine della discussione il presidente D’Aurora, ha consegnato al presidente della commissione una serie di suggerimenti su piccole modifiche del codice di procedura civile, che a costo zero, e con interventi legislativi mirati, potrebbero avere un immediato impatto positivo sull’efficienza del recupero crediti e sull’economia del Paese.

Come Associazione degli Ufficiali Giudiziari, siamo convinti che l’efficienza della giustizia, la salvaguardia del credito e la tutela dei diritti dei cittadini rappresentano sempre più una priorità per uno stato moderno basato sul diritto che voglia competere in un mondo globalizzato e che l’attuale procedimento esecutivo vada riformato o quanto meno attuato negli strumenti già previsti dal legislatore.

A tal proposito, diverse sono le proposte avanzate dall’AUGE per rendere più efficiente il procedimento esecutivo.

In merito al disegno di legge n. 755, esprimiamo forte preoccupazione in quanto, a nostro parere, quanto proposto agli artt 1 e 2 rappresenterebbe più che una de burocratizzazione, l’ennesimo tentativo di disintermediazione della Giustizia a detrimento della funzione giurisdizionale.

Riconoscere al legale del creditore la facoltà di emettere il D.I., senza alcun vaglio del giudice, nonché l’accesso diretto per via telematica alle banche dati per la ricerca dei beni del debitore comporterebbe a nostro parere una lesione dei principi fondamentali di uguaglianza, di diritto alla difesa e del giusto processo (artt. 2,3,24 e 111 Cost.) sanciti dalla Costituzione e creerebbe un forte squilibrio nel procedimento monitorio ed esecutivo ad esclusivo vantaggio del creditore.

Affermare che, con il disegno di legge in commento, viene a realizzarsi l’autotutela privata del creditore appare, a nostro parere, una forzatura laddove si allude al recepimento della direttiva comunitaria Mortgage credit directive, in quanto il nostro codice civile prevede solo alcune forme di autotutela attribuendo al privato il potere di tutelare il proprio diritto senza dover ricorrere all’autorità giudiziaria.

È evidente, infatti, il rischio che scaturirebbe dalla presenza nell’ordinamento civilistico di una norma tesa a riconoscere un potere di autotutela privatistica cosiddetta generale.

Se l’obbiettivo della proposta contenuta nel ddl 755 è accelerare i tempi della giustizia e deflazionare il carico di lavoro degli uffici giudiziari, allora si deve puntare al potenziamento del PCT attraverso il quale si sono ridotti alcuni tempi procedurali come nel caso noto dell’emissione del D.I. telematico.
A tal proposito l’AUGE si auspica che sia completata in tempi brevi l’integrazione nel PCT e nell’SNT dell’UNEP in quanto tassello fondamentale per la modernizzazione e efficienza di tutto il sistema giudiziario

Riportiamo di seguito l’intervento integrale, e la versione dei documenti in pdf:

Versione stampabile relazione commisione giustizia 14.3.2019

Versione stampabile proposte di modifica cpc

Signor Presidente, Gentili Senatrici e Senatori,

Vi ringraziamo per questa opportunità che ci avete concesso per esprimere il nostro parere in relazione al disegno di legge n. 755.

Non è la prima volta che partecipo ad un’audizione, l’ultima è stata in notturna e si discuteva su un disegno di legge che prevedeva di istituire una figura libera professionale dell’Ufficiale Giudiziario, così come è prevista in quasi tutti i paesi dell’Unione Europea.

Purtroppo tale proposta ebbe esito negativo, nonostante fu condivisa dall’allora presidente di questa commissione, in quanto secondo l’ufficio legislativo i poteri pubblici giurisdizionali e paragiurisdizionali appartengono alla sovranità nazionale.

Il peggio è che da quel giorno in poi la figura professionale dell’Ufficiale Giudiziario, pur mantenendo lo status di funzionario dello Stato, non è riuscita ad ottenere quegli strumenti necessari e indispensabili per essere competitivi nello scenario nazionale ed internazionale, e questo mi rammarica molto.

Ci tengo a precisare che oltre ad essere un Ufficiale Giudiziario che opera sul campo, che vive in quotidiano contatto con i cittadini e si porta portavoce spesso della loro disperazione dei debitori da un lato ed esasperazione dei creditori dall’altro, non riesco a rassegnarmi come cittadino, all’idea che il nostro Paese, tra i più industrializzati al mondo, dopo decenni di discussioni passive, non riesca ancora a trovare la via giusta per riformare un settore, come il processo di esecuzione, considerato in Italia la “Cenerentala del processo civile” mentre in Europa, e non solo, in questo settore siamo da terzo mondo.

Posso confermare tutto questo perché oltre ad essere il presidente dell’associazione AUGE, sono anche capo delegazione per l’Italia, da oltre 20 anni, all’interno di una organizzazione internazionale che comprende ben oltre 70 paesi e con cui, quasi quotidianamente, mi confronto. Ho letto la relazione al disegno di legge oggi in discussione e la condivido in parte anche se mi trova diametralmente opposto sui contenuti.

Il vero problema che noto in questo disegno di legge e in tutti quelli che lo hanno preceduto è che invece di risolvere radicalmente il processo di esecuzione con una vera riforma dalla “A alla Z” si tenta solo di risolvere con provvedimenti tampone qua e là su singoli istituti o norme.

Inoltre, ho letto che il ministro a giorni presenterà una nuova proposta sul processo civile e presumo anche sul processo di esecuzione. Su questa proposta le idee pare non siamo convergenti tra avvocati e magistrati della commissione di studio. Credo che farà la fine di tutti i progetti che sono stati elaborati nelle legislature precedenti perché non si ha il coraggio di coinvolgere anche quei professionisti che non la vivono la giustizia da dietro una scrivania ma, dietro una porta di chi deve subire la forza della Stato e davanti a chi invece deve essere tutelato.

492 BIS C.P.C. – ARTICOLO 2

Se permettete, inizio la discussione del Disegno di legge 755 partendo dall’articolo 2 che fa riferimento alla possibilità per gli avvocati di procedere direttamente alle indagini patrimoniali del debitore.

Non si comprende come l’introduzione dell’articolo 492-ter possa superare le inadempienze del Ministero della Giustizia e di tutti gli uffici preposti che di fatto da più di 4 anni ritardano l’attuazione del 492-bis ovvero le indagini patrimoniali affidate all’Ufficiale Giudiziario.

L’introduzione del 492-ter non tiene in giusta considerazione l’impatto positivo che invece avrebbe l’articolo 492 bis se il Ministero della Giustizia, dopo oltre 4 anni, rendesse operativo quanto stabilito dalla legge che ha introdotto il predetto articolo 492 bis. Basti pensare alla dinamica operativa prevista dal citato articolo 492-bis in capo all’Ufficiale Giudiziario il quale in tempi ristrettissimi sarebbe in grado di dar corso all’esecuzione immediatamente dopo aver messo a nudo il patrimonio del debitore (notificazione ed esecuzione senza attendete ulteriori impulsi da parte del creditore procedente).

Inoltre non è da trascurare la questione della ” riservatezza dei dati e terzietà” tenendo conto che c’è una grossa differenza tra le indagini effettuati da circa tremila funzionari dello Stato e 300.000 liberi professionisti.

Per questo motivo che la nostra associazione ritiene che sia prerogativa del potere statale l’indagine sulla consistenza patrimoniale del debitore, al fine di contemperare gli interessi del creditore con i diritti del debitore e dunque esprimiamo un giudizio negativo sulla possibilità di devolvere tale attribuzione ai legali delle parti.

Ad onor del vero l’unica modifica all’articolo 492 bis che ci sentiamo di proporre, riguarda l’istanza di autorizzazione rivolta al Presidente del Tribunale, che oltre a gravare il creditore di un ulteriore contributo unificato di euro 43, rappresenta una duplicazione di attività. Infatti è attività ordinaria dell’ufficiale giudiziario verificare il diritto a procedere ad esecuzione forzata del creditore.

Ad ogni modo, a parte le considerazioni di carattere generale, il vigente articolo 492 bis, a mio parere rappresenterebbe una svolta importante, sempre se questo governo riuscisse a portarla a regime, in quanto sarebbe un passo in avanti verso una competitività nazionale nonché internazionale in virtù di quanto stabiliscono i regolamenti U.E. in merito alle esecuzioni forzate.

Se poi, dall’esistenza di una buona legge, si pensa di sostituirla con altra meno efficace per ragioni che posso comprendere ma ne evito ogni commento, in questo caso non posso che rassegnarmi al fatto che in Italia abbiamo un legislatore “di parte” che non ha a cuore gli interessi dei cittadini e la tutela di investitori, senza nessun aggravio di spesa pubblica.

DECRETO INGIUNTIVO ARTICOLO 1

Per quanto riguarda l’articolo 1 del disegno di legge in merito alla formazione del decreto ingiuntivo in favore degli Avvocati, non entro nel merito perché sono scelte politiche sempre scaturite dal bisogno/necessità di porre fine alle lungaggini della loro emissione.

Mi permetto però di far notare alla commissione che recenti statistiche ministeriali hanno dimostrato che grazie al processo civile telematico i tempi di emissione del D.I. sono spesso inferiori ad un mese ad eccezione di quelli emessi dai giudici di pace per le ragioni ben note a tutti. Ad esempio Roma 27, Milano 27 Ancona 14.

È ben evidente quindi che il vero problema non sono i tempi di emissione del decreto ingiuntivo, ma di quanto sia necessario intervenire anche su altri fattori, con l’introduzione, la modifica e l’abrogazione di istituti che andavano bene nel secolo scorso, ma che oggi il mercato del diritto è in forte evoluzione a livello internazionale e non possiamo permetterci di rimanere isolati dal resto del mondo.

Inoltre la mia esperienza ultraventennale in campo internazionale mi consente di affermare che l’atto di precetto è un atto inutile nel procedimento esecutivo, e pertanto, ne auspico l’abrogazione. Infatti tale atto oltre ad essere un atto preliminare all’esecuzione inesistente in tutti i paesi del mondo, è spesso causa di rallentamenti dell’esecuzione stessa ed in particolare sull’impatto negativo che si ha quando un cittadino straniero dell’Unione deve chiedere un’esecuzione in Italia in base ai regolamenti UE.

Oltre all’abrogazione del precetto, esistono altre vie che possono rappresentare un buon sistema per ridurre o azzerare i tempi delle procedure esecutive e nello stesso tempo limitare l’intervento dei giudice nei decreti ingiuntivi.

Ad esempio, noi dell’AUGE in più occasioni abbiamo proposto la possibilità di formare il titolo esecutivo con un semplice interpello effettuato dall’Ufficiale Giudiziario al debitore per verbalizzare una dichiarazione di riconoscimento del debito totale o parziale. Il nostro collega Dott. Melita lo definirebbe “Precetto esecutivo”. Il precetto esecutivo, che non perde efficacia nei 90 giorni, costituisce un quid novi che non si sostituisce al decreto ingiuntivo ma rende ancor più celere la formazione del titolo esecutivo rispetto all’attuale decreto ingiuntivo.

Inoltre non è da sottovalutare il fatto che una parte favorisce il debitore in quanto viene pienamente reso edotto sulle possibili conseguenze penali e civili di una mancata collaborazione e dall’altra favorisce il creditore perché il precettato sin da subito viene formalmente diffidato dal compiere atti tesi a diminuire la garanzia generica ex art. 2740 c.c. del proprio creditore.

Solo un disegno chiaro e con un soggetto super partes professionalmente qualificato come l’ufficiale giudiziario può spingere le parti ad una fattiva collaborazione.

Questa proposta non è irragionevole se la paragoniamo al titolo esecutivo riconosciuto dall’articolo 474 c.p.c. in merito alle scritture private autenticate. Il processo verbale in base all’interpello effettuato dall’Ufficiale Giudiziario costituirebbe una forma che offre maggiori garanzia proprio perché viene redatto da un organo dello Stato. Inoltre occorre tener presente che già l’articolo 492 prevede che l’Ufficiale Giudiziario è formalmente autorizzato a emettere un titolo esecutivo nei casi di esecuzioni quando il debitore è un imprenditore commerciale.

Infine, un altro modo per accelerare ulteriormente i tempi di emissione di un decreto ingiuntivo potrebbe essere quello adottato dai regolamenti europei in merito alle ingiunzioni di pagamento.

Come è ben noto, tali regolamenti mettono a disposizione dei creditori e debitori un formulario molto semplice in cui il giudice, ma potrebbe benissimo essere affidato ad altra figura, come ad esempio il cancelliere, si limita a verificarne le condizioni e presupposti di ammissibilità.

In altre parole ciò che potrebbe dare una svolta decisiva verso una giustizia efficace ed efficiente del processo esecutivo non credo possa essere questo disegno di legge ma l’introduzione di nuovi istituti capaci di offrire ai cittadini un servizio degno di questo bellissimo paese chiamato Italia.

Se mi autorizza Presidente, vorrei mettere a disposizione a Lei ed a tutti i Senatori alcune nostre proposte sul c.p.c., ovviamente a costo zero, che se pur limitate a pochi punti, sono in grado di dare un pò di luce alla giustizia civile e nel contempo dare benefici alle imprese, all’economia e agli investimenti.

Grazie per l’attenzione.

Il Presidente AUGE –
Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa Arcangelo D’Aurora
3472358950
angelo.daurora@gmail.com
www.auge.it

AUGE relazione commisione giustizia 14.3.2019;

AUGE proposte di modifica cpc;

Video audizione – intervento AUGE al minuto 01:09:30.

Documentazione completa relativa alle audizioni in merito al ddl 755: https://www.senato.it/3647

Ultimi articoli

Eventi 27 Novembre 2024

Evento formativo 16.12.2024 Deposito Telematico Atti UNEP e ricerca beni ex 492 bis

Evento formativo on line organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Tivoli, Aiga Sezione di Tivoli, Associazione Deontologica e Disciplina Forense.

Circolari 27 Novembre 2024

Adeguamento indennità di trasferta dal 01.12.2024

È stato firmato il Decreto Interdirigenziale concernente l’adeguamento dell’indennità di trasferta degli Ufficiali Giudiziari.

Circolari 21 Novembre 2024

Circolare Uffici NEP – modifiche apportate ai sistemi applicativi GSU WEB, GSU TABLET, GLUNEP a seguito della emanazione del cd. “correttivo c.p.c.”.

Con la presente nota si comunica che con il prossimo intervento sui sistemi programmato saranno introdotti alcuni importanti cambiamenti nella logica di funzionamento degli applicativi GSU WEB, GSU TABLET, GLUNEP nonché sul Portale dei Servizi Telematici.

Formulari 19 Novembre 2024

Nuova dichiarazione ex art. 137 cpc dal 26.11.2024

A cura del dott. Nicola Cecoro Dirigente UNEP Tribunale di Fermo Scarica qui la nuova dichiarazione ex art.

torna all'inizio del contenuto